In virtù del secondo comma dell’art. 3 della “Legge Pinto”, così come riformato dal D.L.83/12, il ricorrente potrà avviare il procedimento nei confronti del:
• Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del Giudice ordinario;
• Ministero della difesa, se si tratta di procedimenti del Giudice militare;
• Ministero dell’economia e delle finanze, se si tratta di procedimenti tributari o negli altri casi residuali.
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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero 348.9751061. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.
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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
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