Opposizione al decreto di equa riparazione

In caso ricorrano i presupposti, con estrema prudenza, è possibile proporre ricorso contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero della sua notificazione alla parte.

L’opposizione si propone con ricorso alla medesima Corte d’Appello che ha emesso il decreto.

La Corte provvede in camera di consiglio e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

Si evidenza che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il collegio, se ricorrono gravi motivi, anche su istanza di parte, può sospenderne l’efficacia esecutiva.

La Corte, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, pronuncia decreto , immediatamente esecutivo. Tale ultimo provvedimento è impugnabile per cassazione.

Non può non ricordarsi che con il decreto che definisce il giudizio di opposizione, così come nel “primo grado” il giudice, se la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro, da 1.000,00 a 10.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.

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