Cassazione civile, sez. VI-2, sentenza 27/04/2015 n° 8540
La c.d. Legge Pinto consente unicamente l’ottenimento di un indennizzo in caso di ritardi processuali addebitabili al Giudice o ad altri soggetti della procedura.
Come noto la procedura esecutiva è ricca di fasi che richiedono molto tempo per loro stessa natura e pertanto è ancora oggi oggetto di contestazione e diatriba la possibilità di accedere all’equo indennizzo.
Per questa ragione la sentenza qui richiamata diviene fondamentale perché riconosce il diritto all’equo risarcimento seppur in maniera inferiore rispetto alle previsioni e ad altre procedure di pari durata.
Appare qui opportuno richiamare una sentenza positiva rispetto all’ottenimento del provvedimento, Cass. n. 6459/12; sia una negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13), in cui viene escluso un diritto automatico all’indennizzo.
In quest’ultimo provvedimento, gli ermellini ritengono che il debitore nel possesso dei beni si possa ritenere avvantaggiato della procedura e non può quindi vantare il diritto ad alcun risarcimento.
Sebbene questo orientamento non convinca del tutto chi scrive e per fortuna possa ritenersi superato da più recenti orientamenti. Infatti, anche per l’esecutato è indubbio che il protrarsi dell’esecuzione sia motivo di patema d’animo e sofferenza.
Sempre per gli ermellini il diritto all’equa riparazione permane per I creditori e per il debitore spossessato del bene.
Quanto al computo del periodo suscettibile di indennizzo nei provvedimenti richiamati è stato escluso il periodo intercorrente tra le diversa aste deserte, anche numerose, andate deserte, in considerazione che tale ritardo non è imputabile al giudice o suoi ausiliari, ma ad eventi indipendenti alla potestà statuale.
Tale orientamento viene rafforzato dalla considerazione che le fasi di vendita sono sottoposte all’intervento di terzi.
La Corte, pertanto, ribadisce l’assunto per cui non vi è alcuna diretta correlazione ed automatismo tra la durata del procedimento ed il quantum di indennizzo, che pur non essendo un risarcimento e non essendo soggetto al più rigido concetto della colpa, deve pur sempre essere imputabile allo Stato e soggetto a valutazione soggettiva dell’organo giudicante.
Tale richiamata valutazione è legittima anche sulla determinazione del l’importo riconosciuto per ogni anno eccedente il tempo di ragionevole durata processuale, stante il diritto dovere del giudice di adattare l’indennizzo al caso concreto, peraltro ammesso anche dalla Corte sovranazionale.
***
Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero 348.9751061. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.
***
Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
***
Se vuoi conoscere i costi del servizio, clicca qui !