Nell’ambito del danno indennizzabile ai sensi della cd. legge Pinto (89/2001) rientra sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale (articolo 2, comma 1, prima parte). In tal senso, del resto, è la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale non esclude affatto tale voce dall’ambito del pregiudizio astrattamente indennizzabile, limitandosi solo a chiedere la prova della sua sussistenza.
La legge Pinto impone al giudice, che ritenga sussistente un danno patrimoniale, in conseguenza della accertata irragionevole durata del procedimento (civile o penale) presupposto, di provvedere a valutare i danni, ai sensi dell’articolo 2056 Cc, e cioè liquidando il lucro cessante in via equitativa (articolo 2056, secondo comma) e il danno emergente ai sensi degli articoli 1223 o 1226 Cc, e cioè provandolo (an), anche nel suo specifico ammontare (quantum) ovvero ‑ sotto questo ultimo aspetto ‑ chiedendo al giudice una liquidazione in via equitativa.
La precisa indicazione di un ammontare del danno che, per quanto problematica, non è ipotesi che può essere esclusa in astratto, va ‑ naturalmente ‑ ipotizzata solo in quanto «conseguenza immediata e diretta» dell’eccesso di durata del procedimento, non quale danno complessivamente subito in ragione dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento (nella specie: la privazione della libertà personale) o dallo stesso instaurarsi del procedimento (che poi ‑come nella specie ~ si sia concluso con l’assoluzione dell’imputato).
Tra i danni patrimoniali potranno essere a buon diritto richiamati quei danni derivanti dalla perdita di chance costituiscono concrete ed effettive occasioni di conseguimento di un determinato bene e, secondo la giurisprudenza dì questa Corte (da ultima, sentenza 1752/05) non sono mere aspettative di fatto ma entità patrimoniali a sé stanti, giuridicamente ed economicamente suscettibili di autonoma valutazione. Con riferimento alle controversie nascenti dalla legge Pinto, l’onere della prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, ha riguardo alla realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla protrazione indebita del procedimento, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 luglio-28 settembre 2005, n. 18953 Presidente Morelli – relatore Genovese – Pm Ciccolo – conforme – ricorrente ***i – controricorrente Ministero della Giustizia
Fatto:
Il Signor ***, libero professionista, con attività di consulente legale, riceveva avviso di garanzia (e privato della libertà personale, per un limitato periodo di tempo) per il reato di bancarotta fraudolenta, in data 29 dicembre 1993. Il procedimento veniva definito, con sentenza di assoluzione, ex articolo 530, comma 1, Cpp, soltanto il 19 dicembre 2001.
Il predetto, con ricorso del 3 settembre 2002, depositato presso la Corte d’appello di Genova, adiva il ministero della Giustizia chiedendo la corresponsione dell’equo indennizzo, ai sensi della legge 89/2001. La domanda veniva accolta con un riconoscimento per il solo danno morale determinato nella misura di euro 7.000,00, oltre le spese processuali.
La Corte territoriale, superava l’eccezione promossa dalla parte pubblica, atteso che il ricorso proposto dal signor *** sarebbe stato ammissibile perché tempestivamente proposto, per non essere divenuta definitiva la decisione relativa al processo presupposto; inoltre, l’irragionevolezza della durata del procedimento sarebbe stata evidente in base al mero dato cronologico, senza che potesse ritenersi scriminanti le ragioni addotte dall’Avvocatura erariale in seno al numero di processi cumulativi e le carenze organizzative).
La Corte concludeva in merito ai danni patrimoniali, consistenti nella perdita di chances e nei mancati incrementi di reddito ragionevolmente realizzabili, evidenziando che essi non sarebbero stati documentati dal ricorrente, ma solo ipotizzati in via probabilistica. Secondo l’interpretazione della Corte l’equa riparazione sarebbe da considerarsi alla stregua di “mero indennizzo”, non risarcibile secondo i parametri civilistici. Inoltre, pur soccorrendo il c.d. criterio equitativo che presiederebbe alla liquidazione, la valutazione quantitativa dell’organo giudicante non potrebbe non tener conto delle limitate risorse messa a disposizione dallo Stato.
