Sentenza di passaggio in giudicato della sentenza civile: significato e cause.

La sentenza come noto sancisce la fine di un procedimento, salvo che questa venga impugnata; ebbene con il passaggio in giudicato non è più possibile impugnare il provvedimento. Quindi, il passaggio in giudicato sancisce la conclusione definitiva del processo, la sentenza passata in giudicato acquista certezza definitiva e le questioni da essa decise non possono più essere messe in discussione.

Per legge [1], si intende passata in giudicato «la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione».

Come una sentenza può passare in giudicato?
a) la sentenza di primo grado o successiva (per esempio sentenza di appello) passa in giudicato quando non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.

i termini per impugnare la sentenza possono essere brevi o lunghi, come spiegato anche in questo articolo

Continue reading “Sentenza di passaggio in giudicato della sentenza civile: significato e cause.”

Motivi di esclusione per l’ottenimento dell’equo indennizzo. Casi concreti

Il nostro sistema giudiziario, per decenni, ha subito una sorta di atrofia normativa in merito ad un argomento di notevole interesse: la ragionevole durata del processo e il ristoro attraverso un equo indennizzo. È proprio in attuazione di una consolidata giurisprudenza europea, grazie alle sentenze e ai moniti della Corte Europea di Strasburgo, e alla più volte richiamata Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, comunemente denominata CEDU, la quale riconosce a livello europeo i diritti più importanti per l’Uomo, la cui tutela è un presupposto imprescindibile per una società giusta ed equa, che finalmente è stato fatto un passo importante per la nostra legislazione.

Si ricorda, infatti, che tra i diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati europei firmatari della CEDU, l’art. 6 prevede l’importantissimo diritto ad ottenere un processo equo e che abbia una durata ragionevole, con la altrettanto importante conseguenza di poter ottenere, in caso di sua violazione, il risarcimento del danno. Ben siamo consapevoli di quanto il nostro Paese sia rimasto, per anni, lacunoso al riguardo: nonostante il riconoscimento, negli anni ’50, della validità della CEDU, che pur sempre una Convenzione internazionale è, il nostro sistema giudiziario era sprovvisto di un rimedio interno, che potesse essere attivato in maniera rapida ed efficiente dai singoli cittadini, al fine di ottenere giustizia in caso di lesione al diritto ad un processo equo e ragionevole.

Continue reading “Motivi di esclusione per l’ottenimento dell’equo indennizzo. Casi concreti”

Legge Pinto: quali benefici dalla sua introduzione

La Legge Pinto come noto veniva approvata nel 2001, (anche) per scongiurare la mole sempre più imponente di ricorsi alla Corte dei diritti dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi.

Il primo risultato non voluto è che con il crescere dei ricorsi e dell’accumularsi degli oneri dovuti dallo Stato aumentava l’allarmismo dei presidenti delle Corti d’appello d’italia, tanto che già nel 2010, per esempio, l’allora presidente della Cassazione Vincenzo Carbone già considerava improcrastinabile una revisione delle norme di pochi anni prima. Questi segnalava che i ricorsi pententi in poco tempo avevano toccato il numero di 37.393, dato in costante crescita tanto da mettere in seria difficoltà la struttura.

Da questa analisi nascevano le prime “riforme” tutte tese a circoscrivere e limitare l’impatto della norma e gli effetti anche contravvenendo agli orientamenti consolidati previsti dalla Cedu

Tali “riforma” il cui culmine si è avuto con la LEGGE DI BILANCIO  26 novembre 2017 hanno avuto l’effetto da un lato di comprimere le richieste e le relative liquidazioni dall’altro di “stimolare” gli uffici giudiziari a ridimensionare l’arretrato. Apice di questa tendenza con la c.d. “ricetta Barbuto” che ha sollecitato gli uffici giudiziari civili a concentrare gli sforzi di smaltimento delle cause a rischio Pinto. In questi anni l’arretrato ultratriennale dei tribunali civili è sceso di oltre il 38%, passando da quasi 650mila casi pendenti a 403mila. Gli affari ultrabiennali in appello sono passati da 198mila a 126mila, una riduzione del 37 per cento.

