Legge Pinto: Liquidazione – pagamento indennizzi e spese legali

Preliminarmente è necessario fare un distinguo tra i diversi soggetti resistenti, poiché per ognuno di essi è prevista una diversa modalità di liquidazione.

  • Ministero della Giustizia
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

Liquidazione del Ministero della giustizia

A seguito della condanna del Ministero della giustizia, convenuto in giudizio ex L. Pinto provvede il medesimo Ministero così come previsto con il capitolo 1264 (“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”), gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia.

In considerazione dell’elevato numero di condanne riportate dal Ministero della giustizia nei contenziosi ex lege n. 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264.

Pertanto l’effettiva liquidazione spessa all’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna, anche con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione ed all’esecuzione delle sentenze emesse dai giudici amministrativi per l’ottemperanza di provvedimenti decisori di cui alla legge n. 89/2001 e depositate dal primo ottobre 2013.

Cosa fare ottenuto il decreto di liquidazione ?

Procedere con la notifica del decreto (immediatamente esecutivo ex lege) unitamente al ricorso ed alla procura nei termini a parte resistente; atteso lo spirare dei termini di opposizione, richiedere il corrispondente certificato di mancata opposizione, quindi istruire la dichiarazione di liquidazione. Infatti, con l’introduzione della legge di stabilità 2016, il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione debitrice, ex art. 5 sexies Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
  • la modalità di riscossione prescelta

Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata

  • all’ufficio ragioneria della Corte di Appello competente, laddove delegata al pagamento sia la Corte di Appello che ha emesso il decreto;
  • al Ministero della Giustizia relativamente ai decreti depositato a far data dal 1.09.2015 dalle nove Corti di Appello suddette rientranti nell’ambito dell’Accordo con Banca Italia e, perciò, in carico all’Amministrazione Centrale.


Con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016 sono stati approvati, ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, i seguenti modelli di dichiarazione denominati:

  1. mod. Pinto persona fisica
  2. mod. Pinto persona giuridica
  3. mod. Pinto antistatario
  4. mod. DSAN-eredi da utilizzare per il pagamento

Per facilitare la lavorazione da parte dell’Ufficio, è preferibile che i modelli vengano compilati con l’ausilio di programmi di videoscrittura (es. Microsoft Word ecc.) e non manualmente.

Liquidazione del Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF)

Preliminarmente preme evidenziare che il Ministero dell’economia e delle finanze procede alla liquidazione degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 55 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1225, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) mentre come sì innanzi detto, il Ministero della Giustizia è competente per la liquidazione per violazione del termine di ragionevole durata di procedimenti del giudice ordinario.

Pertanto, a seguito della condanna del MEF, convenuto in giudizio è competente ai sensi della L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) per l’emissione di ordini di pagamento conseguenti a decreti di condanna di Corti d’appello e sentenze di Corte di Cassazione per violazione del termine ragionevole di durata dei processi instaurati presso i TAR, il Consiglio di Stato, il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti l’Ufficio X della Direzione dei servizi erogati alle amministrazione e ai terzi presso il MEF.

Viceversa, per i procedimenti instaurati innanzi alle Commissioni tributarie è competente l’Ufficio IX della Direzione dei servizi erogati alle amministrazione e ai terzi.

Quindi, una volta ottenuto il decreto di condanna del Mef si procederà alla relativa notifica ed in caso di mancata opposizione, certificata dalla competente cancelleria potrà procedersi alla redazione della dichiarazione di liquidazione.

Gli uffici del Mef dovranno procedere all’emissione dell’ordine di pagamento entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione di cui all’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001.

Detto termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della stessa.

Pertanto, a seguito dell’inoltro è opportuno contattare gli uffici per verificare la stessa sia stata correttamente protocollata.

Moduli di liquidazione MEF

Con il decreto n.120738 del 28 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi sono stati approvati i modelli di dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 sexies della Legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), introdotto dall’articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).

Per entrambi i procedimenti la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Direzione (dcst.dag@pec.mef.gov.it) utilizzando esclusivamente i seguenti modelli di dichiarazione, secondo la ripartizione delle competenze sopra indicata.
In alternativa, i singoli ricorrenti potranno inviare la documentazione anche all’indirizzo di posta ordinaria:
Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi – Via XX Settembre, 97, 00187 Roma

Per i soli procedimenti per cui è competente l’ufficio X, notificati dopo il 30 aprile 2018, la documentazione dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata istituzionale stralcioleggepinto@pec.mef.gov.it.

Ai fini dell’emissione degli ordini di pagamento gli Uffici acquisiscono:

  • copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
  • copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;
  • ogni ulteriore documento espressamente previsto dalla seguente modulistica a seconda dell’Ufficio competente e sensi dell’ art. 5 sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dall’art. 1, co. 777 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

Applicazione della Legge Pinto al Processo Amministrativo

È possibile garantire il diritto ad un equo indennizzo per tutti coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole?
La legge Pinto (legge n. 89 del 24 marzo 2001) riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo amministrativo di eccessiva lunghezza la possibilità di richiedere un’equa riparazione per il danno di natura patrimoniale e non.