2. Avverso tale pronuncia il Signor ***, proponeva ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati anche con memoria. Il ministero resisteva, con controricorso, e proponeva, altresì, ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 3, legge 89/2001, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), Cpc), il ricorrente deduce che, per il periodo eccedente la durata ragionevole della procedura, egli avrebbe diritto, al contrario di quanto opina il giudice del merito, anche ai danni patrimoniali che la cd.legge Pinto si sarebbe preoccupata di garantire in conseguenza e a causa della violazione della ragionevole durata del processo e in relazione alla maggiore durata del procedimento, secondo il rapporto causa effetto. il giudice del merito avrebbe errato nel non fare ricorso all’articolo 2056 Cc e ai criteri stabiliti dagli articoli 1223, 1226 e 1227 Cc, da quello richiamati. In particolare, se con riferimento al lucro cessante e al danno non patrimoniale deve applicarsi l’articolo 1226 Cc, in quanto il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare, nel caso in cui venga fornita una adeguata prova di quello da perdita (nella specie di redditi), dovrà applicarsi l’articolo 1223, sulla base delle conseguenze (effetti) nascenti dalla causa (durata non ragionevole del processo). Senza tener conto delle ragioni di bilancio (le pretese limitate risorse) che si assumono erroneamente vincolare il giudice nella sua decisione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale deduce contraddittoria motivazione in ordine alla prova dei danni patrimoniali subiti, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5), Cpc), il ricorrente deduce di aver prodotto la documentazione relativa ai rapporti di collaborazione professionale con imprese e società di consulenza, nominativamente indicate, interrottisi per la subita privazione della libertà personale e per la depressione nata da quell’evento, che avrebbero fruttato un reddito medio di lire 392,3 milioni annui, nel periodo 1990/93, ridottosi a una media di lire 80,87 milioni, nel quadriennio 1997/2000, confermata anche per il 2001. Il ricorrente avrebbe pertanto accusato una perdita patrimoniale di lire 311,43 media annua, da moltiplicare per il periodo di durata non ragionevole, pari a 5 anni, 7 mesi e 5 giorni, e dunque ammontante a complessive lire 1.740,595 pari a euro 898.942,33. Inoltre, in aggiunta ai mancati redditi, egli avrebbe mostrato, con ricerche e studi di organismi indipendenti, anche di aver subito una perdita di chance nella fase migliore della propria carriera professionale, legata al periodo degli anni compresi tra 146 e i 54, quantificabile in una misura del 159k sui redditi di partenza (pari a complessivi euro 182.077,29).
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 legge 89/2001, 2909 Cc e 324 Cpc. Nonché dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, Cpc) il ministero, premesso che la Corte territoriale avrebbe ritenuto tempestivo il ricorso perché la decisione assolutoria sarebbe passata in giudicato il 21 giugno 2002, sostiene che l’articolo 4 della legge Pinto andrebbe interpretata alla luce dell’articolo 35 della Cedu che non, intende riferirsi al tempo del giudicato bensì a quello della pronuncia.
3. I ricorsi, che muovono tutti doglianze nei riguardi della stessa pronuncia, devono essere riuniti e trattati congiuntamente, invertendo, tuttavia, l’ordine della loro proposizione, data l’ovvia pregiudizialità della censura contenuta nel ricorso incidentale.
4. Con riguardo a detta prioritaria questione, il termine semestrale entro il quale deve essere proposta la domanda di equa riparazione, di cui all’articolo 4 della cd. legge Pinto 89/2001, previsto a pena di decadenza, decorre non già dal momento in cui sia stata pubblicata la decisione del giudizio presupposto, che quello abbia definito, ma dal momento, successivo, in cui la pronuncia sia divenuta non più impugnabile (nello stesso senso: Cassazione, sentenza 17818/04). Infatti, il procedimento presupposto deve considerarsi pendente fino a quando la sua decisione sia impugnabile, per non essere scaduti i termini per la proposizione dei normali mezzi di impugnazione.
Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere respinto.
5. Ben diversa sorte ha il ricorso principale, i cui due motivi che attengono all’identica questione del danno patrimoniale nascente dalla irragionevole durata di una “controversia penale e civile” – vanno congiuntamente esaminati.
