Il nostro sistema giudiziario, per decenni, ha subito una sorta di atrofia normativa in merito ad un argomento di notevole interesse: la ragionevole durata del processo e il ristoro attraverso un equo indennizzo. È proprio in attuazione di una consolidata giurisprudenza europea, grazie alle sentenze e ai moniti della Corte Europea di Strasburgo, e alla più volte richiamata Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, comunemente denominata CEDU, la quale riconosce a livello europeo i diritti più importanti per l’Uomo, la cui tutela è un presupposto imprescindibile per una società giusta ed equa, che finalmente è stato fatto un passo importante per la nostra legislazione.
Si ricorda, infatti, che tra i diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati europei firmatari della CEDU, l’art. 6 prevede l’importantissimo diritto ad ottenere un processo equo e che abbia una durata ragionevole, con la altrettanto importante conseguenza di poter ottenere, in caso di sua violazione, il risarcimento del danno. Ben siamo consapevoli di quanto il nostro Paese sia rimasto, per anni, lacunoso al riguardo: nonostante il riconoscimento, negli anni ’50, della validità della CEDU, che pur sempre una Convenzione internazionale è, il nostro sistema giudiziario era sprovvisto di un rimedio interno, che potesse essere attivato in maniera rapida ed efficiente dai singoli cittadini, al fine di ottenere giustizia in caso di lesione al diritto ad un processo equo e ragionevole.
Solo la Corte di Strasburgo, posta a presidio del rispetto della CEDU da parte degli Stati membri, poteva essere adita direttamente per la violazione dei diritti, provocando un abnorme carico di lavoro per la stessa. Sarà con la Legge Pinto, la n.89 del 2001, che finalmente riusciamo a dotarci di uno strumento giurisdizionale che consenta ai cittadini, qualora siano lesi nel loro diritto ad avere un processo che si concluda in un termine ragionevole, di ottenere il risarcimento del danno da un giudice italiano. Solo in ultima istanza, quindi, si potrà invocare la Corte di Strasburgo, ormai oberata di richieste di equo indennizzo per violazione della ragionevole durata del processo.
Con la Legge Pinto i cittadini respirano, così, un’aria diversa: per anni vittime di processi eccessivamente lunghi, con un sistema giudiziario spinto alla inefficienza, con un susseguirsi di danni economici sottesi alla sproporzionata proliferazione degli oneri di giustizia e di danni morali, sorti per il turbamento e il patema d’animo derivanti dall’attesa di un processo, oggi sono finalmente tutelati attraverso lo strumento dell’equo indennizzo.
L’art 6 CEDU e, di conseguenza, la stessa Legge Pinto, riconosce il diritto di ogni cittadino a che la causa, in cui egli sia parte civile o penale, sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale.
Affinché il giudizio possa essere validamente intrapreso, la parte processuale che lamenta la lungaggine del processo deve preliminarmente attivarsi, per scongiurare un eccessivo prolungamento del giudizio in itinere, con grave pregiudizio per i suoi interessi. Deve, quindi, rendersi parte diligente nel processo sottostante, attraverso la promozione di alcuni rimedi preventivi che sono stati introdotti da una recente riforma del 2016, volti a stimolare il giudice affinché la causa non proceda oltre un ragionevole termine.
A tal proposito, ricordiamo che il termine considerato “ragionevole” per un equo processo è previsto in 3 anni, per il primo giudizio, 2 anni per il giudizio di appello e di 1 anno nel caso ci sia ricorso in Cassazione per legittimità.
In ogni caso, il computo globale e, quindi, il giudizio definitivo, non può superare il termine di 6 anni.
Qualora, quindi, nel corso di un processo la parte si rendesse conto che l’andamento processuale si prolungasse oltre una durata considerata equa, dovrà prima depositare un’istanza di accelerazione del processo, diversa a seconda della tipologia di processo per cui è causa, al fine di rimediare preventivamente all’inerzia del giudice o ai continui rinvii o alle lungaggini oltremodo pregiudizievoli per gli interessati.
Questi rimedi sono obbligatori al fine di poter ottenere il risarcimento del danno: sono previsti, infatti, a pena di inammissibilità del successivo giudizio per equa riparazione. Ciò significa che la parte che invoca questa tutela, deve necessariamente prima depositare, in un giudizio ordinario, una richiesta di procedimento sommario, quindi più celere ai fini della decisione, oppure deve depositare una istanza di decisione a trattare la causa celermente, nel caso di un giudizio sommario già in corso; ancora, deve depositare una istanza di accelerazione del processo nel caso sia imputato in un giudizio penale, così come dovrà depositare la stessa istanza nell’ambito di un processo amministrativo. I rimedi preventivi dovranno necessariamente essere presentati almeno 6 mesi prima della scadenza del termine considerato ragionevole ex Legge Pinto.