In buona sostanza, si tratta di uno strumento processuale approntato dal Legislatore volto a combattere il fenomeno dell’eccessiva lunghezza temporale dei processi in Italia.


Premettiamo, fin da subito, che per durata ragionevole di un processo di primo grado di giudizio si reputano ragionevoli 3 anni, due anni per il processo di secondo grado e 12 mesi per il grado di legittimità.
Per le procedure concorsuali si considerano di durata ragionevole i termini di 6 anni, mentre per i procedimenti di esecuzione forzata si considerano tre anni.

Legge Pinto al processo amministrativo: chiarimenti utili

La “Legge Pinto” (legge 89/2001 e successive modifiche), ha affermato nel quadro normativo nazionale un principio già riconosciuto in ambito comunitario dall’art. 6 CEDU: il riconoscimento di un’equa riparazione alle parti processuali a seguito della lesione del loro diritto alla definizione del processo amministrativo in un termine ragionevole.

La Legge Pinto ed il processo penale

Il nostro ordinamento, fino a circa venti anni fa, era privo di uno strumento concreto che tutelasse tutti coloro che, parti di un processo giudiziario, subissero irrimediabilmente dei danni in seguito al protrarsi oltre misura della situazione giudiziaria pendente. Siamo abituati, infatti, a sentir parlare di cause decennali, in cui le udienze si susseguono senza soluzione di continuità, i giudici si alternano e gli avvocati difensori spesso risultano stanchi dell’avvicendarsi giudiziario, senza ottenere un celere riscontro al loro lavoro.

È in un contesto come questo che le parti processuali, indipendentemente se siano attori o convenuti, possono facilmente lamentare pregiudizi derivanti dalla eccessiva tempistica processuale: si pensi alle spese di giustizia, che occorre sopportare per l’avvicendarsi dei diversi gradi di giudizio; agli oneri e alle parcelle professionali dei difensori coinvolti; ma altresì all’ansia, al turbamento, allo stato di angoscia di tutti coloro che restano in attesa di un responso e che subiscono il trascorrere del tempo. Una simile situazione, generatrice di un danno patrimoniale e non patrimoniale, richiede una tutela specifica, affinché si possa garantire una giustizia sana ed equa.

Lo strumento ci è stato offerto già con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, conosciuta meglio come CEDU, il cui art. 6 prevede il diritto ad ottenere una equa riparazione per il mancato rispetto di un ragionevole termine processuale: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

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Applicazione della Legge Pinto al processo tributario.

Negli ultimi anni il sistema normativo italiano si è adeguato alla normativa europea, in un contesto di partecipazione attiva ad un processo di creazione di una Europa unita non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche giuridico. Gli Stati europei, infatti, hanno dato vita, nel corso degli anni, non solo alla Unione Europea, ma anche ad una serie di organismi collaterali, tra cui possiamo richiamare il Consiglio d’Europa, il cui compito fondamentale è quello di diffondere la difesa dei diritti umani, delle democrazie e dello Stato di diritto. Ed è in seno allo stesso che viene proclamata la famosa CEDU – Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce e garantisce a livello europeo i diritti fondamentali dell’uomo e la cui applicazione da parte di tutti gli Stati membri viene garantita dalla Corte Europea di Giustizia di Strasburgo.

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Legge Pinto e gratuito patrocinio: requisiti e procedura.

Spesso si sente parlare di strumenti giuridici che tutelano tutti coloro che subiscono danni dal protrarsi, per lungo tempo, dei processi giudiziari, sia in ambito civile, che in quello penale ed amministrativo.

Non può dubitarsi che le lungaggini dei Tribunali italiani, per dirimere i vari contenziosi, possano essere considerati oramai alla stregua di una piaga, per la quale il cittadino incolpevole non riesce a trovare cura.

Non solo lo Stato Italiano, ma anche gli altri Stati facenti parte del Consiglio d’Europa, nel corso degli anni, hanno cercato di porre rimedio ai tempi biblici della giustizia, dapprima con la stesura della conosciuta Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU), che rappresenta il baluardo per una giustizia efficiente e concreta (vedi nello specifico l’art. 6), cui l’Italia ha cercato di adeguarsi al fine di dare certezza e celerità al diritto applicato al caso concreto.


I risultati ottenuti sono risultati, però, insoddisfacenti, viste le continue e ripetute denunce che i giudici italiani hanno subito per la violazione dell’art. 6 della CEDU, che sancisce il principio secondo cui “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

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Legge Pinto e contumacia della parte

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la possibilità di poter difendere un proprio diritto leso attraverso l’instaurazione di un giudizio, presieduto da un giudice terzo ed imparziale, il quale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, dovrà condurre la causa e pervenire ad una sentenza che ponga fine alla controversia legale.

