Calcolo dei termini per il passaggio in giudicato, termine lungo

Con l’ultima riforma come oramai noto è stato introdotto il termine decadenziale di 6 mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza per proporre domanda di Indennizzo ex L. Pinto.

Non sempre è facile districarsi nel computo dei termini, breve – lungo, pre-post riforma.

A questo si aggiunge la sospensione feriale, anch’essa rettificata da 46 giorni agli attuali 31.

Modifiche perpetrate da un legislatore che sembra aver perso la capacità di una visione d’insieme.

Ad ogni modo, con questo breve post cercherò di fare chiarezza.

Il termine lungo (ex art. 327 c.p.c.) di un anno si applica ai tutti i procedimenti iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009, ne deriva che per i giudizi introdotti dal 4 luglio 2009 il termine lungo è di sei mesi.


Dispositivo dell'art. 327 Codice di procedura civile

Indipendentemente dalla notificazione (1), l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.] (2).
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 (3).

Ove si debba applicare la sospensione feriale come detto occorre considerare che dal 1° gennaio 2015 il termine è stato ridotto da 46 giorni a 31 giorni, per effetto del d.l. 132/2014, art. 16, comma 1 ( convertito con modifiche dalla legge n. 162/2014).

Note
(1) L'articolo in commento si applica sia nel caso di mancata notificazione della sentenza, sia nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla ( es.notifica effettuata anziché  al procuratore costituito alla parte personalmente ).
(2) Termine c.d. lungo per  per distinguerlo da quello c.d. breve disciplinato dall'art. 325 del c.p.c..( così modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. In precedenza il termine era annuale). Sia il termine breve che lungo sono soggetti alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno.  L'articolo determina il momento temporale oltre il quale non sarà più possibile esperire il rimedio impugnatorio ordinario (non riguarda, infatti, né i mezzi di impugnazione straordinari né il regolamento di competenza).
(3) Si evidenzia che il contumace ha l'onere di provare sia la nullità della citazione o notificazione, sia della mancata conoscenza del processo a causa di quella stessa nullità. ( n.b. Recentemente la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia espressa in senso contrario, affermando che l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace, per il rilievo pubblicistico della decadenza che ne deriva, può essere accertata anche d'ufficio.)

La Corte sul punto ha evidenziato che in assenza di una disciplina transitoria il termine breve di 31 gg si applica nel caso in cui l’impugnazione avvenga dopo il 1° gennaio 2015. (Cass. n. 27338/2016, nonchè Cass. n. 24867/2016, che hanno appunto ribadito che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).

Ulteriore postilla per quei giudizi iniziati prima del 4 luglio 1999 anch’essi soggetti al termine lungo con sospensione feriale – ormai – di 31 giorni.

Facendo sintesi può, quindi, accadere che per proporre ricorso per cassazione (o altra impugnazione) il termine lungo può essere di 1 anno oppure potrebbe essere di 6 mesi, sempre con sospensione feriale di 31 giorni.

Di seguito si riporta un caso deciso da Cass. 19302/2017 in cui la sentenza della Corte d’Appello era stata pubblicata il 22.10.2014 e quindi soggetta al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. ( trattandosi di giudizio iniziato ante 2009), a cui occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 23.11.2015 (il 22 novembre era domenica), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale e non di 45 giorni come erroneamente presuntivamente computato da parte attrice.

Poiché la notifica del ricorso per cassazione, era avvenuta il 2.12.2015 (data di richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario) il termine di decadenza era già scaduto, e il giudicato si era ormai formato, determinandosi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione .

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29031-2015 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7,
presso lo studio dell’avvocato …….
– ricorrente –
contro
A.L.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
LIBERATO MAFFETTONE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4189/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 4189 del 22 ottobre 2014 ha rigettato l’appello promosso da A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Nola con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione tardiva proposta dalla medesima appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 966/04 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 163.877,45 a titolo di saldo del prezzo di opere edili eseguite dall’ A..
Ad avviso della Corte distrettuale era corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, alla luce della documentazione versata in atti, emergeva la prova della piena validità della notifica del decreto ingiuntivo (rispetto alla quale l’opposizione tardiva risultava non consentita), posto che dalla cartolina postale relativa alla raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c., emergeva che l’atto era stato restituito al mittente per omesso ritiro presso l’ufficio postale, non potendosi quindi in alcun modo profilare la violazione della norma de qua, anche alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale n. 3 del 2010.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso A.M. sulla base di due motivi.
A.L.A. ha resistito con controricorso.
Rileva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17).
Ed, infatti la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 22.10.2014 e quindi al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2007), occorre aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 23.11.2015 (il 22 novembre era domenica), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale.
Al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 2.12.2015 (data di richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario) il termine di decadenza era già scaduto, e il giudicato si era ormai formato, determinandosi quindi l’inammissibilità dell’impugnazione (in termini analoghi, circa la rilevanza della sopravvenuta modifica della durata del periodo si sospensione feriale a seguito della previsione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 conv. con modifiche dalla L. n. 162 del 2014, Cass. n. 27338/2016, nonchè Cass. n. 24867/2016, che hanno appunto ribadito che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero 348.9751061. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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