Sicuramente quello appena accennato rappresenta un primo limite alla invalicabilità della tutela ex art. 6 CEDU.
Ma la riforma del 2016 ha introdotto ulteriori preclusioni per l’azionabilità del giudizio di equo indennizzo, considerando che il giudice competente deve anche valutare attentamente il comportamento delle parti e del giudice nel corso del processo, accanto alla complessità del caso stesso e l’oggetto del procedimento che si sta esaminando.
Proprio in relazione al comportamento delle parti durante il processo di cui è causa, la riforma ha introdotto un comma all’art 2 della Legge Pinto, il 2-quinquies, che prevede esplicitamente i casi in cui non sarà possibile riconoscere alcun indennizzo per pregiudizio da irragionevole durata del processo. I casi specifici sono 4 e sono tutti collegati ad preciso atteggiamento della parte processuale.
Analizziamoli singolarmente.
1. “Non si riconosce alcun indennizzo alla parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta della propria domanda o difesa”: è l’ipotesi disciplinata dall’art. 96 del codice di procedura civile, riguardante i casi di responsabilità aggravata per tutti coloro che intraprendono un giudizio, consapevoli che la loro domanda è priva di ogni fondamento e, quindi, adiscono il giudice solo per prolungare dolosamente l’incertezza di uno stato giuridico pendente. Si richiede, dunque, uno stato di mala fede del soggetto, o di colpa grave, e un comportamento durante la fase processuale che si sostanzia in un vero e proprio abuso del diritto di azione al fine di dilatare la tempistica processuale a suo favore, oppure un comportamento caratterizzato da negligenza o imprudenza nel valutare la legittimità della propria domanda. Quello esaminato viene concettualmente definito come “lite temeraria” e viene reso oggetto di una responsabilità precipua, condannabile in sede di giudizio;
2. “Non si riconosce alcun indennizzo nel caso previsto dall’art. 91 del codice di procedura civile”: può ben accadere che, nel corso di un processo, venga effettuata una proposta conciliativa per porre termine al giudizio in modo definitivo tra le parti, prima che si giunga alla sentenza. L’articolo in esame prevede l’ipotesi in cui la proposta conciliativa non venga accolta e si giunga alla naturale conclusione del processo: nel caso in cui il processo pendente si concluda con il versamento, per la parte soccombente, di un importo non superiore all’eventuale proposta conciliativa effettuata, il giudice può condannare la parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta, al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Si tratta, quindi, di un principio di equità e giustizia sostanziale, attivato nel caso in cui si voglia dilazionare il processo, nella speranza di poter ottenere vantaggi economici maggiori;
3. “Non si riconosce alcun indennizzo nel caso previsto dall’art. 13, primo comma, del D. Lgs. n. 28/2010”: la legge in esame introduce il nuovo sistema della Mediazione Civile, uno strumento processuale previsto per determinate tipologie di cause e che si pone come passaggio preventivo, prima di poter azionare il vero e proprio giudizio, al fine di conciliare le parti in alcune specifiche controversie civili e commerciali. L’articolo richiamato fa riferimento al caso in cui, durante il procedimento di mediazione venga effettuata una proposta conciliativa non accolta, e lo stesso giunga alla sua natura conclusione con un provvedimento definitivo: qualora, in tal caso, il provvedimento concludesse il procedimento negli stessi termini della proposta conciliativa non accolta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta non può ottenere la restituzione o il rimborso delle spese sostenute successivamente al rifiuto della stessa, e sarà condannata a rimborsare le spese stesse alla parte soccombente, sempre per lo stesso periodo successivo. Anche in questo caso, quindi, si tratta di un principio di giustizia sostanziale che cerca di porre rimedio a tutte quelle ipotesi di prolungamento dei termini in mala fede;
4. “Non si riconosce alcun indennizzo in qualsiasi altro caso di abuso dei poteri processuali che determini una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento”: si tratta di una norma di chiusura che prende in considerazione qualsiasi altro caso, oltre quelli previsti e disciplinati dalle norme già vigenti e che abbiamo citato, in cui la parte processuale dovesse avere un comportamento scorretto o fraudolento, volto a prolungare ingiustificatamente i tempi processuali.
Come si può notare, il nostro legislatore, accanto al riconoscimento importante del diritto ad una ragionevole durata del processo e al corrispondente risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dalla parte in causa, mira, con le recenti riforme, a “responsabilizzare” le parti stesse al fine di evitare ogni abuso del processo e giungere ad una giustizia che sia, man mano, amministrata celermente e senza disfunzioni. Una responsabilità, quest’ultima, che si pone a carico di tutte le parti processuali, siano esse attori e convenuti, sia il magistrato stesso: si richiede un impegno globale affinché si velocizzi il giudizio, in modo da rendere lo strumento dell’equa riparazione solo una extrema ratio.
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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
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