Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 alla legge sull’irragionevole durata del processo cd. Legge Pinto, il pagamento dell’indennizzo liquidato in seguito alla vittoriosa promozione del giudizio di cui alla predetta legge è subordinato all’espletamento di ulteriori formalità.
La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
• la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
• l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
• l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
• la modalità di riscossione prescelta
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