Al termine semestrale di decadenza previsto dall’articolo 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione può essere applicata la sospensione feriale dei termini.
Con l’ordinanza del 24 settembre 2019, n. 23808, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la decisione assunta, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Perugia.
La vicenda
La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 25X/2018, ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da Tizio e Caio, ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo civile definito con ordinanza della Corte di cassazione pubblicata il 3 luglio 2009.
La Corte d’appello ha censurato la domanda di equa riparazione, in quanto presentata l’11 febbraio 2010, quindi dopo lo spirare del termine semestrale di cui all’articolo quattro della legge 89/2001, ovvero non considerando i termini della c.d. sospensione feriale.
Tizio e Caio hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento.
Con l’unico motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’articolo 4 della legge 89/2001 ed in particolare hanno evidenziato come – ai fini della verifica del rispetto del termine previsto da tale disposizione – la Corte non abbia applicato la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969.
La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 23808/2019, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che secondo il proprio costante orientamento, riconfermato ancora di recente con la sentenza Corte di Cassazione, n. 14493/2018 “il termine semestrale di decadenza previsto dall’articolo 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini”.
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Ecco il link a: Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 24 settembre 2019, n. 23808