Le garanzie processuali che permeano il processo, sia esso civile o penale, concedono alle parti costituite di poter avanzare le proprie richieste, rispettando rigorosamente la tempistica processuale, pena il subire le preclusioni previste e disciplinate dai rispettivi codici di procedura.

I processi giudiziari, infatti, sono cadenzati nel tempo e consentono di avanzare le proprie pretese non certo ad libitum, ma osservando dei termini certi e puntuali.

Ma come inizia, nello specifico, un giudizio civile? Chi volesse tutelare un proprio diritto, che si presume leso, dovrà procedere con la “chiamata in giudizio” o vocatio in jus: l’atto di citazione in giudizio è il primo atto che determina l’instaurarsi di un processo e che dovrà essere necessariamente portato a conoscenza della controparte, attraverso lo strumento della notifica.

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Legge Pinto: legittima la richiesta in pendenza di giudizio

La legge Pinto è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude la proponibilità dell’azione per equa riparazione in pendenza del giudizio.

C. Cost., sentenza 26 aprile 2018, n. 88

La Corte Costituzionale interviene sulla legge Pinto con la sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 si è pronunciata in merito alla illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile.

l’art. 4 della L. 89/2001 (cosiddetta legge Pinto), viene censurato nella versione che prevede che “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”.

La sentenza richiamata: alcuni ricorrenti si erano rivolti alla Corte d’appello per ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale sul presupposto dell’irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio definito con decreto reso in data 14 gennaio 2013.

Tale domanda era stata dichiarata dall’adita Corte inammissibile,  i ricorrenti pronunciavano  quindi opposizione sebbene l’orientamento fosse confermato dalla medesima Corte d’appello sul presupposto che il decreto di perenzione amministrativa non fosse divenuto definitivo.

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La natura giuridica del procedimento di equa riparazione c.d. Legge Pinto alla luce dell’ultima riforma.

Tra i problemi più gravi che la giustizia italiana ha dovuto affrontare nel corso degli ultimi 50 anni, rientra indubbiamente la lungaggine dei processi. I tempi estremi della giustizia sono ben noti a chi pratica i tribunali del nostro Paese, dagli avvocati ai giudici, alle persone coinvolte nei processi, che vedono trascorrere inesorabilmente il tempo in attesa di ottenere una sentenza.

Nel corso degli anni il Legislatore ha cercato di porre rimedio ai tempi lunghi dei processi, adottando strumenti che potessero risolvere la problematica, ottenendo tuttavia scarsi risultati, sottolineati anche dalle continue e ripetute denunce che l’Italia ha subito da parte della Corte di Strasburgo, che vigila sulla applicazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU).

A tal proposito appare opportuno ricordare la normativa di riferimento e le modifiche legislative che sono intervenute nel nostro ordinamento, che hanno istituito il c.d. procedimento di equa riparazione, riconoscendo il “diritto alla ragionevole durata del processo”. Ed invero inizialmente, tale diritto era previsto dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU in cui si afferma esplicitamente che “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. Tale diritto poteva essere attivato solo in ultima istanza, ovvero quando fossero stati esperiti tutti i rimedi giudiziari a livello nazionale, sicché per ottenere l’equa riparazione, era possibile ricorrere alla Corte di Strasburgo, la quale qualora avesse ravvisato la responsabilità dello Stato nei confronti della persona offesa per la violazione dei diritti tutelati dalla CEDU, condannava al risarcimento del danno.

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Legge Pinto e procedure concorsuali

Il nostro sistema giuridico si è particolarmente evoluto nel corso degli ultimi anni, soprattutto in considerazione delle nuove esigenze sociali e giuridiche che sono emerse e alla evoluzione storico/normativa che viviamo costantemente. Un ordinamento giuridico deve, infatti, costantemente ascoltare i problemi e le richieste dei suoi consociati e deve progredire di pari passo per evitare di diventare anacronistico e inadatto a tutelare le situazioni giuridiche che, man mano, si presentano al vaglio.

Tra le situazioni giuridiche che hanno richiesto un intervento legislativo al fine di tutelare le posizioni sottostanti, rientra indubbiamente quella della lungaggine giudiziaria: il nostro sistema giustizia ha visto sempre più frequentemente il prolungarsi di processi oltre ogni ragionevole e legittima aspettativa, causando danni alle parti in causa.

Gli esempi sono diversi: come non pensare ai lunghi processi civili, che vedono i difensori e i giudici alternarsi in udienze decennali, così come quei processi penali che spesso si chiudono per intervenuta prescrizione del reato, a seguito del decorso del tempo.

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Il Mef attiva un numero dedicato alle pratiche relative alla Legge Pinto ed alle sentenze CEDU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato il numero 06.4761.5587 a cui i cittadini che hanno proposto un ricorso ex Legge Pinto possono chiamare. Gli operatori sono stati formati per dare tutte le informazioni sui pagamenti relativi agli indennizzi a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata dei processi (Legge Pinto) ed a quelli maturati a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per l’inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Orari del Contact Center dell’Ufficio X:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00.

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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero verde 800-973078. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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