Legge Pinto e gratuito patrocinio: requisiti e procedura.

Spesso si sente parlare di strumenti giuridici che tutelano tutti coloro che subiscono danni dal protrarsi, per lungo tempo, dei processi giudiziari, sia in ambito civile, che in quello penale ed amministrativo.

Non può dubitarsi che le lungaggini dei Tribunali italiani, per dirimere i vari contenziosi, possano essere considerati oramai alla stregua di una piaga, per la quale il cittadino incolpevole non riesce a trovare cura.

Non solo lo Stato Italiano, ma anche gli altri Stati facenti parte del Consiglio d’Europa, nel corso degli anni, hanno cercato di porre rimedio ai tempi biblici della giustizia, dapprima con la stesura della conosciuta Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU), che rappresenta il baluardo per una giustizia efficiente e concreta (vedi nello specifico l’art. 6), cui l’Italia ha cercato di adeguarsi al fine di dare certezza e celerità al diritto applicato al caso concreto.


I risultati ottenuti sono risultati, però, insoddisfacenti, viste le continue e ripetute denunce che i giudici italiani hanno subito per la violazione dell’art. 6 della CEDU, che sancisce il principio secondo cui “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

Quello appena descritto è il c.d. procedimento di equa riparazione, che riconosce e tutela il diritto alla ragionevole durata del processo, inizialmente invocabile solo attraverso la procedura di appello alla Corte di Stasburgo.

Successivamente, a seguito di un vero e proprio surplus di pratiche in seno alla Corte CEDU, il sistema giustizia ha subito uno scossone, attraverso il quale il Legislatore italiano è corso ai ripari, adottando un “rimedio” interno, che ha permesso al cittadino di adire il tribunale italiano, ancor prima di rivolgere le sue doglianze alla Corte Europea, per ottenere il risarcimento del danno per lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Il “rimedio” innanzi richiamato è stato introdotto con la Legge Pinto n. 89 del 2001, che nel corso degli anni ha poi subito alcune modifiche, per mezzo delle quali chiunque si trovi ad essere parte di un processo civile, penale o amministrativo, sia esso attore e/o convenuto, ha la possibilità di richiedere ed ottenere una equa riparazione, nel caso ritenga di essere stato danneggiato dalla durata irragionevole del procedimento giudiziario.

Quella descritta è chiaramente una garanzia processuale notevolmente importante, che ha dato una svolta in termini di equità e giustizia: nessuno può dubitare, a tale proposito, che un processo lungo ed estenuante possa facilmente causare danni al malcapitato cittadino, sia patrimoniali che non patrimoniali, i quali inevitabilmente incidono sul diritto fatto valere nelle aule di giustizia e che meritano di essere indennizzati attraverso il riconoscimento di una somma di danaro.

Chiaramente, per poter invocare questo meccanismo risarcitorio, occorre il verificarsi di determinate e specifiche condizioni, che tutte devono essere presenti all’atto della presentazione della domanda:

  1. Quanto al requisito della irragionevole durata del processo, è considerata tale se supera i 3 anni per il giudizio di primo grado, 2 anni per quello di secondo grado, 1 anno per il processo dinanzi alla Corte di Cassazione; in ogni caso, si considera irragionevole la durata di un processo che considerando complessivamente tutti i gradi di giudizio superi i 6 anni;
  2. Aver subito un danno suscettibile di risarcimento, sia esso patrimoniale (vedi ad es. spese di giustizia ed oneri processuali), e non patrimoniale (vedi ad es. ansia, turbamento e/o sofferenza dovuta al protrarsi oltre misura di un processo);
  3. Tra i primi due elementi elencati vi deve essere un nesso di causalità, nel senso che il danno, di cui si invoca l’indennizzo, deve essere conseguenza diretta, immediata e concreta dell’eccessiva durata del giudizio.

La domanda per ottenere l’equo indennizzo deve essere proposta dalla parte che ha subito il danno da irragionevole durata del processo, attraverso l’assistenza di un legale competente: occorre, infatti, proporre alla competente Corte di Appello, nella persona del Presidente, un ricorso particolarmente dettagliato sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ove vengano specificati gli eventi processuali che hanno causato il pregiudizio per la parte processuale, allegando al fascicolo tutti i verbali di udienza, nonché la copia della sentenza passata in giudicato.

Naturalmente nessun problema sorge per quei cittadini più abbienti, che hanno la possibilità di rivolgersi ad un proprio legale, per gestire la pratica dinanzi alle Corti competenti; laddove per contro queste possibilità non vi siano, ovvero per tutti coloro che, finanziariamente, non riescono a sopportare le spese dell’assistenza legale, lo Stato italiano ha previsto un rimedio di tutela sociale che garantisce a tutti coloro, che non superino una determinata fascia di reddito, di accedere al c.d. gratuito patrocinio.

Iniziamo subito col precisare che anche il ricorso ex Legge Pinto rientra tra quei procedimenti per cui è possibile fare istanza di gratuito patrocinio.

Questa agevolazione è stata introdotta con il D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ed è diretto a tutti i soggetti considerati non abbienti per avere un reddito inferiore al tetto stabilito sempre con legge.

Questo è ovviamente un beneficio che rientra tra i sistemi di giustizia sociale, considerando che spesso gli onorari dei difensori possono risultare molto gravosi, anche e soprattutto in ragione della tipologia del processo da portare avanti, della tecnica difensiva da adottare ed attuare, nonché degli atti da redigere.

