La Legge Pinto ed il processo penale

Il nostro ordinamento, fino a circa venti anni fa, era privo di uno strumento concreto che tutelasse tutti coloro che, parti di un processo giudiziario, subissero irrimediabilmente dei danni in seguito al protrarsi oltre misura della situazione giudiziaria pendente. Siamo abituati, infatti, a sentir parlare di cause decennali, in cui le udienze si susseguono senza soluzione di continuità, i giudici si alternano e gli avvocati difensori spesso risultano stanchi dell’avvicendarsi giudiziario, senza ottenere un celere riscontro al loro lavoro.

È in un contesto come questo che le parti processuali, indipendentemente se siano attori o convenuti, possono facilmente lamentare pregiudizi derivanti dalla eccessiva tempistica processuale: si pensi alle spese di giustizia, che occorre sopportare per l’avvicendarsi dei diversi gradi di giudizio; agli oneri e alle parcelle professionali dei difensori coinvolti; ma altresì all’ansia, al turbamento, allo stato di angoscia di tutti coloro che restano in attesa di un responso e che subiscono il trascorrere del tempo. Una simile situazione, generatrice di un danno patrimoniale e non patrimoniale, richiede una tutela specifica, affinché si possa garantire una giustizia sana ed equa.

Lo strumento ci è stato offerto già con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, conosciuta meglio come CEDU, il cui art. 6 prevede il diritto ad ottenere una equa riparazione per il mancato rispetto di un ragionevole termine processuale: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

In ossequio alla normativa e alla giurisprudenza europea, il nostro legislatore si è adeguato, anche forzatamente per via dei continui richiami e delle perduranti denunce di violazione del suddetto articolo, attraverso la creazione di uno strumento processuale tutto “interno”, invocabile qualora ci si volesse dogliare del pregiudizio da irragionevole durata del processo: la Legge n. 89/2001, c.d. Legge Pinto, ha di fatto introdotto il ricorso per ottenere un giusto indennizzo in seguito ad una eccessiva dilazione temporale. Il ricorso in esame deve essere proposto al Presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice del processo presupposto (quello di cui si contesta l’eccessiva durata).

È importante sottolineare che la Legge Pinto è applicabile a qualsiasi genere di procedimento, senza esclusioni di sorta: le lungaggini processuali, infatti, possono riguardare un giudizio civile, così come un processo penale, una procedura concorsuale o un processo amministrativo.

La tutela si estende, così, ad ogni genere di causa: questo in quanto i danni subiti dalle parti sono indifferenti all’oggetto del giudizio e devono essere valutati ex se, solo in connessione al perdurare della tempistica processuale.

È proprio questa che viene, dunque, in considerazione e che si pone a fondamento della domanda risarcitoria: dalla eccessiva durata devono derivare dei danni patrimoniali e non, dimostrabili e quantificabili, e tra la durata e il danno deve intercorrere necessariamente un nesso di causalità.

Per quanto concerne, nello specifico, l’applicabilità della Legge Pinto al processo penale, occorre sottolineare le particolarità di questa tipologia di giudizio e la posizione delle parti processuali, in considerazione anche del fatto che il trascorrere del tempo comporta la prescrizione del reato oggetto della causa.

Processo penale

In primis occorre ribadire che l’equa riparazione attiene alla irragionevole durata di qualsiasi tipologia di processo, come già anticipato. Nulla quaestio, dunque, in merito alla sua applicabilità anche al processo penale che, come sappiamo, vede coinvolto un soggetto imputato di un reato, un pubblico ministero nella funzione di accusa e una eventuale parte civile, costituita in giudizio al fine di portare avanti una azione civile di richiesta risarcitoria per essere la persona offesa dal reato stesso.

Ed è necessario anche aggiungere che il processo penale si distingue dal più ampio concetto di procedimento penale: quest’ultimo include la fase prodromica al giudizio vero e proprio, quella delle indagini preliminari, caratterizzata dalla presenza di un indagato che solo eventualmente, a indagini concluse, può diventare imputato di un reato nel processo. Quindi, valuteremo se e come la Legge Pinto possa trovare applicazione in questa fase iniziale.

Lo stesso art. 2 della Legge n.89/2001, in relazione al diritto all’equa riparazione, afferma che lo stesso sorge una volta che il processo superi un termine c.d. “ragionevole”, che varia a seconda dei gradi di giudizio (3 per il primo, 2 per il secondo, 1 per quello in Cassazione) e, in alcuni specifici casi, anche della tipologia di processo (ad es., per il processo di esecuzione si considera un termine di 3 anni, per quello fallimentare, 6 anni); in ogni caso, il tempo processuale complessivo non può superare i 6 anni.

Da quando decorre il termine di 3 anni ?

Per poter calcolare l’inizio del processo, ai fini del computo della sua durata, si prende in considerazione l’atto introduttivo che dà impulso allo stesso: nello specifico caso del processo penale, la legge lo considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, della chiusura delle indagini preliminari.

Precisazione importante, sottolineata anche da un censura della stessa Corte Costituzionale la quale ha statuito che, “al fine del riconoscimento dell’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del procedimento, il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico” (Sentenza n. 184/2015).

La Consulta, dunque, include nel calcolo per il pregiudizio subito, il tempo occupato dallo svolgimento delle indagini preliminari e prende in considerazione la ripartizione per fasi dell’attività giudiziaria, soprattutto quelle fasi che hanno comportato la comunicazione formale della accusa penale, o comunque il compimento di atti, da parte dell’autorità giudiziaria, che abbiano avuto delle ripercussioni nella sfera giuridica della persona.

La domanda per equa riparazione si propone attraverso ricorso da depositare presso la competente Corte di Appello, la quale dovrà esaminare l’istanza e valutare la fondatezza della pretesa.

L’esito di tale esame potrà essere di infondatezza, di rigetto o di accoglimento: la parte lesa nel proprio diritto alla ragionevole durata del processo, infatti, deve rendersi parte attiva e diligente nel processo stesso al fine di evitare la lungaggine e il conseguente pregiudizio, prima di poter invocare una qualsiasi forma di tutela risarcitoria.

Rimedi preventivi

Una successiva modifica alla Legge Pinto ha introdotto i c.d. rimedi preventivi, ex art. 1ter, che dovranno essere esperiti in sede processuale, al fine di accelerare la tempistica: per il processo penale, l’imputato e le parti processuali (parte civile o responsabile civile) hanno diritto di depositare, personalmente o attraverso un difensore munito di procura speciale, una istanza di accelerazione almeno sei mesi prima della scadenza del termine poc’anzi citato.

Se la parte non dovesse provvedere a questo adempimento, rischia il rigetto della domanda di equa riparazione. Non solo!

Prescrizione del reato

La Corte di Appello, nella persona del Presidente, dovrà altresì valutare il comportamento delle parti e del giudice nel corso del processo, soprattutto se lo stesso sia caratterizzato da abuso dei poteri processuali, diretti a dilazionare in modo ingiustificato i tempi del procedimento, e quindi negherà ogni genere di indennizzo; così come potrebbe rifiutare il riconoscimento del pregiudizio all’istante nel caso sia intervenuta la prescrizione del reato a causa di un evidente comportamento dilatorio dell’imputato.

A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale non può essere esclusa per il solo fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l’estinzione del reato per prescrizione, poiché occorre apprezzare, ad ogni modo, il comportamento effettivo dell’imputato, il quale abbia utilizzato tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa” (Sentenza n. 11841/2016).

Così come la Corte di Appello di Bari, con una sentenza del 9 settembre 2014, ha statuito che “l’indennizzo per i processi troppo lunghi, ex Legge Pinto, spetterebbe anche all’imputato che abbia beneficiato della prescrizione, purché la sofferenza provocata dalla durata irragionevole del processo penale non sia stata compensata per intero dal danno evitato con l’estinzione del reato”.

Nella richiamata sentenza Giorgi c. Italia, la Corte, “interrogata” sulla questione, individua i diversi orientamenti emersi all’interno della Corte di Cassazione italiana, dei quali soltanto il primo – quello in base al quale la prescrizione non esclude ipso facto l’indennizzo – è oggi seguito (v. Cass. 18498/2014 e 18426/2014), in quanto considerato più aderente al testo della legge e, soprattutto, al principio della massima espansione delle tutele, come ricordato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza 223.

La Consulta, ritiene, infatti, che proprio il tenore letterale dell’art. 2 comma 2-quinquies precluderebbe soltanto un automatismo tra prescrizione ed esclusione d’indennizzo, ma non invece il ricorso ad una compensatio lucri cum danno, specie se a prescriversi è un reato particolarmente grave.

Contumacia

Così come la tecnica difensiva attuata dall’imputato potrebbe esercitarsi attraverso la contumacia dello stesso: se l’imputato non si presenta in giudizio, ne viene dichiarata la sua contumacia, ma questo non osta alla richiesta di equo indennizzo poiché anche la parte rimasta contumace nel processo penale subisce il disagio psicologico derivante dall’eccessivo ritardo nella definizione del giudizio.

A tal proposito, “non è sicuramente rilevante la natura penale del giudizio presupposto, nel cui ambito la contumacia non costituisce indice di disinteresse dell’imputato per la pendenza del processo e per il suo esito, ma può rispondere ad una precisa e legittima scelta difensiva” (Corte di Cassazione, Sent. n. 25619/2014).

Soggetti legittimati a proporre ricorso per equa riparazione sono sia l’imputato che la parte civile o il responsabile civile: si ricordi, infatti, che il processo penale è soggetto ad impulso d’ufficio (basti pensare al ruolo dell’accusa nella figura del Pubblico Ministero, titolare dell’azione penale) e, dunque, “la parte civile può a buon titolo lamentarsi della sua eccessiva durata e chiedere il risarcimento ai sensi della Legge Pinto” (Cassazione, Sent. n. 18723/2004).

Un’ultima importante considerazione va fatta in merito al danno di cui si chiede il ristoro.

Come ben sappiamo, rientrano tra i pregiudizi risarcibili sicuramente quelli patrimoniali, inerenti alle spese di giustizia affrontati nel corso del giudizio, così come gli onorari professionali dei difensori.

A tal proposito, la Cassazione sostiene che “le spese legali sostenute dall’imputato in relazione ad inutili udienze che ricadono in periodi eccedenti il termine di durata ragionevole del giudizio penale presupposto, costituiscono un effetto danno riconducibile alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo” (Cassazione, Sent. n. 25521/2010).

Nel merito, occorre individuare quanta parte dell’attività professionale si sia tradotta in assistenza cagionata dalla irragionevole durata del processo e quali esborsi siano ad essa riferibili, ai fini del ristoro.

Così come “l’imputato che lamenti un danno non patrimoniale in conseguenza della durata irragionevole del processo penale, dovrà provare lo stato d’ansia e di turbamento nella sua esistenza e nel suo ammontare, posto che l’irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per sé risarcibile” (Cassazione, Sent. n. 18130/2002).

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