Modifiche LEGGE PINTO – Decreto legge dell’8 agosto 2025 n.117

Ricordo di aver studiato che i decreti legge sono "un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta "decadenza") se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della pubblicazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il decreto-legge, così come il decreto legislativo, costituisce un atto normativo emanato eccezionalmente dal Governo, ovvero quando questo assume il potere legislativo, ordinariamente associato al Parlamento. Decreto-legge e decreto legislativo differiscono in quanto il primo ha carattere di urgenza e per non perdere di efficacia deve essere convertito in legge dal Parlamento, mentre il secondo è un atto redatto per mezzo della delega del Parlamento; insieme alle leggi ordinarie e al…

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Indennità ex Legge Pinto per amministratore di una società società di capitali Srl fallita: è possibile ?

Commento alla Sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE SOTTOSEZIONE SECONDA N. 1771/2017 La questione sull'indennità prevista dalla Legge Pinto per la lungaggine dei procedimenti giudiziari solleva interrogativi rilevanti, in particolare per gli amministratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.) che si trovano a fronteggiare le conseguenze di un fallimento nella circostanza in cui vogliano agire in proprio e non quali rappresentanti legali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1771 del 2017, ha fornito i dovuti chiarimenti. La Legge Pinto, introdotta per tutelare i cittadini dall'eccessiva durata dei processi, consente di richiedere un indennizzo per i danni subiti a causa del prolungarsi irragionevole di un procedimento. Tuttavia, questa tutela è limitata alle parti effettive del procedimento. La domanda sorge spontanea: un amministratore, pur non essendo parte diretta del processo, ma coinvolto come rappresentante legale della società, può accedere a questa tutela? La Sentenza della Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l’amministratore di una S.r.l. non è legittimato a richiedere l’indennizzo in nome proprio per la durata irragionevole del fallimento che coinvolge la società. Secondo i giudici, il diritto all’equa riparazione è strettamente legato alle parti del processo e non può essere esteso a chi rimane formalmente estraneo al…

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Le somme dovute al fallito a titolo di risarcimento per danno biologico o morale – anche ex legge pinto – non possono essere acquisite alla massa fallimentare.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sezione VI civile, nella Sentenza del 15 ottobre 2018, n. 25618, con relatore Rossetti. La questione dell'acquisizione al fallimento del risarcimento per equa riparazione, disciplinata dalla legge n. 89/2001 (la cosiddetta "legge Pinto"), rappresenta un tema di grande interesse sia per i professionisti del diritto, sia per i cittadini coinvolti in procedimenti fallimentari. La legge Pinto si occupa del risarcimento che spetta alle parti di un processo per l'irragionevole durata dello stesso. Ciò che emerge in modo chiaro dalla sua disciplina è che tale diritto è riconosciuto anche al fallito. Tuttavia, un'importante svolta normativa è giunta con la sentenza della Corte Costituzionale del 26 aprile 2018, n. 88, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge Pinto nella parte in cui non consentiva che la domanda di equa riparazione potesse essere presentata durante la pendenza del procedimento presupposto. Di conseguenza, è ora possibile avanzare la domanda anche mentre il fallimento è ancora in corso. Ma cosa accade, in pratica, al risarcimento ottenuto da un fallito per equa riparazione nel caso in cui la procedura fallimentare sia in corso? Si può considerare assoggettabile alla disciplina dell'art. 42 della Legge Fallimentare, secondo cui "sono compresi nel fallimento anche…

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Legge Pinto: La Cassazione si Pronuncia sull’Impugnazione e la Regolamentazione delle Spese Processuali

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29687/2019 ha affrontato tematiche rilevanti riguardanti l'opposizione ai decreti emessi ai sensi della Legge Pinto (L. n. 89/2001), la quale disciplina l'equa riparazione per la durata irragionevole dei processi. Questa sentenza offre spunti di riflessione sul funzionamento dell'opposizione e sulla corretta determinazione delle spese processuali. Il Caso in Esame Nel caso specifico, il ricorrente aveva ottenuto un decreto dalla Corte d'Appello di Firenze che gli riconosceva un risarcimento di 2.800 euro. Tuttavia, in seguito all'opposizione del Ministero della Giustizia, l'importo era stato ridotto a 486,66 euro. Insoddisfatto, il ricorrente aveva impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due punti: la determinazione della parte soccombente e la conseguente ripartizione delle spese legali. La Decisione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali riguardanti l'opposizione ai decreti emessi ex art. 5-ter della Legge Pinto: Unicità del Procedimento: L'opposizione non rappresenta un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Questo procedimento comprende sia la fase iniziale, che si svolge inaudita altera parte, sia la fase di opposizione, caratterizzata da un contraddittorio esaustivo. Regolamentazione delle Spese: In caso di accoglimento dell'opposizione, la…

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Legge Pinto: Nuove Chiarificazioni della Cassazione su Impugnazione e Spese Processuali

