Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica (ovverosia copia fornita di marche da bollo) dei seguenti atti:
a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
L’allegazione di questa documentazione consente di realizzare una specifica valutazione della tempistica processuale e delle ragioni dello sforamento dei termini.
Rispetto a prima della riforma erano competenti le diverse cancellerie per la produzione degli atti necessari depositati quindi in copia semplice, ora gli oneri ed il lavoro di allegazione è stato “scaricato” al ricorrente rappresentato dall’avvocato.
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