Legge Pinto: Sentenza sul Danno Patrimoniale e perdita di chance

Nell’ambito del danno indennizzabile ai sensi della cd. legge Pinto (89/2001) rientra sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale (articolo 2, comma 1, prima parte). In tal senso, del resto, è la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale non esclude affatto tale voce dall’ambito del pregiudizio astrattamente indennizzabile, limitandosi solo a chiedere la prova della sua sussistenza.

La legge Pinto impone al giudice, che ritenga sussistente un danno patrimoniale, in conseguenza della accertata irragionevole durata del procedimento (civile o penale) presupposto, di provvedere a valutare i danni, ai sensi dell’articolo 2056 Cc, e cioè liquidando il lucro cessante in via equitativa (articolo 2056, secondo comma) e il danno emergente ai sensi degli articoli 1223 o 1226 Cc, e cioè provandolo (an), anche nel suo specifico ammontare (quantum) ovvero ‑ sotto questo ultimo aspetto ‑ chiedendo al giudice una liquidazione in via equitativa.

La precisa indicazione di un ammontare del danno che, per quanto problematica, non è ipotesi che può essere esclusa in astratto, va ‑ naturalmente ‑ ipotizzata solo in quanto «conseguenza immediata e diretta» dell’eccesso di durata del procedimento, non quale danno complessivamente subito in ragione dei provvedimenti adottati nel corso del procedimento (nella specie: la privazione della libertà personale) o dallo stesso instaurarsi del procedimento (che poi ‑come nella specie ~ si sia concluso con l’assoluzione dell’imputato).

Continue reading “Legge Pinto: Sentenza sul Danno Patrimoniale e perdita di chance”

Pansini (ANF): Plauso per l’intervento della Corte Costituzionale sulla Legge Pinto

Il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, avv. Luigi Pansini interviene sulla pronuncia n. 88 della Corte Costituzionale depositata il 26/04/2018.
Ammissibili i ricorsi in pendenza di processo presupposto. Illegittimità costituzionale dell’art. 4.

“Bene l’intervento della Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 88 di ieri, va a colmare le lacune e le storture della ‘Legge Pinto’ sui ritardi dei processi, ma il fatto che la Corte debba intervenire quasi a supplenza del legislatore non restituisce un’immagine confortante dello stato della giustizia in Italia. Infatti secondo i giudici della Consulta, la legge Pinto è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo. La legge, anziché prevenire i processi lunghi e rimediare agli effetti delle lungaggini, non offriva alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare”.

Continue reading “Pansini (ANF): Plauso per l’intervento della Corte Costituzionale sulla Legge Pinto”

Legge Pinto: La Cassazione esclude l’esecutato inadempiente

a) Debitore esecutato rimasto inattivo
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 1812/18; depositata il 24 gennaio
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 5 dicembre 2017 – 24 gennaio 2018, n. 1812 Presidente Petitti – Relatore Manna

Con la sentenza n. 1812/2018, depositata lo scorso 24 gennaio, i giudici di legittimità affermano che il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo.
Secondo gli ermellini la procedura esecutiva è preordinata all’esclusivo interesse del creditore,tanto più se il debitore esecutato è rimasto inattivo nel corso dell’esecuzione.

In particolare:
“Cass. n. 89/16 ha osservato che il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del
processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicché egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo
dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui
funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio
e difesa tecnica.
Ritiene, pertanto, la Corte di dare continuità a quest’ultimo indirizzo negativo, non avendo la parte privata allegato nella fattispecie alcuno
specifico interesse a che l’esito espropriativo della procedura a suo carico si realizzasse in tempi rapidi.”

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 1812/18;
depositata il 24 gennaio)
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 5 dicembre 2017 – 24 gennaio 2018, n. 1812
Presidente Petitti – Relatore Manna

