Dal portale del Ministero di Giustizia è possibile leggere che per i pagamento dei decreti emessi dal 1° settembre 2015 dalle Corti di appello di Caltanissetta – Catanzaro – Genova – Lecce – Napoli – Perugia – Potenza – Roma – Salerno è prevista una deroga alla richiesta degli indennizzi che nelle altre Corti d’appello viene inoltrata alle ragionerie dei distretti competenti. Infatti l’elevato numero di decreti di condanna ancora da pagare, a causa dei modesti fondi inizialmente stanziati ha determinato il formarsi di un consistente debito arretrato non fronteggiabile se non attraverso un intervento straordinario.
Pertanto è stato elaborato un Piano di rientro dal debito che si avvale della collaborazione offerta da Banca d’Italia per lo smaltimento delle pratiche di pagamento.
La collaborazione con Banca d’Italia è stata rinnovata il 18 febbraio 2020, e prevede, a differenza di quanto previsto dalla precedente convenzione scaduta nel dicembre 2018, che l’istruttoria delle pratiche sia svolta interamente dall’Ufficio I.
Il Piano prevede che:
l’Ufficio I – Direzione generale degli affari giuridici e legali – proceda al pagamento dei provvedimenti di condanna dell’Amministrazione depositati a partire dal 1° settembre 2015 dalle nove Corti di Appello di Caltanissetta – Catanzaro – Genova – Lecce – Napoli – Perugia – Potenza – Roma – Salerno.
I decreti di condanna emessi a partire 1° settembre 2015 (data del deposito in cancelleria) dalle Corti di Appello suddette saranno, quindi, posti in pagamento dall’Amministrazione centrale per tramite della Banca d’Italia purché ritualmente notificati al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato e quindi definitivi.
Infatti si ricorda che la notifica del ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura dello Stato Distrettuale competente ed ai fini della liquidazione deve essere inoltrato il modulo unitamente al Decreto definitivo con attestazione di non opposizione.
ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE PRESSO UFFICIO I
L’Ufficio I ha competenza relativamente al contenzioso nel quale è interessato il Ministero nelle seguenti materie:
pagamento spese di giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria
equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario (la legittimazione passiva spetta al Ministero dell’economia e delle finanze)
libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia
risarcimento danni nei confronti dell’Amministrazione in dipendenza dell’attività di giustizia
responsabilità civile dei magistrati ex legge n.117/1988 (la legittimazione passiva spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte offesa e danneggiato dal reato
esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia
equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89
CONTATTI – INOLTRO DOMANDE
L’Ufficio I – Contenzioso risponde alle richieste inoltrate dalle parti o dagli avvocati (esclusivamente per le pratiche per le quali questi ultimi abbiano ricevuto mandato o delega espressa) ai seguenti indirizzi:
posta elettronica ordinaria (PEO) ufficio1.dgdirittiumani.dag@giustizia.it
posta elettronica certificata (PEC) prot.dag@giustiziacert.it
RICHIESTA INFORMAZIONI
L’Ufficio I – Contenzioso legge Pinto, con riferimento al Piano straordinario di rientro dal debito in accordo con Banca Italia, per i decreti emessi a far data dal 1° settembre 2015 dalle Corti di Appello di Caltanissetta – Catanzaro – Genova – Lecce – Napoli – Perugia – Potenza – Roma – Salerno, risponde alle richieste delle parti o degli avvocati (esclusivamente per le pratiche per le quali questi ultimi abbiano mandato o delega espressa del cliente) con le seguenti modalità:
posta elettronica ordinaria (PEO) info.leggepinto.bankitalia.dgagl.dag@giustizia.it
gli interessati dovranno a tal fine utilizzare esclusivamente indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) e non indirizzi di posta elettronica certificata (PEC)
trattandosi di mero servizio di informazione non potranno con tale mezzo essere inviati all’Amministrazione documenti e/o dichiarazioni.
Pertanto, non si terrà conto di eventuale documentazione finalizzata al pagamento ai sensi dell’art.5-sexies della legge n.89/01, dovendo tale documentazione pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) :prot.dag@giustiziacert.it
Poiché la risposta da parte dell’Ufficio richiede una verifica dello stato di lavorazione della pratica, il tempo di attesa non é preventivabile, su cui influirà il numero di richieste pervenute.
In ogni caso, l’ordine di trattazione è l’ordine cronologico di arrivo delle pec.