Tra i problemi più gravi che la giustizia italiana ha dovuto affrontare nel corso degli ultimi 50 anni, rientra indubbiamente la lungaggine dei processi. I tempi estremi della giustizia sono ben noti a chi pratica i tribunali del nostro Paese, dagli avvocati ai giudici, alle persone coinvolte nei processi, che vedono trascorrere inesorabilmente il tempo in attesa di ottenere una sentenza.
Nel corso degli anni il Legislatore ha cercato di porre rimedio ai tempi lunghi dei processi, adottando strumenti che potessero risolvere la problematica, ottenendo tuttavia scarsi risultati, sottolineati anche dalle continue e ripetute denunce che l’Italia ha subito da parte della Corte di Strasburgo, che vigila sulla applicazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU).
A tal proposito appare opportuno ricordare la normativa di riferimento e le modifiche legislative che sono intervenute nel nostro ordinamento, che hanno istituito il c.d. procedimento di equa riparazione, riconoscendo il “diritto alla ragionevole durata del processo”. Ed invero inizialmente, tale diritto era previsto dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU in cui si afferma esplicitamente che “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. Tale diritto poteva essere attivato solo in ultima istanza, ovvero quando fossero stati esperiti tutti i rimedi giudiziari a livello nazionale, sicché per ottenere l’equa riparazione, era possibile ricorrere alla Corte di Strasburgo, la quale qualora avesse ravvisato la responsabilità dello Stato nei confronti della persona offesa per la violazione dei diritti tutelati dalla CEDU, condannava al risarcimento del danno.
A partire dalla ratifica della CEDU da parte dello Stato italiano avvenuta nel 1955 con la legge n. 848, diverse sono state le sentenze della Corte di Strasburgo con cui il nostro Paese (per prassi avvezzo a consentire un processo lungo oltre qualsivoglia termine ragionevole), è stato condannato per la violazione dell’art. 6 della Convenzione. Il nostro Legislatore, nel tentativo di porre freno ai continui richiami dell’Europa, ha adottato un rimedio “interno”, che potesse garantire il diritto in esame, apportando una modifica costituzionale, attraverso la riscrittura dell’art. 111 della nostra Costituzione (Legge Cost. n. 2/1999), con cui ha inserito il principio della ragionevole durata del processo tra i diritti costituzionalmente tutelati. Quest’ultimo principio è stato successivamente concretizzato, attraverso la legge n. 89/2001 c.d. Legge Pinto, che attraverso un procedimento ad hoc tutela i soggetti, parti processuali, che loro malgrado si siano trovati coinvolti in processi dalla durata infinita.
La Legge Pinto è diventata, quindi, il fulcro di questa nuova garanzia processuale statuendo che: “colui che, attore o convenuto, è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per un periodo di tempo irragionevole, ha diritto ad ottenere una equa riparazione indipendentemente dall’esito del processo”. In tal modo, si è voluto “nazionalizzare” lo strumento di tutela previsto a livello europeo, creando un parametro di efficienza, tempestività e stabilità del sistema giudiziario italiano. Si tratta chiaramente di un ricorso diretto ed immediato, affinché la persona offesa possa ottenere il giusto indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal perdurare del processo; tra l’altro, tale diritto è azionabile per qualsiasi genere di processo, sia esso civile, penale, amministrativo, fallimentare, esecutivo o tributario.
3 Presupposti fondamentali
Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio meccanismo risarcitorio istituito dal Legislatore, il quale ha previsto che la domanda di equa riparazione può essere proposta solo se ricorrono 3 fondamentali presupposti:
1. La irragionevole durata del processo: per il primo grado di giudizio, si considerano ragionevoli
3 anni per la conclusione del processo;
per il secondo grado, 2 anni;
per il giudizio in Cassazione, 1 anno.
In ogni caso, il termine si considera ragionevole se il giudizio complessivo si conclude nel termine massimo di 6 anni;
2. L’esistenza di un danno subito. Il danno risarcibile è plurioffensivo, sia patrimoniale che non patrimoniale; accade molto frequentemente che la pendenza di un processo possa causare, per la persona coinvolta, ansia e turbamenti, sofferenza e preoccupazioni derivanti dall’attesa dell’esito, così come non sono poche le spese processuali e di giustizia che occorre sostenere per i diversi gradi di giudizio;
3. Il nesso causale tra i primi due elementi: è indubbio che il danno subito dalla persona offesa deve dipendere dall’eccessivo prolungarsi dei tempi del giudizio, causando un pregiudizio indennizzabile.
Il Giudice, allorché si trovi ad esaminare tale fattispecie, deve tener conto, per poter valutare il pregiudizio subito, della complessità del caso trattato, del comportamento processuale delle parti nel corso della causa e di quello dell’Autorità giudiziaria coinvolta nel processo. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che il Giudice italiano deve uniformarsi ai canoni stabiliti dalla Corte di Strasburgo nel valutare i ricorsi ex legge Pinto, ivi compresi tutti gli elementi fattuali e le circostanze collegate alla fattispecie esaminata, non essendo sufficiente un mero ritardo processuale per determinare il diritto all’indennizzo.
