Legge Pinto e processo esecutivo

Cassazione civile, sez. VI-2, sentenza 27/04/2015 n° 8540

La c.d. Legge Pinto consente unicamente l’ottenimento di un indennizzo in caso di ritardi processuali addebitabili al Giudice o ad altri soggetti della procedura.

Come noto la procedura esecutiva è ricca di fasi che richiedono molto tempo per loro stessa natura e pertanto è ancora oggi oggetto di contestazione e diatriba la possibilità di accedere all’equo indennizzo.

Per questa ragione la sentenza qui richiamata diviene fondamentale perché riconosce il diritto all’equo risarcimento seppur in maniera inferiore rispetto alle previsioni e ad altre procedure di pari durata.

Appare qui opportuno richiamare una sentenza positiva rispetto all’ottenimento del provvedimento, Cass. n. 6459/12; sia una negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13), in cui viene escluso un diritto automatico all’indennizzo.

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