I dati resi nel corso del 2018 vedono per la prima volta dal 2015 il debito dello Stato nei confronti dei cittadini per indennizzi Pinto scendere.

Tale risultato è stato possibile sia per il minor numero di richieste presentate sia per la ridistribuzione delle competenze. Inoltre, per l’arretrato è stata creata una task force presso la Banca d’Italia, in ultimo sono state ridotte le cause a rischio indennizzo.

Grazie a questo lavoro il debito si è ridotto da 456 milioni a 336 milioni, un taglio del 27 per cento. Inoltre, come logica conseguenza, di tale piano si è avuta una riduzione dell’80% dei ricorsi in ottemperanza davanti al giudice amministrativo, oltre che azioni esecutive.

Di questi risultati non c’è ad ogni modo da rallegrarsi perché la giustizia italiana rimane una delle più lente in Europa e se il numero di cause è diminuito è anche grazie all’aumento dei costi di accesso alla giustizia sempre più gravoso.

Quanto alla Legge Pinto anche la riduzione del numero di ricorsi proposti è da ritrovarsi nell’inserimento di una serie di sbarramenti introdotti a seguito dell’ultima riforma, già dichiara in alcune sue norme incostituzionale. Uno su tutte il limite di richiesta di indennizzo in corso di giudizio.

In ultimo ci si attende una riforma sistemica della giustizia e degli organismi tanto da ridurre i tempi senza rinunciare ad una giustizia efficace ed attenta ai cittadini.

Fonte dati: Sole24Ore

Registrazione della sentenza – rilascio copie esecutive – conformi

È possibile ottenere la copia uso notifica della sentenza pur senza aver proceduto al pagamento dell’imposta di registro.

Tra i tanti balzelli cui è chiamato il cittadino per far valer le proprie ragioni, lo Stato ha ben pensato di inserire oramai da anni una imposta anche sugli atti giudiziari che definisco un giudizio in materia di controversia civile -anche parzialmente-, la c.d. “imposta di registrazione”. Tale imposta riguarda anche i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento delle comunioni, i provvedimenti che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

Chi deve pagare ?
Lo Stato per garantirsi il pagamento del provvedimento ha stabilito che l’obbligo di registrazione grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa.
Fatta questa premessa è necessario però fare una distinzione rispetto ai rapporti tra le parti, infatti, come noto, se il provvedimento di cui è causa pone le spese a carico della parte soccombente, questa è chiamata a rimborsare al vincitore le spese anticipate, ivi compreso l’eventuale pagamento dell’imposta di registro.
Quindi, l’obbligo di pagare seguirà la valutazione del giudice e quanto verrà stabilito nel dispositivo del provvedimento.
Pertanto, la parte che ha pagato l’imposta potrà chiedere la ripetizione delle somme al soccombente, per quanto stabilito nel provvedimento.

Continue reading “Registrazione della sentenza – rilascio copie esecutive – conformi”

Calcolo dei termini per il passaggio in giudicato, termine lungo

Con l’ultima riforma come oramai noto è stato introdotto il termine decadenziale di 6 mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza per proporre domanda di Indennizzo ex L. Pinto.

Non sempre è facile districarsi nel computo dei termini, breve – lungo, pre-post riforma.

A questo si aggiunge la sospensione feriale, anch’essa rettificata da 46 giorni agli attuali 31.

Modifiche perpetrate da un legislatore che sembra aver perso la capacità di una visione d’insieme.

Ad ogni modo, con questo breve post cercherò di fare chiarezza.

Il termine lungo (ex art. 327 c.p.c.) di un anno si applica ai tutti i procedimenti iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009, ne deriva che per i giudizi introdotti dal 4 luglio 2009 il termine lungo è di sei mesi.


Dispositivo dell'art. 327 Codice di procedura civile

Indipendentemente dalla notificazione (1), l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.] (2).
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 (3).

