È possibile ottenere la copia uso notifica della sentenza pur senza aver proceduto al pagamento dell’imposta di registro.
Tra i tanti balzelli cui è chiamato il cittadino per far valer le proprie ragioni, lo Stato ha ben pensato di inserire oramai da anni una imposta anche sugli atti giudiziari che definisco un giudizio in materia di controversia civile -anche parzialmente-, la c.d. “imposta di registrazione”. Tale imposta riguarda anche i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento delle comunioni, i provvedimenti che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.
Chi deve pagare ?
Lo Stato per garantirsi il pagamento del provvedimento ha stabilito che l’obbligo di registrazione grava su tutte le parti del processo in via solidale, senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa.
Fatta questa premessa è necessario però fare una distinzione rispetto ai rapporti tra le parti, infatti, come noto, se il provvedimento di cui è causa pone le spese a carico della parte soccombente, questa è chiamata a rimborsare al vincitore le spese anticipate, ivi compreso l’eventuale pagamento dell’imposta di registro.
Quindi, l’obbligo di pagare seguirà la valutazione del giudice e quanto verrà stabilito nel dispositivo del provvedimento.
Pertanto, la parte che ha pagato l’imposta potrà chiedere la ripetizione delle somme al soccombente, per quanto stabilito nel provvedimento.
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