Rimedi preventivi – rito del lavoro

Corte di Cassazione – Civile Ord. Sez. 2 Num. 16741 Anno 2022

“In tema di equa riparazione, l’art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 deve interpretarsi – anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal
suo testo, un significato conforme alla CEDU – nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto a seguito della modifica
dell’art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge
– è già previsto che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, in analogia con lo schema dell’art. 281
sexies c.p.c..”

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