Emergenza Covid – termini e Legge Pinto

Le necessità imposte dalla pandamia hanno, come noto, dettato la necessità della redazione del cosiddetto “Cura Italia”, il quale tra le altre cose ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, – comma 8 di detto articolo.

Per molti commentatori è logico, in via interpretativa, che, quanto meno sino al 15/04, essendo sospeso ogni termine, per il compimento di qualsivoglia atto processuale, anche introduttivo, deve necessariamente ritenersi sospeso anche il termine prescrizionale/decadenziale che con quell’atto si sarebbe dovuto interrompere/impedire.

Peraltro, tale nuova sospensione non può che essere letta in via analogica con la disciplina della sospensione feriale, per cui da tempo si è aperta la strada al superamento della distinzione netta tra termini sostanziali e termini processuali (riconoscendosi la natura sostanziale e al contempo processuale di alcuni termini: Corte Cost. 13/02/85 n.40, Corte Cost. 13/07/1987 n. 255) che ha portato, tra le altre, anche alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.742/69 per la mancata sospensione del termine decadenziale (ritenuto “non processuale”) di impugnativa del verbale di assemblea condominiale (Corte Cost. 02/02/1990 n.49). Sul punto, la giurisprudenza ha recepito l’applicazione di tali pronunce, così rendendo inequivocabilmente condiviso il principio per cui nella “sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso” (Cass.28/02/18 n.4675 circa il termine semestrale per agire in forza della Legge Pinto; Cass.5423/16; Cass.10595/16 ecc.).

Talchè seguendo in via analogica tale principio appare lecito ritenere estensibile tale principio anche al termine decadenziale semestrale della normativa ex L. Pinto.

Ulteriormente, preme evidenziare in questa sede che ai sensi dell’art. 83, comma 10 del D.L. n°18/2020, per tutti i procedimenti in cui vi sia stato un rinvio d’udienza, causato dalla nota Pandemia, non si potrà tener conto, ai fini del maturarsi dell’equa riparazione di cui all’art. 2, della l. 89/01 (legge Pinto) del periodo compreso tra il 08/03/2020 ed il 30/06/2020.

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