Registrazione della sentenza – rilascio copie esecutive – conformi

È possibile ottenere la copia uso notifica della sentenza pur senza aver proceduto al pagamento dell’imposta di registro.

Tra i tanti balzelli cui è chiamato il cittadino per far valer le proprie ragioni, lo Stato ha ben pensato di inserire oramai da anni una imposta anche sugli atti giudiziari che definisco un giudizio in materia di controversia civile -anche parzialmente-, la c.d. “imposta di registrazione”. Tale imposta riguarda anche i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento delle comunioni, i provvedimenti che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

Chi deve pagare ?
Lo Stato per garantirsi il pagamento del provvedimento ha stabilito che l’obbligo di registrazione grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa.
Fatta questa premessa è necessario però fare una distinzione rispetto ai rapporti tra le parti, infatti, come noto, se il provvedimento di cui è causa pone le spese a carico della parte soccombente, questa è chiamata a rimborsare al vincitore le spese anticipate, ivi compreso l’eventuale pagamento dell’imposta di registro.
Quindi, l’obbligo di pagare seguirà la valutazione del giudice e quanto verrà stabilito nel dispositivo del provvedimento.
Pertanto, la parte che ha pagato l’imposta potrà chiedere la ripetizione delle somme al soccombente, per quanto stabilito nel provvedimento.

A quanto ammonta tale imposta ?
Le aliquote per il calcolo dell’imposta di registro sulle sentenze:
a) di condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%

b) provvedimenti che trasferiscono o costituiscono di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: si applicano le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti e quindi:
– se il trasferimento è soggetto ad Iva: imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00)
– se il trasferimento non è soggetto ad Iva:
2 % prima casa, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
9 % in tutte le restanti fattispecie;
12 % terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
c) provvedimenti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%
d) provvedimenti che non dispongono il trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: euro 168,00;
e) provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: euro 168,00;
f) provvedimenti aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi o modifica di tali condanne o attribuzioni: euro 168,00;
g) omologazione: euro 168,00;
f) provvedimenti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 %.
È doveroso informare il lettore che per conoscere con esattezza l’importo dell’imposta di registro, è possibile accedere all’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sarà presente un modulo da compilare con i dati dell’ufficio finanziario competente e gli estremi della sentenza (organo giudiziario emittente, natura del provvedimento e numero) e il sito rilascia gli importi da pagare ed i codici tributo da utilizzare per il pagamento tramite F23.

Fatte tutte queste premesse, al fine di inquadrare la normativa di riferimento, entriamo nel merito della necessarietà o meno per il rilascio da parte della Cancelleria della Sentenza di passaggio in giudicato di un provvedimento non ancora registrato.
Sul punto, il Ministero della giustizia, più volte interrogato sul rilascio di copia conforme e copia esecutiva della sentenza prima che le parti abbiano proceduto al pagamento della imposta di registro
Rispondeva (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)
In virtù dell’art. 66 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, i cancellieri possano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati.
Fanno eccezione a tale previsione — per quanto qui interessa — le richieste di copie finalizzate:
1) alla prosecuzione dei giudizio (art. 66, secondo comma, d.P.R. cit.);
2) alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari (ibidem);
3) ad uso esecuzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 522 del 6 dicembre 2002). Con riguardo alla prima ipotesi, deve ritenersi finalizzata alla “prosecuzione del giudizio” anche la copia richiesta ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i termini per l’impugnazione (Cass. Civ., sentenze n. 14393 del 10 agosto 2012 e n. 2950 del 13 febbraio 2015).
Di conseguenza, il cancelliere può rilasciare copia di una sentenza soggetta all’obbligo di registrazione che non sia stata registrata, nel caso in cui la relativa richiesta sia finalizzata, tra l’altro, al prosieguo del giudizio o ad uso esecuzione (art. 66, secondo comma, del d.P.R. 131 del 1986).

Tale orientamento viene confermato anche dopo le modifiche apportate all’art. 73 d.P.R. n. 115 del 2002, dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, per cui il rilascio di una copia esecutiva può avvenire indipendentemente dalla trasmissione del provvedimento all’Agenzia delle entrate per la sua registrazione.

FONTE: Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.7.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018
FONTE Foglio Informativo n. 2/2018 (provvedimento 16 agosto 2017)
FONTE Foglio Informativo n. 1/2018 (provvedimento 2 novembre 2017)


Sentenza | Cassazione civile, Sezione Prima | 13.02.2015 | n.2950

In ordine alla questione se la mancata registrazione della sentenza soggetta a impugnazione incida o meno sulla idoneità della notificazione della stessa sentenza non registrata ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui al combinato disposto degli articoli 325 e 326, primo comma, c.p.c. deve ribadirsi che:
a) con la recente sentenza n. 14393 del 2102 – che costituisce precedente specifico in riferimento alla questione posta dal ricorso in esame -, è stato enunciato il principio di diritto, conforme alla menzionata giurisprudenza costituzionale, per cui, ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6, prf. 1, della CEDU e con l’art. 111, primo comma, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo;
b) tale specifico principio di diritto è, in realtà, conforme anche al diritto vivente formatosi in altri ambiti processuali: infatti, le Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in base alla disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 1), e nell’art. 2 della tabella parimenti allegata tale decreto (cfr. art. 7), non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che, alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notificazione della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 202 del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali (sentenze nn. 7607 del 2010, 15144 e 24413 del 2011).
Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 13 febbraio 2015, n. 2950, in ossequio a quanto già sostenuto da copiosa giurisprudenza di legittimità, nonché dalla Corte Costituzionale.

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