Cass 12027/2022 - Massima della Sentenza Massima: "L'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto) ha carattere pretensivo quando proposta dalla parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e natura difensiva quando proposta dalla parte erariale. In caso di rigetto dell'opposizione, il regolamento delle spese è autonomo rispetto alla fase monitoria e può essere posto a carico integrale della parte opponente." Nella liquidazione dei compensi della fase monitoria si deve fare riferimento alla tabella 8 allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 147/22): “11. Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n.8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al d.m. 55/2014. 12. La circostanza che si tratti di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello con caratteri di “atipicità” rispetto a quello previsto dagli artt. 633 e ss, cod. proc. civ., non esclude l’applicabilità della tabella 8. Infatti il connotato che rileva in forma pregnante allo scopo dell’individuazione del parametro da applicare per la liquidazione e quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere designato, è propriamente l’iniziale assenza di contraddittorio che accomuna il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr.…

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Legge Pinto su Fallimento – istanza di accesso ex art 90

Testo Art 90 L.F. "Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore." L'istanza di accesso al fascicolo deve variare a seconda che la si produca nell'interesse del fallito e di creditori e terzi, in particolare, il dettato normativo non pone particolari limitazioni al fallito, che potrà accedere SENZA che il CURATORE possa e/o debba aver alcun potere di veto - potere viceversa assegnato UNICAMENTE in seno al comma 3 per istanze prodotte nell'interesse dei creditori e di terzi. Tale specificazione…

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Rimedi preventivi – Giudice di pace

Civile Sent. Sez. 2 Num. 21876 Anno 2023 "nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1,della legge n. 89 del 2001, sussiste per la parte l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., inquanto, pur costituendo la “regola”, in base al modello dell’art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processiavvenga a seguito di discussione orale, detta istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell’art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzioneacceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa”. pronuncia-rimedi-preventivi-gdpDownload

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illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale una parte dell'articolo 2, comma 1, della legge del 24 marzo 2001, n. 89. Questa legge riguarda la compensazione equa per violazioni dei tempi ragionevoli di processo e modifica l'articolo 375 del codice di procedura civile. La specifica parte dichiarata incostituzionale riguarda la norma che rende inammissibile la richiesta di compensazione equa se non è stato prima utilizzato il rimedio preventivo menzionato nell'articolo 1-ter, comma 6, della stessa legge. (ovvero, nella parte in cui subordina il riconoscimento del dirittoad una equa riparazione, in favore di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causadell’irragionevole durata di un processo, all’esperimento del rimedio preventivo consistente nel deposito, neigiudizi davanti alla Corte di cassazione, di un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siatrascorso il termine di cui all’art. 2, comma 2-bis, della medesima legge.) SENTENZA N. 142ANNO 2023REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, FrancoMODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, FrancescoVIGANÒ, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosara SANGIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,ha pronunciato la seguenteSENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 6, della legge 24 marzo…

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185 bis c.p.c., transazione, conciliazione e Legge Pinto

L’estinzione del giudizio per accordo tra le parti non fa venir meno i presupposti della legge Pinto. L'articolo 185-bis del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) ha introdotto uno strumento di conciliazione che può essere utilizzato in vari contesti giuridici. Questo strumento è applicabile sia nei giudizi ordinari che riguardano diritti disponibili, sia nei procedimenti cautelari, e anche nei procedimenti sommari come previsto dall'articolo 702-bis. La formulazione della proposta conciliativa da parte del giudice non è rigidamente definita dalla normativa, lasciando quindi spazio a un approccio flessibile e atipico. Interessante notare che la legge non richiede che tali proposte siano motivate, poiché la motivazione è generalmente associata alla possibilità di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali. In questo contesto, dato che la proposta conciliativa mira a concludere la lite, non sussiste generalmente un interesse delle parti all'impugnazione, a meno che non si tratti di questioni relative a diritti indisponibili. Inoltre, per quanto riguarda le proposte formulate ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., è importante considerare la loro natura trilaterale, con il giudice che funge da facilitatore e ratificatore dell'accordo in caso di successo. Il processo di conciliazione può essere formalizzato attraverso un'ordinanza che stabilisce un'udienza specifica per la conciliazione, oppure può essere proposto oralmente dal giudice durante un'udienza e registrato…

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Legge Pinto l’erede ha diritto a conseguire, “pro quota” e “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius”

Massima estratta: La Corte stabilisce che, in caso di decesso di una parte in un giudizio civile, l'erede ha il diritto di ricevere, in qualità di successore, una quota dell'indennizzo maturato dal defunto per l'eccessiva durata del processo. Inoltre, l'erede ha diritto a un indennizzo proprio per l'ulteriore protrazione del processo a partire dal momento in cui assume formalmente il ruolo di parte nel giudizio. Questo diritto all'indennizzo si basa sul principio che l'erede subentra in un processo già caratterizzato da una durata irragionevole, ma può richiedere un indennizzo per la sofferenza morale dovuta all'irragionevole durata del processo solo dopo la sua formale costituzione come parte, secondo quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. EstrattoOrd. Sez. 6 Num. 29448 Anno 2019 Questa Corte ha più volte espresso l'orientamento, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del processo, nonchè, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo,…

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