Termini impugnazione Processo Amministrativo

Nel salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione, la l. n. 1034/1971 ha statuito, come mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze emesse dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), l’appello al Consiglio di Stato (o, relativamente alla Sicilia, al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana), quale strumento per il riesame integrale della controversia oggetto di decisione in primo grado.

L’appello è un rimedio, in alcun modo obbligatorio, che per lo più la parte soccombente può esperire per impugnare il giudicato, tanto al fine di far valere le proprie ragioni in ordine a possibili errori, vizi, ingiustizie della sentenza di primo grado.

Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), sancisce il termine per proporre l’appello in 60 giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza del TAR; in difetto di notificazione della sentenza, il termine per proporre appello è di 6 mesi (art. 92 c.p.a.).

Questo ad eccezione delle materie di cui all’art. 119 del Codice (perlopiù coincidenti con le materie di cui all’art. 23 bis della l. n. 1034/1971, come modificato dalla l. n. 205/2000) il termine per proporre l’appello è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.