Legge Pinto e contumacia della parte

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la possibilità di poter difendere un proprio diritto leso attraverso l’instaurazione di un giudizio, presieduto da un giudice terzo ed imparziale, il quale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, dovrà condurre la causa e pervenire ad una sentenza che ponga fine alla controversia legale.

Le garanzie processuali che permeano il processo, sia esso civile o penale, concedono alle parti costituite di poter avanzare le proprie richieste, rispettando rigorosamente la tempistica processuale, pena il subire le preclusioni previste e disciplinate dai rispettivi codici di procedura.

I processi giudiziari, infatti, sono cadenzati nel tempo e consentono di avanzare le proprie pretese non certo ad libitum, ma osservando dei termini certi e puntuali.

Ma come inizia, nello specifico, un giudizio civile? Chi volesse tutelare un proprio diritto, che si presume leso, dovrà procedere con la “chiamata in giudizio” o vocatio in jus: l’atto di citazione in giudizio è il primo atto che determina l’instaurarsi di un processo e che dovrà essere necessariamente portato a conoscenza della controparte, attraverso lo strumento della notifica.

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