Testo vigente “Legge Pinto”

La ‘legge di stabilità’ del 2016, come noto, ha apportato numerose modifiche alla norma sull’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, meglio noto come indennizzo ex ‘Legge Pinto’. In particolare, sono stati ridimensionati gli importi concessi come indennizzo (art. 2­bis) ad una somma ricompresa tra euro 400 ed euro 800 (anteriormente il massimo era euro 1.500) per anno eccedente la ragionevole durata del processo. Sono stati introdotti alcuni rimedi preventivi che la parte ricorrente dovrà concretamente dimostrare di avere esperito nel corso del giudizio preposto. Vengono inoltre, introdotte nuove ipotesi di esclusione dell’indennizzo.

Testo vigente 2018 Legge Pinto

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