Preliminarmente è necessario fare un distinguo tra i diversi soggetti resistenti, poiché per ognuno di essi è prevista una diversa modalità di liquidazione.
- Ministero della Giustizia
- Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
Liquidazione del Ministero della giustizia
A seguito della condanna del Ministero della giustizia, convenuto in giudizio ex L. Pinto provvede il medesimo Ministero così come previsto con il capitolo 1264 (“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”), gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia.
In considerazione dell’elevato numero di condanne riportate dal Ministero della giustizia nei contenziosi ex lege n. 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264.
Pertanto l’effettiva liquidazione spessa all’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna, anche con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione ed all’esecuzione delle sentenze emesse dai giudici amministrativi per l’ottemperanza di provvedimenti decisori di cui alla legge n. 89/2001 e depositate dal primo ottobre 2013.
Cosa fare ottenuto il decreto di liquidazione ?
Procedere con la notifica del decreto (immediatamente esecutivo ex lege) unitamente al ricorso ed alla procura nei termini a parte resistente; atteso lo spirare dei termini di opposizione, richiedere il corrispondente certificato di mancata opposizione, quindi istruire la dichiarazione di liquidazione. Infatti, con l’introduzione della legge di stabilità 2016, il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione debitrice, ex art. 5 sexies Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
- la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
- l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito
- l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
- la modalità di riscossione prescelta
Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata
- all’ufficio ragioneria della Corte di Appello competente, laddove delegata al pagamento sia la Corte di Appello che ha emesso il decreto;
- al Ministero della Giustizia relativamente ai decreti depositato a far data dal 1.09.2015 dalle nove Corti di Appello suddette rientranti nell’ambito dell’Accordo con Banca Italia e, perciò, in carico all’Amministrazione Centrale.
Con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016 sono stati approvati, ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, i seguenti modelli di dichiarazione denominati:
- mod. Pinto persona fisica
- mod. Pinto persona giuridica
- mod. Pinto antistatario
- mod. DSAN-eredi da utilizzare per il pagamento
Per facilitare la lavorazione da parte dell’Ufficio, è preferibile che i modelli vengano compilati con l’ausilio di programmi di videoscrittura (es. Microsoft Word ecc.) e non manualmente.
Liquidazione del Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF)
Preliminarmente preme evidenziare che il Ministero dell’economia e delle finanze procede alla liquidazione degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 55 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1225, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) mentre come sì innanzi detto, il Ministero della Giustizia è competente per la liquidazione per violazione del termine di ragionevole durata di procedimenti del giudice ordinario.
Pertanto, a seguito della condanna del MEF, convenuto in giudizio è competente ai sensi della L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) per l’emissione di ordini di pagamento conseguenti a decreti di condanna di Corti d’appello e sentenze di Corte di Cassazione per violazione del termine ragionevole di durata dei processi instaurati presso i TAR, il Consiglio di Stato, il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti l’Ufficio X della Direzione dei servizi erogati alle amministrazione e ai terzi presso il MEF.
Viceversa, per i procedimenti instaurati innanzi alle Commissioni tributarie è competente l’Ufficio IX della Direzione dei servizi erogati alle amministrazione e ai terzi.
Quindi, una volta ottenuto il decreto di condanna del Mef si procederà alla relativa notifica ed in caso di mancata opposizione, certificata dalla competente cancelleria potrà procedersi alla redazione della dichiarazione di liquidazione.
Gli uffici del Mef dovranno procedere all’emissione dell’ordine di pagamento entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001.
Detto termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della stessa.
Pertanto, a seguito dell’inoltro è opportuno contattare gli uffici per verificare la stessa sia stata correttamente protocollata.
Moduli di liquidazione MEF
Con il decreto n.120738 del 28 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi sono stati approvati i modelli di dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 sexies della Legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), introdotto dall’articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).
Per entrambi i procedimenti la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Direzione (dcst.dag@pec.mef.gov.it) utilizzando esclusivamente i seguenti modelli di dichiarazione, secondo la ripartizione delle competenze sopra indicata.
In alternativa, i singoli ricorrenti potranno inviare la documentazione anche all’indirizzo di posta ordinaria:
Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi – Via XX Settembre, 97, 00187 Roma
Per i soli procedimenti per cui è competente l’ufficio X, notificati dopo il 30 aprile 2018, la documentazione dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata istituzionale stralcioleggepinto@pec.mef.gov.it.
Ai fini dell’emissione degli ordini di pagamento gli Uffici acquisiscono:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;
- ogni ulteriore documento espressamente previsto dalla seguente modulistica a seconda dell’Ufficio competente e sensi dell’ art. 5 sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dall’art. 1, co. 777 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: