Legge Pinto e contumacia della parte

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la possibilità di poter difendere un proprio diritto leso attraverso l’instaurazione di un giudizio, presieduto da un giudice terzo ed imparziale, il quale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, dovrà condurre la causa e pervenire ad una sentenza che ponga fine alla controversia legale.

Le garanzie processuali che permeano il processo, sia esso civile o penale, concedono alle parti costituite di poter avanzare le proprie richieste, rispettando rigorosamente la tempistica processuale, pena il subire le preclusioni previste e disciplinate dai rispettivi codici di procedura.

I processi giudiziari, infatti, sono cadenzati nel tempo e consentono di avanzare le proprie pretese non certo ad libitum, ma osservando dei termini certi e puntuali.

Ma come inizia, nello specifico, un giudizio civile? Chi volesse tutelare un proprio diritto, che si presume leso, dovrà procedere con la “chiamata in giudizio” o vocatio in jus: l’atto di citazione in giudizio è il primo atto che determina l’instaurarsi di un processo e che dovrà essere necessariamente portato a conoscenza della controparte, attraverso lo strumento della notifica.

La costituzione in giudizio

A notifica avvenuto, l’atto di citazione verrà depositato in tribunale, incardinando il giudizio. Il processo, il più delle volte, proseguirà con le due parti: l’attore, che invoca la tutela di un proprio diritto, e il convenuto, chiamato in giudizio e che difenderà la sua posizione. Attore e convenuto dovranno “costituirsi in giudizio”, attraverso il deposito di atti e memorie ed entro termini certi e previsti per legge, per poter godere delle ampie garanzie processuali: la difesa in giudizio avviene, infatti, attraverso la produzione di documenti, di prove testimoniali, dell’audizione di testi, dell’interrogatorio formale e di qualsiasi altra forma che consente alle parti di far valere le proprie ragioni.

Presupposto fondamentale è, dunque, la costituzione in giudizio che ricordiamo essere, però, una mera facoltà per la parte convenuta, e non un obbligo.

Contumacia

Ben può accadere, infatti, che il convenuto in giudizio scelga di non costituirsi, dando vita al processo contumaciale e può riguardare sia la figura dell’attore che quella del convenuto, con conseguenze diverse.

Il processo contumaciale è disciplinato dal nostro codice di procedura civile, negli articoli dal 290 al 294 che mirano a mantenere la posizione delle parti in sostanziale equilibrio, nonostante la mancata costituzione in giudizio di una delle parti, e una attuazione almeno formale del contraddittorio, dato che mancherà in concreto.

In linea generale, la contumacia della parte che sceglie di non costituirsi in giudizio deve essere dichiarata dal giudice, che dovrà poi consentire alla prosecuzione del giudizio. Alla prima udienza, infatti, il giudice ha il compito di accertare l’instaurarsi di un regolare contraddittorio, verificando che la notifica degli atti processuali sia andata a buon fine, e darà disposizioni differenti a seconda che contumace sia l’attore o il convenuto.

Questo perché è diversa la loro posizione processuale: il giudizio è infatti un atto di impulso di una parte, l’attore, che chiede la tutela di una situazione giuridica lesa e, dunque, la sua mancata costituzione in giudizio comporta la non prosecuzione dello stesso e la relativa estinzione, tranne nella ipotesi in cui il convenuto si costituisca e ne chieda il proseguimento: in tal caso, il giudice ordinerà la prosecuzione del giudizio.

Se, invece, è il convenuto a dar vita alla contumacia processuale, la sequenza procedurale è la seguente: il giudice verifica la regolarità dell’atto di citazione, la compiuta notifica dello stesso (eventualmente disponendo la rinotifica dell’atto di citazione non andato a buon fine) e dichiara la contumacia della parte.

La dichiarazione di contumacia non preclude, però, la notificazione di alcuni atti importanti nel corso del procedimento: si pensi, ad esempio, all’ordinanza con cui il giudice ammette l’interrogatorio formale, oppure il deposito di una comparsa che contiene una domanda riconvenzionale, in quanto atti di cui il contumace deve conoscerne necessariamente il contenuto.

Il contumace, infatti, potrà ben decidere di costituirsi nel prosieguo del giudizio, in una fase più avanzata dello stesso, e in ogni caso fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, depositando una memoria in cancelleria o comparendo personalmente in udienza.

È chiaro che, a giudizio inoltrato, ci saranno delle preclusioni che il contumace dovrà subire, a livello difensivo, a meno che non dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per la nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione e chiedendo, quindi, la rimessione in termini.

Questo breve excursus normativo sulla disciplina della contumacia ci aiuta a comprendere come relazionare la stessa all’ipotesi, ormai troppo frequente, di richiesta di equo indennizzo in seguito ad un processo che duri oltre il ragionevole termine: è possibile, cioè, che la lungaggine processuale produca un danno, patrimoniale e non, anche a colui che non si sia volontariamente costituito in giudizio, rimanendo estraneo allo stesso?

La Legge Pinto

In primis, è importante ricordare che la Legge Pinto n. 89/2001 introduce nel nostro ordinamento uno strumento processuale che consente, alle parti di un processo, di poter chiedere un equo indennizzo qualora subissero un danno derivante dall’eccessiva durata del processo stesso.

Tale strumento è stato frutto di una lunga ed elaborata giurisprudenza europea che, già negli anni ’50, aveva incluso il diritto ad una ragionevole durata del processo tra i diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo con la CEDU – Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

Lo Stato Italiano, nonostante i perduranti richiami della Corte di Strasburgo sul riconoscimento e applicazione di questo fondamentale diritto, ha colmato la lacuna normativa solo nel 2001, con la Legge Pinto richiamata, la quale consente di invocare una “tutela interna” per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti da coloro che abbiano sopportato un giudizio oltre un termine giusto, equo e ragionevole.

Il tema è particolarmente interessante per l’esistenza di un presupposto fondamentale, posto a base della richiesta indennitaria prevista e disciplinata dalla Legge Pinto n. 89/2001: la legittimazione attiva a proporre domanda per ottenere l’equa riparazione spetta a tutti coloro che abbiano, nel giudizio presupposto (ossia il giudizio di cui si discute la durata e il danno conseguente), la funzione di “parte processuale”. La parte in causa dovrà dimostrare che, per la eccessiva lungaggine dello stesso, abbia subito prima di tutto un danno patrimoniale: tale è quello derivante dalle spese processuali e dagli oneri legali, che chiaramente aumentano a seconda della tempistica processuale.

Accanto al danno patrimoniale poi, il perdurante stato di incertezza legale derivante dal protrarsi di un giudizio per anni e anni, può causare anche uno stato di ansia, di patema d’animo, di pathos, tipici del danno non patrimoniale, anch’esso invocabile dalla parte in causa.

Quando si parla di parte processuale, il riferimento è sia all’attore che al convenuto: tale distinzione nulla ha a che vedere con i pregiudizi subiti, essendo gli stessi invocabili da tutti coloro che soffrono dell’inerzia processuale. Ma cosa accade se uno dei due non si costituisce nel giudizio presupposto, dando vita alla contumacia processuale? Avrà egli diritto a proporre ricorso ex Legge Pinto?

Il diritto del contumace alla L Pinto

Il problema fondamentale è comprendere se la parte che non si costituisce in giudizio, subisce ugualmente un danno derivante dalla durata eccessiva del giudizio in cui è stata dichiarata la sua contumacia: se egli non è presente, quale danno subisce? Un interrogativo interessante anche in relazione al comma 2-sexies dell’art. 2 della Legge suddetta, il quale presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di contumacia della parte, salvo prova contraria: si presume, infatti, che il contumace non abbia né voglia né intenzione di prender parte al processo, scegliendo di non intervenire nello stesso, e quindi non dovrebbe neanche dogliarsi della sua eccessiva durata, stante la sua estraneità e il suo mancato interesse.

Ma è proprio il postulato “salvo prova contraria” che ci consente di comprendere che il giudice, al di là della assenza giuridica dichiarata a livello processuale, può indagare sulla esistenza di un pregiudizio subito dal contumace per il termine irragionevole.

Ed è a tal proposito che è sorto un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione: diverse sono state, inizialmente, le sentenze che hanno negato al contumace il ristoro di un pregiudizio subito in seguito alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in quanto il contumace potevi di certo considerarsi parte attiva del processo. Ma è altrettanto vero che il contumace subisce in ogni caso la decisione del giudizio, in quanto la sentenza, che gli verrà notificata personalmente, produrrà i suoi effetti anche per lui.

La diatriba giuridica verrà risolta con la Sentenza n. 585 del 2014 con cui la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affermerà il seguente principio: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce un comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 89/2001”.

Dall’analisi del principio esaminato, si può affermare in primis che la contumacia di una parte non è necessariamente riferibile al disinteresse della parte all’andamento del giudizio e al suo esito: si potrebbe, infatti, trattare di una precisa scelta processuale o, addirittura, di una strategia processuale.

In ogni caso, la contumacia rimane un legittimo comportamento della parte, che non può vedersi negare il diritto ad un “giusto processo” ex art. 111 Costituzione, nello specifico della “ragionevole durata” dello stesso, solo per la scelta di non costituirsi in giudizio. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, sottolineato che il comportamento contumaciale potrà avere delle conseguenze, sia negative che positive, sulla tempistica processuale, implicando od escludendo alcuni adempimenti processuali: di questo occorre prenderne atto al momento della valutazione del comportamento delle parti nel processo.

Principio ribadito, da ultimo, da una ulteriore Sentenza della Cassazione, la n. 4091/2019, con cui si ribadisce l’esistenza, anche per il contumace, di un danno soprattutto non patrimoniale, come il disagio psicologico derivante dall’eccessivo ritardo nel giungere ad un conclusione processuale, a nulla rilevando in tal senso la mancata costituzione in giudizio.

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