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Legge Pinto: Nuove Chiarificazioni della Cassazione su Impugnazione e Spese Processuali

Cass 12027/2022 – Massima della Sentenza

Massima: “L’opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto) ha carattere pretensivo quando proposta dalla parte privata insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e natura difensiva quando proposta dalla parte erariale. In caso di rigetto dell’opposizione, il regolamento delle spese è autonomo rispetto alla fase monitoria e può essere posto a carico integrale della parte opponente.”

Nella liquidazione dei compensi della fase monitoria si deve fare riferimento alla tabella 8 allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 147/22): “11. Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n.8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al d.m. 55/2014. 12. La circostanza che si tratti di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello con caratteri di “atipicità” rispetto a quello previsto dagli artt. 633 e ss, cod. proc. civ., non esclude l’applicabilità della tabella 8. Infatti il connotato che rileva in forma pregnante allo scopo dell’individuazione del parametro da applicare per la liquidazione e quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere designato, è propriamente l’iniziale assenza di contraddittorio che accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr. Cass. 16512/2020 )” (Cass. n.
12027/2022).


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12027 del 2022, ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l’opposizione ai decreti emessi ai sensi della Legge Pinto (L. n. 89/2001), che disciplina l’equa riparazione per la durata irragionevole dei processi. Questa decisione offre un’analisi dettagliata sul carattere dell’opposizione e sulla corretta determinazione delle spese processuali.

Il Caso in Esame

Nel caso specifico, una ricorrente aveva ottenuto un decreto dalla Corte d’Appello di Perugia che le riconosceva un risarcimento di 1.600 euro. Tuttavia, la ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 5-ter della Legge Pinto, contestando la liquidazione delle spese di lite, ritenute non conformi ai parametri della tabella n. 12 del d.m. 55/2014. La Corte d’Appello aveva respinto l’opposizione, confermando il decreto opposto e applicando la tabella n. 8 relativa ai procedimenti monitori.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sua sentenza, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali riguardanti l’opposizione ai decreti emessi ex art. 5-ter della Legge Pinto:

  1. Carattere dell’Opposizione: L’opposizione di cui all’art. 5-ter della Legge Pinto ha carattere pretensivo quando proposta dalla parte privata insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e natura difensiva quando proposta dalla parte erariale. In caso di rigetto dell’opposizione, il regolamento delle spese è autonomo rispetto alla fase monitoria e può essere posto a carico integrale della parte opponente.
  2. Regolamentazione delle Spese: Se l’opposizione viene accolta, la statuizione sulle spese deve essere regolata in base al criterio di soccombenza dell’intera vicenda processuale. Tuttavia, se l’opposizione viene respinta, il decreto monocratico iniziale rimane valido, compreso il capo relativo alle spese, e il regolamento delle spese in sede di opposizione è ulteriore e autonomo.
  3. Applicazione delle Tabelle: La Corte ha specificato che la liquidazione delle spese nella fase iniziale, che si svolge senza contraddittorio, deve avvenire secondo la tabella n. 8 del d.m. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori. In questo caso, la Corte d’Appello di Perugia aveva correttamente applicato questa tabella, confermando la validità della riduzione fino al 50% per la semplicità della controversia.

In base alla massima estratta dal provvedimento, “L’opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto) ha carattere pretensivo quando proposta dalla parte privata insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e natura difensiva quando proposta dalla parte erariale. In caso di rigetto dell’opposizione, il regolamento delle spese è autonomo rispetto alla fase monitoria e può essere posto a carico integrale della parte opponente.”

Conclusioni

Questa sentenza della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di una corretta applicazione delle norme processuali nella gestione delle opposizioni ai decreti emessi ai sensi della Legge Pinto. La chiara indicazione del carattere dell’opposizione e della regolamentazione autonoma delle spese in caso di rigetto dell’opposizione ha rilevanti implicazioni per la determinazione delle spese processuali.

Leggi il provvedimento:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220413/snciv@s20@a2022@n12027@tS.clean.pdf

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