A chi si propone la domanda

Per garantire la terzietà e l’indipendenza del Giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento, nella prima stesura della legge era stato previsto che questi non appartenesse al medesimo distretto di Corte d’Appello.

Era stata prevista un’apposita tabella che serviva ad individuare il diverso Giudice competente: ovvero rappresentata dalla Corte d’Appello più vicina sotto il profilo territoriale a quella cui apparteneva il Giudice avanti al quale si era svolto il procedimento oggetto di contestazione.

Nondimeno, a seguito della ultima riforma, il legislatore ha riformato la disciplina prevedendo che venga adita la corte d’appello corrispondente al medesimo foro in cui si è tenuto il giudizio di primo grado per cui e causa la richiesta di equo indennizzo.

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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero 348.9751061. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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Pinto: cause di esclusione

I tempi della giustizia italiana sono biblicamente lunghi.

La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ebbene, quindi, chi è coinvolto in un procedimento, imprenditori o semplice cittadino, per un periodo di tempo irragionevole HA DIRITTO, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”), AD UNA EQUA RIPARAZIONE, sia che sia stato attore che convenuto ed indipendentemente dall’esito del processo.

ATTENZIONE – UNA RECENTE SENTENZA HA RIBADITO I CASI DI ESCLUSIONE DELL’INDENNIZZO

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Quale tipo di danno é risarcibile

La tipologia di danni risarcibili in conseguenza delle lungaggini processuali possono essere di varia natura: si parla pertanto di danni patrimoniali o non patrimoniali.

La prima tipologia, quella tipica dei danni che hanno una ricaduta economica, deve essere provata fornendo la documentazione, anche insieme alle conseguenze immediate e dirette del ritardo processuale.

Tra i danni patrimoniali potranno essere a buon diritto richiamati quei danni derivanti dalla perdita di chance costituiscono concrete ed effettive occasioni di conseguimento di un determinato bene e, secondo la giurisprudenza dì questa Corte (da ultima, sentenza 1752/05) non sono mere aspettative di fatto ma entità patrimoniali a sé stanti, giuridicamente ed economicamente suscettibili di autonoma valutazione. Con riferimento alle controversie nascenti dalla legge Pinto, l’onere della prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, ha riguardo alla realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla protrazione indebita del procedimento, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 luglio-28 settembre 2005, n. 18953 )

Quanto, invece, ai danni non patrimoniali la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che essi non necessitano di prova. Vi è, infatti, la presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell’onere probatorio a carico dell’amministrazione convenuta.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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Chi ha diritto

Chi è coinvolto in un processo, imprenditore o semplice cittadino, per un periodo di tempo irragionevole HA DIRITTO, per la “ Legge Pinto”, AD UN EQUO INDENNIZZO, sia che sia stato attore che convenuto ed indipendentemente dall’esito del processo.

Pertanto il requisito soggettivo per proporre il ricorso ex “Legge Pinto” è essere stati parte del processo.

È poi indifferente l’esito della causa perché, se vi è stata la sua decisione, si ha diritto al risarcimento sia in caso di vittoria che di soccombenza.

Inoltre, hanno diritto di proporre la domanda di equa riparazione anche gli eredi della parte processuale.

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