La Legge di Stabilità 2016 “ridimensiona e svuota” la Legge 24 marzo 2001, n. 89 (L. Pinto)

Nuova mannaia sui diritti dei cittadini, la già riformata (dal Governo Monti) L. Pinto viene nuovamente ritoccata dalla L. Di Stabilità 2016, la quale comprime ulteriormente i benefici a favore dei richiedenti.

Le ragioni di questo intervento vengono spiegate dallo stesso art. 777, la quale così introduce la riforma: “Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi….”

Introduzione del concetto di “Rimedi preventivi”

Viene introdotto con l’art 1. ter il parametro del “Rimedi all’irragionevole durata del processo” ovvero, la parte “ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà’ fondamentali”, per cui come diretta conseguenza di tale precetto, è chiamata dal legislatore a dimostrare fattivamente di aver intrapreso le strade più brevi per l’ottenimento della sentenza attraverso l’uso di istanze quali a mero titolo esemplificativo: riunione di cause, utilizzo di riti sommari, istanze di accelerazione ecc. A tal proposito l’art 1 ter, recità:

“Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi’ rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo’ essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.”

Ulteriori rimedi sono poi illustrati nei commi successivi.

Determinazione dell’indennizzo

A seguito della riforma Monti, la quantificazione possibile dell’equo indennizzo era stata circoscritta in un forchetta che stimava il massimo indennizzo erogabile per anno di “ritardo” nella misura di euro 1500 ed il minimo in euro 500, con la Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto un minimo di 400 euro ed un massimo di euro 800, somma evidentemente ridicola rispetto ai danni che le lungaggini processuali possono arrecare alle parti.

L’art 2, inoltre, rende “inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’art 1 ter”

Vengono introdotti ulteriori casi di non riconoscimento dell’indennizzo ed ulteriori casi in cui si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo.

«2-quinquies. Non e’ riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
d) all’articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita’ delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia’ proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei
processi;
g) irrisorieta’ della pretesa o del valore della causa,

Ed ancora ….
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto»;

Modalità di pagamento

Con l’introduzione dell’art 5 sexies viene nuovamente regolamentata la fase del pagamento. Viene introdotta la necessita di formulare una istanza che ha le caratteristiche di una precisazione del credito con la quale si ricorda allo Stato che non ha ancora pagato, tale istanza deve essere inoltrata semestralmente

i) al comma 7 dell’articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l’articolo 5-quinquies e’ inserito il seguente: «Art. 5-sexies. – (Modalita’ di pagamento). – 1. Al fine di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo,
l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione e’ ancora tenuta a corrispondere, la modalita’ di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche’ a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità’ semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e’ individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

A voler quindi ulteriormente rendere la liquidazione una corsa ad ostacoli la norma prescrive che “nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso”.

Ed ancora l’amministrazione provvede al pagamento nel termine di sei mesi. Pertanto “i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento”.

One thought on “La Legge di Stabilità 2016 “ridimensiona e svuota” la Legge 24 marzo 2001, n. 89 (L. Pinto)”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.