In cosa consiste l’indennizzo ?
Pertanto laddove si arrivi alla condanna dello Stato, in cosa consiste l’indennizzo? La Legge Pinto ha stabilito, per la determinazione del danno da indennizzare, da calcolarsi in riferimento agli anni di eccessiva durata del processo, che la somma possa variare tra un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 800,00 per ogni anno, in considerazione della particolarità del caso esaminato.
Il ricorso per equa riparazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, ossia quando la sentenza non può più essere soggetta ad impugnazione rendendo la statuizione definitiva.
Successivamente all’entrata in vigore della Legge Pinto, esaminando i riflessi avuti dalla medesima sul sistema processuale italiano, molti studiosi e tecnici del diritto hanno evidenziato il fallimento di questo strumento, rivelatosi inefficace e inefficiente sotto diversi aspetti. Per un verso lo strumento adottato dal Legislatore italiano non sempre ha riconosciuto il risarcimento nei termini garantiti dalla Corte di Strasburgo, rendendo così necessari ulteriori giudizi instaurati presso la stessa Corte, al fine di ottenere le differenze dovute, ingolfando sempre più le aule di giustizia ed aumentando le spese della giustizia; per altro verso, la giusta riparazione non ha consentito di velocizzare i processi, perché detto strumento è stato concepito come riparatorio, rispetto ad un danno già prodotto e concretizzato dai lunghi anni in cui si protrae il processo.
La riforma
Il problema, pertanto, che il Legislatore dovrebbe risolvere non è solo quello di indennizzare la parte processuale per le lungaggini di un procedimento, ma quello di introdurre dei meccanismi che siano in grado di accelerare i tempi processuali, snellendo le procedure, alleggerendo la burocrazia e riportando la certezza del diritto, nel pieno rispetto delle persone coinvolte e dei principi tutelati dalla nostra Costituzione.
Anche per questo motivo la Legge Pinto ha subito delle rivisitazioni, dapprima con le leggi n. 134/2012 e n. 64/2013, che hanno apportato notevoli modifiche a profili sostanziali e processuali del procedimento, successivamente con la Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), con cui si è cercato di limitare i danni derivanti da una giustizia lenta a discapito dei cittadini.
I Meccanismi preventivi
Tra le modifiche importanti si richiama quella che introduce, nell’ambito della procedura, dei “meccanismi preventivi” attivabili a partire dal 31 ottobre 2016, volti a ridurre le “innumerevoli ed infondate” richieste risarcitorie, che hanno provocato un aumento spropositato del carico giudiziario dei vari uffici.
Va da ultimo sottolineato, a tale proposito, che il ricorso per ottenere l’equa riparazione si caratterizza per essere un procedimento sommario, molto simile a quello monitorio, che si articola in due fasi, una a cognizione sommaria senza contraddittorio e l’altra, eventuale, di opposizione. Il ricorso si propone, con apposita domanda, al presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio di cui si contesta il termine irragionevole.
La novità introdotta dall’ultima riforma consiste nella preclusione di poter azionare direttamente il giudizio non prima di aver esperito alcuni rimedi preventivi, che si differenziano a seconda della tipologia di processo:
– Nel processo civile, occorre presentare una richiesta di giudizio di cognizione sommaria, ai fini della riduzione e accelerazione della tempistica processuale;
– Nel processo penale, il rimedio consiste nel presentare al giudice competente una istanza di accelerazione dei tempi;
– Nel processo amministrativo, è opportuno sottoporre una istanza in cui si sottolinea l’urgenza del ricorso;
– Nei processi contabili e pensionistici, il rimedio è rappresentato, ugualmente, da una istanza di accelerazione presentata al giudice competente.
Tali rimedi devono essere necessariamente esperiti preliminarmente, a pena di inammissibilità della domanda di equa riparazione; pertanto la parte che lamenti la violazione del diritto ad una ragionevole durata del processo, deve attivarsi in prima persona per scongiurare gli eventuali danni patrimoniali e non, sollecitando di volta in volta l’Autorità giudiziaria a non prolungare oltremodo e senza i giustificati motivi la propria attività.
***
Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero 800-973078. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.
***
Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
***
Se vuoi conoscere i costi del servizio, clicca qui !
Uno studio veramente illuminante ed esaustivo, per un ” profano”, come il sottoscritto ingegnere, che per
aver frequentato i tribunali, costretto dalle vicende personali, allo scopo di facilitare il i propri difensori (avvocati) , – fornendo loro le informazioni necessarie ed utili al conseguimento della vittoria nei processi
loro affidati – , si documenta e e cerca di approfondire la propriaa conoscenza delle leggi, l’mministrazione
nella pratica della Giustizia e degli orientamenti giurisprudenziale dellaa Suprema Corte.
Grazie