5.1. Nell’ambito del danno indennizzabile ai sensi della cd. legge Pinto (89/2001) rientra sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale (articolo 2, comma 1, prima parte). In tal senso, del resto, è la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale non esclude affatto tale voce dall’ambito del pregiudizio astrattamente indennizzabile, limitandosi solo a chiedere la prova della sua sussistenza.
In particolare, perché possa discutersi di un siffatto danno patrimoniale, il ricorrente deve aver allegato che: a) il ritardo (non il processo o la misura pre cautelare o cautelare) è stata la causa di esso; b) tale ritardo colpevole ha cagionato specifici danni patrimoniali; c) di tali danni patrimoniali vi è la prova e questa venga indicata (e se precostituita, anche prodotta).
A fronte di tali allegazioni, il giudice ha l’obbligo, secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza, di motivare il diniego di tale capo della domanda.
5.2. Nel caso di specie il giudice, che pure non esclude in astratto l’indennizzabilità del danno patrimoniale, ha respinto la richiesta, sulla base di un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, ricordando che tale domanda può dar luogo, se fondata, solo alla somministrazione di una parte delle limitate risorse assicurate dal bilancio pubblico, non a un vero proprio risarcimento; da un altro, escludendo che, in questo caso, l’allegazione sia stata correttamente eseguita (essendosi, il ricorrente, limitato ad esporre i danni in termini probabilistici e quali perdite di chances) e che, comunque, di essa non sia stata fornita la prova (non avendo l’istante fornito, per le sue richieste, i riscontri oggettivi).
5.3. Tutti gli argomenti utilizzati dal giudice di merito sono da respingere, perché o erronei o contraddittori o apodittici
5.3.1. Sul piano generale, va premesso che la legge Pinto impone al giudice, che ritenga sussistente un danno patrimoniale, in conseguenza della accertata irragionevole durata del procedimento (civile o penale) presupposto, di provvedere a valutare i danni, ai sensi dell’articolo 2056 Cc, e cioè liquidando il lucro cessante in via equitativa (articolo 2056, secondo comma) e il danno emergente ai sensi degli articoli 1223 o 1226 Cc, e cioè provandolo (an), anche nel suo specifico ammontare (quantum) ovvero sotto questo ultimo aspetto chiedendo al giudice una liquidazione in via equitativa.
La precisa indicazione di un ammontare del danno che, per quanto problematica, non è ipotesi che può essere esclusa in astratto, va naturalmente ipotizzata solo in quanto «conseguenza immediata e diretta» dell’eccesso di durata del procedimento, non quale danno complessivamente subito in ragione dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento (nella specie: la privazione della libertà personale) o dallo stesso instaurarsi del procedimento (che poi come nella specie ~ si sia concluso con l’assoluzione dell’imputato).
Così delimitata la res litigiosa astratta, si comprende come in simili controversie non vi sia spazio per “preoccupazioni di bilancio”, quali quelle mostrate dal giudice a quo, ma solo per le concrete ragioni addotte dalle parti e da esaminare e valutare con riferimento alle singole domande e con riguardo al canone rigoroso del principio di causalità adeguata.
Infatti, solo le conseguenze materiali ascrivibili al ritardo nella definizione del procedimento sono indennizzabili, non quelle generali provocate dal processo in sé e per sè, e solo a condizione e nella parte in cui il procedimento abbia ecceduto la ragionevole durata.
Quindi, non spetta al giudice della domanda proposta ai sensi della cd. legge Pinto, esaminare le questioni sul danno nascente dalla ingiusta detenzione o dall’errore di giudizio, in ordine alle quali vi è altro e diverso luogo giurisdizionale (articoli 643 e ss. Cpp; legge 447/88; articolo 314 Cpp).
