Le somme dovute al fallito a titolo di risarcimento per danno biologico o morale – anche ex legge pinto – non possono essere acquisite alla massa fallimentare.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sezione VI civile, nella Sentenza del 15 ottobre 2018, n. 25618, con relatore Rossetti. La questione dell'acquisizione al fallimento del risarcimento per equa riparazione, disciplinata dalla legge n. 89/2001 (la cosiddetta "legge Pinto"), rappresenta un tema di grande interesse sia per i professionisti del diritto, sia per i cittadini coinvolti in procedimenti fallimentari. La legge Pinto si occupa del risarcimento che spetta alle parti di un processo per l'irragionevole durata dello stesso. Ciò che emerge in modo chiaro dalla sua disciplina è che tale diritto è riconosciuto anche al fallito. Tuttavia, un'importante svolta normativa è giunta con la sentenza della Corte Costituzionale del 26 aprile 2018, n. 88, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge Pinto nella parte in cui non consentiva che la domanda di equa riparazione potesse essere presentata durante la pendenza del procedimento presupposto. Di conseguenza, è ora possibile avanzare la domanda anche mentre il fallimento è ancora in corso. Ma cosa accade, in pratica, al risarcimento ottenuto da un fallito per equa riparazione nel caso in cui la procedura fallimentare sia in corso? Si può considerare assoggettabile alla disciplina dell'art. 42 della Legge Fallimentare, secondo cui "sono compresi nel fallimento anche…

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Legge Pinto su Fallimento – istanza di accesso ex art 90

Testo Art 90 L.F. "Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore." L'istanza di accesso al fascicolo deve variare a seconda che la si produca nell'interesse del fallito e di creditori e terzi, in particolare, il dettato normativo non pone particolari limitazioni al fallito, che potrà accedere SENZA che il CURATORE possa e/o debba aver alcun potere di veto - potere viceversa assegnato UNICAMENTE in seno al comma 3 per istanze prodotte nell'interesse dei creditori e di terzi. Tale specificazione…

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Legge Pinto e procedure concorsuali

Il nostro sistema giuridico si è particolarmente evoluto nel corso degli ultimi anni, soprattutto in considerazione delle nuove esigenze sociali e giuridiche che sono emerse e alla evoluzione storico/normativa che viviamo costantemente. Un ordinamento giuridico deve, infatti, costantemente ascoltare i problemi e le richieste dei suoi consociati e deve progredire di pari passo per evitare di diventare anacronistico e inadatto a tutelare le situazioni giuridiche che, man mano, si presentano al vaglio.

Tra le situazioni giuridiche che hanno richiesto un intervento legislativo al fine di tutelare le posizioni sottostanti, rientra indubbiamente quella della lungaggine giudiziaria: il nostro sistema giustizia ha visto sempre più frequentemente il prolungarsi di processi oltre ogni ragionevole e legittima aspettativa, causando danni alle parti in causa.

Gli esempi sono diversi: come non pensare ai lunghi processi civili, che vedono i difensori e i giudici alternarsi in udienze decennali, così come quei processi penali che spesso si chiudono per intervenuta prescrizione del reato, a seguito del decorso del tempo.

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