In fatto

Con decreto del 5.12.2015 la Corte d’appello di Roma, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di V.W. della somma di
Euro 20.000,00 a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole (17 anni e 7 mesi di eccedenza) di una procedura
esecutiva immobiliare svoltasi innanzi al Tribunale di Avellino a carico della stessa ricorrente, quale debitrice esecutata. Attribuiva, inoltre, le
spese del procedimento al (difensore della V. , dichiaratosi antistatario.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso M.F. , M.M. e A. , quali eredi di V.W. , nonché, in proprio, l’avv. M.E. , che aveva difeso quest’ultima nel
procedimento innanzi alla Corte capitolina.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 89/01, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in
quanto a favore del debitore esecutato non opera, in linea di principio, la presunzione di danno da ritardo.
2. – Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e. controverso, quale la
durata ragionevole triennale della procedura esecutiva presupposta, senza considerarne le varie dilazioni non imputabili alla struttura
giudiziaria (opposizione esecutiva, istanza di conversione, rinvii chiesti ed ottenuti per componimento bonario, astensione degli avvocati,
difficoltà di stima del compendio immobiliare pignorato, pluralità di creditori e di debitori e non agevole vendita dei beni).
3. – Premesso che (al contrario di quanto opina parte controricorrente) le ragioni articolate dal Ministero non integrano un’eccezione (e meno
che mai una domanda) nuova, ma una difesa, essendo volte a negare uno dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, i due
motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Sul diritto del debitore esecutato ad ottenere, in linea di principio, l’equa riparazione prevista dalla legge n. 89/01 per la durata irragionevole
del processo di espropriazione a suo carico, la giurisprudenza di questa Corte inizialmente non è stata univoca.
A sostegno della soluzione affermativa, Cass. n. 6459/12 ha osservato che nel processo di esecuzione il dritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase
processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del
correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito
dall’art. 24 Cost.; pertanto, anche il debitore esecutato, in quanto parte, è legittimato a richiedere l’indennizzo ex art. 2 legge 24 marzo 2001
n.89 per l’irragionevole protrarsi del processo esecutivo (la soluzione affermativa sembra presupposta anche da Cass. n. 5265/03; mentre
Cass. nn. 19435/05, 15611/02, 14885/02 e 13768/02 nell’affermare l’applicazione della legge n. 89/01 anche alle procedure esecutive si
riferiscono a domande d’equa riparazione proposte da soggetti creditori, e non da debitori esecutati).
Per la negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13 hanno rilevato che non ha diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del
procedimento esecutivo il debitore esecutato che, essendo comproprietario dell’immobile pignorato, non abbia alcun interesse al rapido
svolgimento della procedura e, anzi, si sia avvantaggiato del suo protrarsi, avendo mantenuto, medio tempore, il compossesso giuridico del
bene.
Una soluzione intermedia è stata prospettata da Cass. n. 23630/13, in un’ipotesi, però, del tutto particolare di valorizzazione
dell’atteggiamento tenuto in concreto dal debitore per favorire o meno l’esito espropriativo della procedura.
A partire da Cass. n. 8540/15 si è osservato che il debitore esecutato, sebbene sia parte (non già nel senso del diritto processuale interno,
ma ai soli fini in questione) del processo esecutivo, non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un’esecuzione forzata di durata
irragionevole, atteso che dall’esito finale di tale processo egli ritrae essenzialmente un (giusto) danno. Pertanto, quella presunzione di danno
non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, affermata in linea generale a partire dai noti arresti nn. 1338, 1339 e 1340/04 delle
S.U. di questa Corte, ma negata dagli stessi precedenti con riguardo a situazioni specifiche (ivi esempi in particolare, quella del conduttore
convenuto in giudizio per il rilascio dell’immobile locato), non può operare di regola quanto alla posizione del debitore esecutato. Questi,
nell’ambito del procedimento di equa riparazione ex lege n. 89/01, ha l’onere di allegare non un generico ma uno specifico suo interesse ad
un’espropriazione celere, e di dimostrarne l’effettiva esistenza, nel rispetto degli usuali oneri probatori gravanti sulla parte attrice.
Quindi, Cass. n. 14382/15 ha poi osservato che il diritto ad un processo giusto, paritario e diretto da un giudice terzo e imparziale (art. 111,
1 e 2 comma Cost. e 6 CEDU), non è coinvolto nella soluzione delle questioni inerenti alla durata irragionevole del processo stesso. La quale
ultima è fonte del diritto ad un’equa riparazione per il paterna d’animo che ogni pendenza processuale provoca ex se, vi siano state o non
violazioni di altre garanzie. Pertanto, dalla copertura costituzionale e convenzionale di queste ultime non è possibile né dedurre né inferire il
diritto ad un’equa riparazione, allorché il processo abbia ecceduto il termine di durata ragionevole.
Infine, Cass. n. 89/16 ha osservato che il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del
processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicché egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo
dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui
funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio
e difesa tecnica.
Ritiene, pertanto, la Corte di dare continuità a quest’ultimo indirizzo negativo, non avendo la parte privata allegato nella fattispecie alcuno
specifico interesse a che l’esito espropriativo della procedura a suo carico si realizzasse in tempi rapidi.
4. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va, dunque, cassato; e decidendo la causa nel merito, la domanda di equa riparazione
proposta da V.W. deve essere respinta.
5. – Seguono le spese della fase di merito e del presente giudizio di legittimità, così come liquidate in dispositivo, a carico dei controricorrenti
ciascuno per la rispettiva quota ereditaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta la domanda e condanna i controricorrenti, ciascuno per
la rispettiva quota ereditaria, alle spese del grado di merito e del presente processo di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 800,00
ed in Euro 1.000,00, in entrambi i casi oltre spese prenotate e prenotande a debito.