Quale tipo di danno é risarcibile

La tipologia di danni risarcibili in conseguenza delle lungaggini processuali possono essere di varia natura: si parla pertanto di danni patrimoniali o non patrimoniali.

La prima tipologia, quella tipica dei danni che hanno una ricaduta economica, deve essere provata fornendo la documentazione, anche insieme alle conseguenze immediate e dirette del ritardo processuale.

Tra i danni patrimoniali potranno essere a buon diritto richiamati quei danni derivanti dalla perdita di chance costituiscono concrete ed effettive occasioni di conseguimento di un determinato bene e, secondo la giurisprudenza dì questa Corte (da ultima, sentenza 1752/05) non sono mere aspettative di fatto ma entità patrimoniali a sé stanti, giuridicamente ed economicamente suscettibili di autonoma valutazione. Con riferimento alle controversie nascenti dalla legge Pinto, l’onere della prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, ha riguardo alla realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla protrazione indebita del procedimento, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 luglio-28 settembre 2005, n. 18953 )

Quanto, invece, ai danni non patrimoniali la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che essi non necessitano di prova. Vi è, infatti, la presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell’onere probatorio a carico dell’amministrazione convenuta.

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