La norma introduce diverse modalità per definire la durata dei processi a seconda che la causa sia di natura civile o di natura penale.
Infatti, per i processi civili, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo o dalla notifica dell’atto di citazione.
Viceversa per i processi penali, il termine decorre da quando l’indagato viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico mediante un atto dell’autorità giudiziaria.
In merito ai processi penali si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza numero 184 del 23 luglio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge Pinto nella parte in cui prevedeva che potesse essere considerato termine iniziale per il computo della durata ragionevole del processo penale l’assunzione della qualità di imputato o il momento in cui l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.