In ordine al processo penale che come nella specie si sia risolto con l’assoluzione dell’imputato ingiustamente accusato compete al giudice di valutare se, nonostante la perdita di credito e di pubblica stima del professionista, avutasi in ragione e a causa di quel procedimento (e delle misure pre cautelari e cautelari adottate nei suoi confronti), il perdurare della contesa giudiziaria oltre il limite consentito dai principi costituzionali (articolo 111 Costituzione) e della Carta dei diritti umani (articolo 6.1), e cioè oltre il termine ragionevole preventivamente individuato, abbia causato ulteriori danni (ad esempio: abbia impedito al professionista di ricevere o di accettare incarichi; abbia costretto lo stesso a declinare proposte di lavoro o di collaborazione; ecc.) e cioè abbia cagionato un aggravio della sua condizione personale, tale da costituire un ulteriore, autonomo e decisivo fattore causativo di pregiudizio economico (oltre che di sofferenze morali).
Pregiudizio aggiuntivo che costituisce il proprium, lo specifico della questione sull’esistenza e l’ammontare del danno da processo penale perdurato oltre il termine ragionevole.
5.3.1.1. A tale ultimo proposito occorre poi precisare che, non solo con riguardo al danno non patrimoniale, ma in riferimento a quello materiale, il giudice dovrà fare applicazione del principio (enunciato da Cassazione, sentenza 8568/05, ma con riguardo al primo) in base al quale, mentre per la CEDU l’importo quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell’articolo 2 della legge 89/2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge 89/2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lezione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionale assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (articolo 111, secondo comma, Costituzione, nel testo fissato dalla legge costituzionale 2/1999).
5.3.2. Sempre sul piano generale, non può affatto negarsi la correttezza della allegazione del danno patrimoniale, conseguente all’eccesso di durata del procedimento, nei termini della perdita di chance e della probabilità della sussistenza di tutte o di qualcuna delle sue manifestazioni o “voci” (danno emergente e lucro cessante).
Infatti, i danni derivanti dalla perdita di chance costituiscono concrete ed effettive occasioni di conseguimento di un determinato bene e, secondo la giurisprudenza dì questa Corte (da ultima, sentenza 1752/05) non sono mere aspettative di fatto ma entità patrimoniali a sé stanti, giuridicamente ed economicamente suscettibili di autonoma valutazione. Con riferimento alle controversie nascenti dalla legge Pinto, l’onere della prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, ha riguardo alla realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla protrazione indebita del procedimento, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Ha perciò errato il giudice di merito, nel ritenere di per sé precluso l’esame della domanda in base al semplice fatto che essa avrebbe riguardato una prospettatone solo probabilistica del danno da perdita delle chances, da parte del professionista ricorrente, imputato nel procedimento penale protrattosi oltre il ragionevole.
E’ infatti compito del giudice quello di verificare, in concreto, se quelle utilità economiche, considerate come probabile risultato della propria attività professionale, solo che Il processo fosse stato definito nel termine ragionevole, siano state o meno una evenienza probabile, nonostante la perdita di credito che il professionista abbia ricevuto dal procedimento (e dalla misura restrittiva) a suo carico e detraendo (se così si può dire), dal danno globale da lui subito, quella considerevole parte, che è esaminabile come si è detto solo in altra e diversa sede processuale (la riparazione dell’errore giudiziario e per l’ingiusta detenzione).
5.4. Viene qui in rilievo l’ultima parte della motivazione del giudice di merito, il quale ha comunque ritenuto mancante la prova del danno.
Tale motivazione, però, come giustamente lamenta il ricorrente, è del tutto carente perché priva di ogni, pur minimo, riferimento alla documentazione allegata dal professionista, analiticamente indicata nel ricorso per cassazione ed esistente agli atti.
Essa (dichiarazione dei redditi, stime di guadagno di varie categorie professionali, ecc.) doveva essere presa in considerazione dalla Corte territoriale che, invece, se ne è astenuta come pure, a tal riguardo, si è astenuta dallo stabilire l’esatto tempo della ragionevole durata del procedimento penale (e del suo superamento).
5.5. In conclusione, il decreto va cassato, in accoglimento dei due motivi del ricorso principale, e la causa rinviata alla stessa Corte territoriale, in altra composizione, la quale, oltre a provvedere sulle spese di questa fase, dovrà anche, previa delimitazione del periodo temporale della ragionevole durata del processo penale svoltosi a carico del ricorrente, prendere in esame la domanda di equa riparazione per i danni patrimoniali allegati dal professionista, facendo applicazione degli enunciati principi.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
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