Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 alla legge sull’irragionevole durata del processo cd. Legge Pinto, il pagamento dell’indennizzo liquidato in seguito alla vittoriosa promozione del giudizio di cui alla predetta legge è subordinato all’espletamento di ulteriori formalità.
La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
• la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
• l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
• l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
• la modalità di riscossione prescelta
Nel caso di Ricorso contro il Ministero di Giustizia, come indicato dal nuovo art. 5-sexies della L. 89/2001, la predetta dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.
Con decreto del 28/10/2016 pubblicato in GU il 04/11/2016 il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016 sono stati approvati, ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, i seguenti nuovi modelli di dichiarazione denominati:
A. mod. Pinto persona fisica;
B. mod. Pinto persona giuridica;
C. mod. Pinto antistatario;
D. mod. DSAN-eredi, da utilizzare per il pagamento.
L’art. 2 del decreto ministeriale prevede, inoltre, anche la documentazione che deve essere allegata al modello, ovvero:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;
c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati.
Si evidenzia che ai sensi del medesimo art. 5-sexies, comma 4, L.89/2001 «nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non puo’ essere emesso».
In merito alle modalità di presentazione delle predette dichiarazioni, l’art.2 del DM richiama la disciplina di cui all’art. 39 del DPR 445/2000 e all’art. 65 del D. LGS. 82/2005. Pertanto il modello dovrà essere sottoscritto senza necessarietà di autenticazione della firma al pari della domande per la partecipazione a concorsi pubblici (art. 39 DPR 445/2000) oppure presentato per via telematica secondo le modalità indicate dall’art. 65 D.LGS. 82/2005 CAD (codice dell’amministrazione digitale).
L’amministrazione ricevuta la dichiarazione in questione, corredata dalla documentazione indicata, avrà 6 mesi di tempo per provvedere al pagamento. Prima che sia decorso tale termine, inoltre, il creditore non può procedere alla notifica del precetto, non potrà promuovere l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.
Inoltre, è competenza della Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi. Infatti, precisa il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato “in un’ottica di decentramento e decongestione” alle singole Corti di Appello, la liquidazione delle somme. Ugualmente dicasi per il pagamento degli indennizzi stabiliti in sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, previa istruttoria a cura della Direzione generale del contenzioso.
Documenti & Materiali
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