In considerazione di ciò, lo Stato si rende parte diligente nel sostenere le spese processuali per conto del soggetto richiedente, il quale potrà quindi nominare un avvocato e richiederne l’assistenza senza dover affrontare l’esborso economico.


L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile sia ai procedimenti civili, che a quelli penali, amministrativi, tributari, contabili e per i procedimenti di volontaria giurisdizione; inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è assicurata per il processo di primo grado ed anche per i successivi gradi del giudizio.

Per potere accedere a questa agevolazione occorre, in primis, essere:

  • Cittadini italiani;
  • Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al momento del fatto;
  • Apolidi, coloro che non possiedono alcuna cittadinanza;
  • Enti e associazioni che non perseguono fini di lucro o che non esercitano attività economica.

Tuttavia il requisito assolutamente indispensabile per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato, è quello di aver percepito un reddito che non superi la soglia stabilita per legge, che una recente riforma introdotta nel 2018 ha modificato.

Attualmente, infatti, la soglia di reddito percepito, utile a fare richieste del c.d. gratuito patrocinio, è stata fissata nella somma di € 11.493,82, che deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Per tutti coloro, invece, che risultano sposati, in unione civile e/o conviventi con altri familiari, l’importo suddetto, si ottiene attraverso la somma di tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare considerato nel suo complesso.
La procedura da seguire è relativamente semplice: tutti coloro che sono in possesso dei requisiti innanzi descritti, dovranno presentare un’apposita domanda presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a gestire la pratica, corredata della documentazione richiamata, nella quale dovranno altresì attestare il proprio reddito.

Il modulo da compilare, generalmente è disponibile presso la segreteria dei vari ordini degli avvocati, così come presso gli Uffici giudiziari: a tal fine al cittadino basterà recarsi presso il Tribunale di Bari o la Corte di Appello di Bari o gli Uffici del Giudice di Pace di Bari, o presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per ottenere tutte le informazioni utili e necessarie, che molto spesso possono essere rintracciate e scaricate dai siti internet appartenenti ai vari ordini degli avvocati e/o dal Ministero della Giustizia, con annessa modulistica da compilare per la presentazione allo sportello.

La Segreteria competente, cui il soggetto deve rivolgersi per la presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, è quella del luogo in cui ha sede il magistrato competente per il processo da iniziare e/o già iniziato.

I cittadini potranno scegliere l’avvocato tra coloro che sono iscritti in un apposito elenco, conservato dalla Segreteria stessa dell’ordine degli avvocati, che siano in possesso di determinati requisiti, ovvero: non devono avere sanzioni disciplinari a loro carico, devono vantare una certa esperienza professionale e devono essere iscritti da almeno 2 anni all’Albo degli Avvocati.


L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato e da lui sottoscritta, oppure dal difensore scelto dall’apposito elenco, il quale dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive. Potrà anche essere inoltrata tramite invio di raccomandata a/r con allegata copia del documento di identità del richiedente.

La domanda, presentata in carta semplice, dovrà necessariamente indicare:

  1. La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
  2. Le generalità di colui che presenta istanza, dei componenti del suo nucleo familiare e i codici fiscali;
  3. L’autocertificazione dei propri redditi, così come risultanti dall’ultima dichiarazione, attestando il limite reddituale, per ottenere il beneficio;
  4. L’impegno a comunicare le eventuali variazioni della situazione reddituale che possano intervenire;
  5. In caso di redditi prodotti all’estero, occorre presentare la certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità della dichiarazione dei redditi;
  6. Le prove che si intende far valere: documentazione, testimoni, contatti o consulenza tecniche, da allegare in copia;
  7. Le ragioni di fatto e di diritto che sono poste a fondamento della pretesa.

Subito dopo il deposito dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati procederà con l’esame della stessa, valutando l’esistenza dei requisiti per poter accedere al beneficio ed effettuando una valutazione anche in merito alla fondatezza della pretesa fatta valere, esaminando le ragioni di fatto e di diritto esposte, emettendo entro 10 giorni una decisione di:

  • Accoglimento della domanda, che consente di beneficiare di questo strumento di giustizia sociale;
  • Non ammissibilità della domanda o di rigetto della stessa; in questo caso, il cittadino potrà sottoporre nuovamente la domanda al magistrato competente che deciderà con decreto nel merito;
  • Trasmissione della dichiarazione reddituale del cittadino all’Agenzia delle Entrate e al giudice competente, per verificare i redditi. A tal proposito, ricordiamo che in caso siano state presentate delle autocertificazioni non veritiere, si è passibili di sanzioni penali, con la reclusione da 1 a 5 anni, unitamente all’esborso di una multa.

In conclusione la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è ammissibile per tutti i procedimenti in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, e per tutti i gradi di giudizio, siano essi di cognizione ordinaria, di esecuzione o revocazione.

Nel caso in cui il cittadino si rivelasse soccombente e volesse proporre impugnazione per la causa persa, deve necessariamente ripresentare l’istanza di gratuito patrocinio; infine, il c.d. gratuito patrocinio a spese dello Stato è applicabile, anche ai procedimenti instaurandi ex Legge Pinto, volti ad ottenere l’equo indennizzo.

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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero verde 800-973078. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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