I tempi della giustizia italiana sono biblicamente lunghi.
La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ebbene, quindi, chi è coinvolto in un procedimento, imprenditori o semplice cittadino, per un periodo di tempo irragionevole HA DIRITTO, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”), AD UNA EQUA RIPARAZIONE, sia che sia stato attore che convenuto ed indipendentemente dall’esito del processo.
ATTENZIONE – UNA RECENTE SENTENZA HA RIBADITO I CASI DI ESCLUSIONE DELL’INDENNIZZO