Le somme dovute al fallito a titolo di risarcimento per danno biologico o morale – anche ex legge pinto – non possono essere acquisite alla massa fallimentare.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sezione VI civile, nella Sentenza del 15 ottobre 2018, n. 25618, con relatore Rossetti. La questione dell'acquisizione al fallimento del risarcimento per equa riparazione, disciplinata dalla legge n. 89/2001 (la cosiddetta "legge Pinto"), rappresenta un tema di grande interesse sia per i professionisti del diritto, sia per i cittadini coinvolti in procedimenti fallimentari. La legge Pinto si occupa del risarcimento che spetta alle parti di un processo per l'irragionevole durata dello stesso. Ciò che emerge in modo chiaro dalla sua disciplina è che tale diritto è riconosciuto anche al fallito. Tuttavia, un'importante svolta normativa è giunta con la sentenza della Corte Costituzionale del 26 aprile 2018, n. 88, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge Pinto nella parte in cui non consentiva che la domanda di equa riparazione potesse essere presentata durante la pendenza del procedimento presupposto. Di conseguenza, è ora possibile avanzare la domanda anche mentre il fallimento è ancora in corso. Ma cosa accade, in pratica, al risarcimento ottenuto da un fallito per equa riparazione nel caso in cui la procedura fallimentare sia in corso? Si può considerare assoggettabile alla disciplina dell'art. 42 della Legge Fallimentare, secondo cui "sono compresi nel fallimento anche…