La sentenza come noto sancisce la fine di un procedimento, salvo che questa venga impugnata; ebbene con il passaggio in giudicato non è più possibile impugnare il provvedimento. Quindi, il passaggio in giudicato sancisce la conclusione definitiva del processo, la sentenza passata in giudicato acquista certezza definitiva e le questioni da essa decise non possono più essere messe in discussione.
Per legge [1], si intende passata in giudicato «la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione».
Come una sentenza può passare in giudicato?
a) la sentenza di primo grado o successiva (per esempio sentenza di appello) passa in giudicato quando non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.
i termini per impugnare la sentenza possono essere brevi o lunghi, come spiegato anche in questo articolo
In particolare, sinteticamente riporto di seguito i termini brevi:
• 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze di tribunale e giudice di pace;
• 30 giorni per revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze d’appello;
• 30 giorni per il regolamento di competenza;
• 60 giorni per il ricorso per cassazione e la revocazione contro sentenze e ordinanze della Corte di cassazione.
I termini lunghi:
• sei mesi sia per l’appello e la revocazione che per il ricorso in Cassazione.
Ricapitolando, quindi, se la sentenza non viene impugnata entro i termini (brevi o lunghi) sopra indicati, la sentenza passa in giudicato.
b) Una ipotesi residuale si verifica quando la sentenza è stata impugnata ma il giudizio di non è proseguito;
Giudicato formale e giudicato sostanziale
Nella dottrina giuridica è possibile fare un distinguo tra giudicato formale e sostanziale, il giudicato formale, infatti, riguarda la stabilità della sentenza intesa formalmente come provvedimento giudiziale che non può più essere impugnato dalle parti né modificato dal giudice, invece, il giudicato sostanziale riguarda l’effetto della decisione definitiva sui rapporti giuridici ad essa sottesi.
In altri termini, il giudicato sostanziale riguarda «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato -che- fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
Rimedi contro il giudicato
Come detto la sentenza passata in giudicato è definitiva, ma la legge in alcuni casi del tutto residuali ed eccezionali consente due procedure “straordinarie”.
Si tratta della revocazione straordinaria e dell’opposizione di terzo.
In particolare la sentenza passata in giudicato può essere impugnata per revocazione straordinaria se:
• è l’effetto del dolo di una delle parti;
• le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false;
• dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
• è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Altro rimedio è l’opposizione di terzo: il terzo, cioè una persona esterna al giudizio, può impugnare la sentenza, anche se definitiva, qualora pregiudichi i propri diritti.
Art. 327.
(Decadenza dall’impugnazione).
Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo ((decorsi sei mesi)) dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.391bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.— Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4) la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa
Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell’articolo 375.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.