Ove si debba applicare la sospensione feriale come detto occorre considerare che dal 1° gennaio 2015 il termine è stato ridotto da 46 giorni a 31 giorni, per effetto del d.l. 132/2014, art. 16, comma 1 ( convertito con modifiche dalla legge n. 162/2014).

Note
(1) L'articolo in commento si applica sia nel caso di mancata notificazione della sentenza, sia nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla ( es.notifica effettuata anziché  al procuratore costituito alla parte personalmente ).
(2) Termine c.d. lungo per  per distinguerlo da quello c.d. breve disciplinato dall'art. 325 del c.p.c..( così modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. In precedenza il termine era annuale). Sia il termine breve che lungo sono soggetti alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno.  L'articolo determina il momento temporale oltre il quale non sarà più possibile esperire il rimedio impugnatorio ordinario (non riguarda, infatti, né i mezzi di impugnazione straordinari né il regolamento di competenza).
(3) Si evidenzia che il contumace ha l'onere di provare sia la nullità della citazione o notificazione, sia della mancata conoscenza del processo a causa di quella stessa nullità. ( n.b. Recentemente la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia espressa in senso contrario, affermando che l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace, per il rilievo pubblicistico della decadenza che ne deriva, può essere accertata anche d'ufficio.)

La Corte sul punto ha evidenziato che in assenza di una disciplina transitoria il termine breve di 31 gg si applica nel caso in cui l’impugnazione avvenga dopo il 1° gennaio 2015. (Cass. n. 27338/2016, nonchè Cass. n. 24867/2016, che hanno appunto ribadito che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).

Ulteriore postilla per quei giudizi iniziati prima del 4 luglio 1999 anch’essi soggetti al termine lungo con sospensione feriale – ormai – di 31 giorni.

Facendo sintesi può, quindi, accadere che per proporre ricorso per cassazione (o altra impugnazione) il termine lungo può essere di 1 anno oppure potrebbe essere di 6 mesi, sempre con sospensione feriale di 31 giorni.

Di seguito si riporta un caso deciso da Cass. 19302/2017 in cui la sentenza della Corte d’Appello era stata pubblicata il 22.10.2014 e quindi soggetta al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. ( trattandosi di giudizio iniziato ante 2009), a cui occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 23.11.2015 (il 22 novembre era domenica), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale e non di 45 giorni come erroneamente presuntivamente computato da parte attrice.

Poiché la notifica del ricorso per cassazione, era avvenuta il 2.12.2015 (data di richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario) il termine di decadenza era già scaduto, e il giudicato si era ormai formato, determinandosi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione .

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29031-2015 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7,
presso lo studio dell’avvocato …….
– ricorrente –
contro
A.L.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
LIBERATO MAFFETTONE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4189/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 4189 del 22 ottobre 2014 ha rigettato l’appello promosso da A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Nola con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione tardiva proposta dalla medesima appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 966/04 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 163.877,45 a titolo di saldo del prezzo di opere edili eseguite dall’ A..
Ad avviso della Corte distrettuale era corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, alla luce della documentazione versata in atti, emergeva la prova della piena validità della notifica del decreto ingiuntivo (rispetto alla quale l’opposizione tardiva risultava non consentita), posto che dalla cartolina postale relativa alla raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c., emergeva che l’atto era stato restituito al mittente per omesso ritiro presso l’ufficio postale, non potendosi quindi in alcun modo profilare la violazione della norma de qua, anche alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale n. 3 del 2010.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso A.M. sulla base di due motivi.
A.L.A. ha resistito con controricorso.
Rileva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17).
Ed, infatti la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 22.10.2014 e quindi al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2007), occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 23.11.2015 (il 22 novembre era domenica), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale.
Al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 2.12.2015 (data di richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario) il termine di decadenza era già scaduto, e il giudicato si era ormai formato, determinandosi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione (in termini analoghi, circa la rilevanza della sopravvenuta modifica della durata del periodo si sospensione feriale a seguito della previsione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 conv. con modifiche dalla L. n. 162 del 2014, Cass. n. 27338/2016, nonchè Cass. n. 24867/2016, che hanno appunto ribadito che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

***

Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero 348.9751061. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

***

Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

***

Se vuoi conoscere i costi del servizio, clicca qui !

