Pinto: cause di esclusione

I tempi della giustizia italiana sono biblicamente lunghi.

La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ebbene, quindi, chi è coinvolto in un procedimento, imprenditori o semplice cittadino, per un periodo di tempo irragionevole HA DIRITTO, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”), AD UNA EQUA RIPARAZIONE, sia che sia stato attore che convenuto ed indipendentemente dall’esito del processo.

ATTENZIONE – UNA RECENTE SENTENZA HA RIBADITO I CASI DI ESCLUSIONE DELL’INDENNIZZO

L’indennizzo spetta anche in caso di domanda manifestamente infondata, a meno che non si sia trattato di causa temeraria o abusiva.
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione che ha riepilogato i casi di esclusione dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto e pronunciato un importante principio di diritto in materia.

In particolare, costituiscono cause di esclusione del diritto all’equa riparazione solo quelle previste dalla legge e cioè:

a) lite temeraria: quando la parte ha agito o resistito in giudizio nella consapevolezza di avere torto o sulla base di una pretesa di puro azzardo;

b) causa abusiva: quando la parte ha utilizzato lo strumento processuale in modo distorto, solo per lucrare sugli effetti della pendenza della lite;

c) tutti i casi in cui la situazione processuale di riferimento dimostri che la parte non abbia subito alcun danno morale concreto ed effettivo, il quale può essere conseguenza normale ma non automatica e necessaria dell’irragionevole durata del processo;

d) provvedimento che definisce il giudizio con contenuto uguale e non superiore alla proposta conciliativa o alla proposta di mediazione delle parti;

e) estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;

f) mancato deposito dell’istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di ragionevole durata.

Secondo gli ermellini, relativamente ai punti a),b),C), per rigettare la domanda di equo risarcimento, è importante accertare la consapevolezza della parte nell’aver proposto una domanda infondata per fini temerari o dilatori.

In altri termini la Corte di Cassazione ribadisce in questa occasione un importante principio di diritto: “In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’indennizzo è escluso per ragioni di carattere soggettivo nelle ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d’indole morale, nonché nelle altre situazioni elencate dalla legge […]. Nell’uno e nell’altro elenco non rientra il caso della manifesta infondatezza della domanda, la quale, ove non qualificata dall’ulteriore requisito di temerarietà o abusività della lite, costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa”.

La legge di Stabilità 2016 ha, riscritto il vecchio comma dell’art. 2, comma 2-quinquies (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012), il quale prevedeva una serie di ipotesi in cui è escluso in radice il diritto all’indennizzo, ora ampliate e puntualizzate.

Ai sensi del nuovo art. 2, comma 2-quinquies, infatti, non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte condannata, ex art. 96 c.p.c., ai danni per lite temeraria nel processo presupposto ed anche alla parte che, pur in assenza di tale condanna, risulti consapevole dell’infondatezza “originaria o sopravvenuta” della sua posizione (lett. a), nonché nei casi di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (lett. b) e all’art. 13, comma 1, primo periodo del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (lett. c); infine, l’indennizzo è escluso “in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento” (lett. d).

Quest’ultima disposizione lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso (nelle lettere da a, b e c) abbia voluto lasciare aperta la possibilità d’individuarne altre di pari livello, prevedendo quindi una clausola finale di chiusura volta a includere qualsivoglia altra ipotesi similare.

La esplicita previsione di uno sbarramento dell’accesso all’indennizzo nei casi indicati, tutti riferiti a comportamenti dilatori delle parti, appare assai opportuna, sia perché favorisce l’evolversi di una cultura giudiziaria, sempre più attenta ai valori della correttezza processuale, sia perché opportunamente responsabilizza le parti dissuadendole da abusi processuali che non di rado incidono sulle “lungaggini” del giudizio e che spesso il giudice non ha il potere di prevenire o arginare: in tale prospettiva, appare molto opportuna la scelta di rimettere, in ultima analisi (lett. d del comma 2-quinquies citato), alla giurisprudenza la valutazione in concreto della sussistenza dell’“abuso”, posto che la peculiarità dei casi singoli e la loro vasta latitudine esperienziale non avrebbe potuto garantire la tipizzazione di una equa e reale casistica.

Del tutto inedita è, invece, la disposizione di cui al nuovo comma 2-sexies dell’art. 2, il quale inserisce nell’ordito della l. n. 89 del 2001 una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, superabile dalla prova contraria, per i casi di prescrizione del reato di cui benefici l’imputato (lett. a), di contumacia della parte (lett. b), di estinzione o perenzione del processo civile o amministrativo (lett. c e lett. d), di proposizione di motivi aggiunti al ricorso amministrativo mediante autonomo ricorso (lett. e), nonché di mancata richiesta di riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi amministrativi connessi, proposti dalla stessa parte (lett. f); infine, la lettera g) della medesima norma esclude fino, a prova contraria, l’indennizzo in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alla condizione personale della parte”, così recependo il principio fissato dall’art. 35, comma 3, lett. b) Convenzione EDU, in vigore dall’1 giugno 2010, che nega il ristoro del pregiudizio che non abbia un certo grado di serietà (c.d. clausola de minimis non curat praetor).

Infine, il nuovo comma 2-septies dell’art. 2, ha introdotto una specifica applicazione del principio della compensatio lucri cum damno ponendo una presunzione di insussistenza del danno per la parte che, dall’eccessiva durata del processo, abbia ricevuto vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo in astratto ad essa spettante.

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