Come noto è possibile notificare il Decreto unitamente al Ricorso tramite Pec.
Bisogna però evidenziare che ai fini della validità della notifica, l’indirizzo PEC del destinatario deve essere inserito nel pubblico registro: Reginde a pena di nullità.
La legge sul punto è molto chiara: l’art. 14 DM 40/16 (regole operative di attuazione del processo amministrativo telematico) stabilisce che le notificazioni alle PA non costituite in giudizio si effettuano solo agli indirizzi PEC inseriti nei pubblici registri di cui all’art. 16 comma 12 Dl 179/12. Per pubblici elenchi s’intendono quelli previsti dagli artt. 4 e 16 comma 12 Dl 179, 16 comma 6 Dl 185/08 (L.2/09: attualmente dal novero è escluso il registro IPA contemplato in questa disposizione) e 6 bis Dlgs 82/05 (CAD) <<nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia>>. Da questo assunto discende l’onere di notifica alle PA solo agli indirizzi di PEC inseriti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e, nel caso non ne abbiano uno iscritto in questo elenco, come nella fattispecie, la notifica, per essere valida, dovrà essere effettuata secondo le ordinarie modalità <<cartacee>> (Tar Sicilia 1842/16).