Computo o conteggio della durata dei processi – Legge Pinto

La norma introduce diverse modalità per definire la durata dei processi a seconda che la causa sia di natura civile o di natura penale.
Infatti, per i processi civili, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo o dalla notifica dell’atto di citazione.

Viceversa per i processi penali, il termine decorre da quando l’indagato viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico mediante un atto dell’autorità giudiziaria.
In merito ai processi penali si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza numero 184 del 23 luglio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge Pinto nella parte in cui prevedeva che potesse essere considerato termine iniziale per il computo della durata ragionevole del processo penale l’assunzione della qualità di imputato o il momento in cui l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Dichiarazione per il pagamento – art 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 – Legge Pinto

Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 alla legge sull’irragionevole durata del processo cd. Legge Pinto, il pagamento dell’indennizzo liquidato in seguito alla vittoriosa promozione del giudizio di cui alla predetta legge è subordinato all’espletamento di ulteriori formalità.
La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
• la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
• l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
• l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
• la modalità di riscossione prescelta

Continue reading “Dichiarazione per il pagamento – art 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 – Legge Pinto”

Rimedi preventivi – Legge Pinto

Il legislatore con l’ultima riforma della Legge Pinto introduce alcuni rimedi preventivi onde evitare il protrarsi dei processi.
Nel rito civile, ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale.
Nel processo penale il rimedio preventivo è rappresentato da un’istanza di accelerazione da farsi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole.
Nel processo amministrativo il rimedio preventivo è rappresentato da un’istanza di prelievo con la quale segnalare l’urgenza del ricorso.

Nei processi contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti e alla Corte di cassazione, infine, il rimedio preventivo è rappresentato da un’istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno sei mesi o almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.

Pinto: Qual è la ragionevole durata del processo

La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.
Sicché l’eccessiva domanda di risarcimenti ha spinto il legislatore ha riformare la materia apportando numerose modifiche, introdotte dal D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Tutte queste innovazioni non hanno fatto altro che inserire diversi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare l’inoltro di ulteriori domande. Nonostante l’introduzione di questi “cavilli”, è ancora possibile ottenere diverse migliaia di euro come indennizzo per essere stato parte di un procedimento eccessivamente lungo.

L’individuazione degli ambiti temporali il cui superamento determina l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla “Legge Pinto” fa oggi riferimento a dei parametri fissi.

La giurisprudenza prima ed il legislatore poi (in conferma vedi il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) hanno statuito che è adeguato un limite massimo di durata triennale per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d’appello e annuale per quello in Cassazione.

Il processo di primo grado non può, perciò, durare più di 3 anni, quello di appello più di 2 e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare al massimo 1 anno.
Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.

Continue reading “Pinto: Qual è la ragionevole durata del processo”

Legge Pinto e processo esecutivo

Cassazione civile, sez. VI-2, sentenza 27/04/2015 n° 8540

La c.d. Legge Pinto consente unicamente l’ottenimento di un indennizzo in caso di ritardi processuali addebitabili al Giudice o ad altri soggetti della procedura.

Come noto la procedura esecutiva è ricca di fasi che richiedono molto tempo per loro stessa natura e pertanto è ancora oggi oggetto di contestazione e diatriba la possibilità di accedere all’equo indennizzo.

Per questa ragione la sentenza qui richiamata diviene fondamentale perché riconosce il diritto all’equo risarcimento seppur in maniera inferiore rispetto alle previsioni e ad altre procedure di pari durata.

Appare qui opportuno richiamare una sentenza positiva rispetto all’ottenimento del provvedimento, Cass. n. 6459/12; sia una negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13), in cui viene escluso un diritto automatico all’indennizzo.

Continue reading “Legge Pinto e processo esecutivo”