Legge Pinto ed Equo Indennizzo

E’ oramai tristemente nota la lungaggine dei processi, in Italia l’esercizio della giustizia non è materia semplice. I tempi dei processi sono biblicamente lunghi nonostante persino i padri costituenti, conoscendo forse le tendenze autodistruttive dell’italiota si fossero preoccupati di garantire il diritto ad un procedimento celere.
Tutti i cittadini si trovano spesso a dover fare i conti con processi senza fine, per vedersi riconoscere un diritto, o quantomeno poter scrivere la parola fine su un contenzioso durato anni.

Più volte il legislatore ha tentato di introdurre modifiche al Processo senza però raggiungere alcun risultato positivo che potesse garantire una maggior celerità.

Ebbene, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”), chi, attore o convenuto, è, o è stato, coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole, HA DIRITTO AD UNA EQUA RIPARAZIONE indipendentemente dall’esito del processo.

La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

Tale norma diviene strumento volto ad ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione dei succitati principi della Convenzione, peraltro già costituzionalmente previsti.

Sicché l’eccessiva domanda di risarcimenti ha spinto il legislatore ha riformare la materia apportando numerose modifiche, introdotte dal D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Tutte queste innovazioni non hanno fatto altro che inserire diversi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare l’inoltro di ulteriori domande.
Nonostante l’introduzione di questi “cavilli”, è ancora possibile ottenere diverse migliaia di euro come indennizzo per essere stato parte di un procedimento eccessivamente lungo.

A QUANTO AMMONTA L’EQUO INDENNIZZO ?

In base alla legge Pinto, e successive modifiche, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, stimata dal legislatore in 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione della lite.

SI HA DIRITTO AD UNA SOMMA DI DENARO PER OGNI ANNO DI ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO PARI A CIRCA 400-800 euro;

somma che può aumentare, di rado, in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute).

La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.

Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. All’ incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto risarcimento.

——>ATTENZIONE!!! Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso.

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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero verde 800-973078. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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A quanto ammonta l’Equo indennizzo

I parametri di liquidazione dell’indennizzo conseguente alla violazione dei termini di ragionevole durata dei processi é determinato dal legislatore italiano nella c.d. Legge Pinto. Questi parametri sono stati oggetto di una recente riforma, infatti, nell’ottica di contenimento dei costi, il legislatore ha ritenuto opportuno “tagliare” l’entità degli indennizzi. Ed infatti con la legge di Stabilità 2016 é stata ridotta la soglia minima e massima entro cui potrà essere liquidato l’indennizzo.

Il riformulato art. 2-bis, comma 1, ha indicato i nuovi parametri di liquidazione dell’indennizzo fissando un range compreso tra 400 e 800 euro per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di eccedenza sulla durata ragionevole del processo (in precedenza il range era fissato tra 500 e 1500 euro).

Sono stati confermati alcuni correttivi in aumento per i casi in cui il ritardo si sia eccessivamente prolungato, di seguito indicati:

  • un aumento sino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo;
  • un aumento sino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.

Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 2-bis consente le seguenti riduzioni:

  • sino al 20 per cento se le parti del processo presupposto sono più di dieci;
  • fino al 40 per cento se le parti sono più di cinquanta,

mentre, il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis prevede la diminuzione

  • “fino a un terzo” della somma liquidabile a titolo di indennizzo nei casi di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel giudizio presupposto.

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