La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.
Sicché l’eccessiva domanda di risarcimenti ha spinto il legislatore ha riformare la materia apportando numerose modifiche, introdotte dal D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Tutte queste innovazioni non hanno fatto altro che inserire diversi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare l’inoltro di ulteriori domande. Nonostante l’introduzione di questi “cavilli”, è ancora possibile ottenere diverse migliaia di euro come indennizzo per essere stato parte di un procedimento eccessivamente lungo.
L’individuazione degli ambiti temporali il cui superamento determina l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla “Legge Pinto” fa oggi riferimento a dei parametri fissi.
La giurisprudenza prima ed il legislatore poi (in conferma vedi il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) hanno statuito che è adeguato un limite massimo di durata triennale per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d’appello e annuale per quello in Cassazione.
Il processo di primo grado non può, perciò, durare più di 3 anni, quello di appello più di 2 e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare al massimo 1 anno.
Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.
“Per l’esatta determinazione del ritardo rispetto alla durata ragionevole si dovrà anche tener conto di altre circostanze processuali come la complessità della causa, l’oggetto del procedimento, la condotta delle parti e del Giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione” (art.2 così come riformato dal D.L. 83/12).
Pertanto, per determinare la durata del processo bisogna considerare il periodo che decorre dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio (o notifica dell’atto di citazione) (art.2-bis comma aggiunto dal D.L.83), periodo da cui bisogna detrarre il tempo in cui il processo è stato sospeso, oltre quanto è intercorso tra il giorno di inizio della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
Con la promulgazione del D.L.n. 83/12, il Governo Monti ha apportato delle rilevanti modifiche che hanno comportato un aggravio dei costi per i ricorrenti rendendo più difficoltoso l’esercizio del diritto al risarcimento. Il citato D.L. n. 83 è stato poi convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Tra le modifiche concerne il termine di proponibilità della domanda di riparazione ex art.4: la domanda può essere proposta entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva cioè quando il procedimento si è concluso con un provvedimento passato in giudicato, diversamente da quanto accadeva prima per cui era consentito proporre tale domanda anche in corso di causa.
Se il procedimento, svoltosi in tutti i gradi previsti è durato meno di 6 anni, non si ha diritto all’equa riparazione anche se, ad esempio, il primo grado è durato un anno, mentre il secondo tre ed il giudizio di legittimità due (art.2-ter comma aggiunto dal D.L.83). Il processo di esecuzione può invece durare al massimo tre anni mentre quello concorsuale sei.
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