A quanto ammonta l’Equo indennizzo

I parametri di liquidazione dell’indennizzo conseguente alla violazione dei termini di ragionevole durata dei processi é determinato dal legislatore italiano nella c.d. Legge Pinto. Questi parametri sono stati oggetto di una recente riforma, infatti, nell’ottica di contenimento dei costi, il legislatore ha ritenuto opportuno “tagliare” l’entità degli indennizzi. Ed infatti con la legge di Stabilità 2016 é stata ridotta la soglia minima e massima entro cui potrà essere liquidato l’indennizzo.

Il riformulato art. 2-bis, comma 1, ha indicato i nuovi parametri di liquidazione dell’indennizzo fissando un range compreso tra 400 e 800 euro per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di eccedenza sulla durata ragionevole del processo (in precedenza il range era fissato tra 500 e 1500 euro).

Sono stati confermati alcuni correttivi in aumento per i casi in cui il ritardo si sia eccessivamente prolungato, di seguito indicati:

  • un aumento sino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo;
  • un aumento sino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.

Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 2-bis consente le seguenti riduzioni:

  • sino al 20 per cento se le parti del processo presupposto sono più di dieci;
  • fino al 40 per cento se le parti sono più di cinquanta,

mentre, il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis prevede la diminuzione

  • “fino a un terzo” della somma liquidabile a titolo di indennizzo nei casi di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel giudizio presupposto.

I nuovi parametri, per espressa previsione della norma, si applicano tuttavia “di regola”; con tale criptico termine si è lasciata via libera all’interpretazione della magistratura.

Si attende quindi una definizione dell’orientamento giurisprudenziale  in relazione alla natura della controversia; nel mentre potrà prevedersi una diminuzione  dell’indennizzo liquidabile per eccessiva durata dei giudizi presupposti Pinto (cc.dd. ricorsi Pinto su Pinto o Pinto-bis), considerato che la giurisprudenza di Strasburgo tende a liquidare tale indennizzo nella misura massima di 200 euro all’anno, ovvero potrà ipotizzarsi un aumento in relazione a cause presupposte coinvolgenti diritti fondamentali della persona.

In conclusione, i parametri indicati sono di gran lunga inferiori rispetto agli standard determinati dalla Corte di Strasburgo, che si attestano su importi compresi tra €. 1.000,00 ed € 1.500,00. Tali determinazioni lasciano in numerosi giuristi il legittimo dubbio sulla capacita’ della riformata Legge Pinto  di assicurare l’effettiva tutela del diritto all’equa riparazione e, quindi, di evitare il rischio di un intervento “suppletivo” della Corte europea ai sensi dell’art. 41 CEDU.

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