Legge Pinto: incostituzionale l’obbligo di presentazione dell’istanza di accelerazione del processo penale

La Corte costituzionale con la sentenza del 30 luglio 2021 n. 175 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della L. 24 marzo 2001, n. 89, che subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione all’esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli previsti dall’art. 2, comma 2-bis. Corte costituzionaleSentenza 30 luglio 2021, n. 175Presidente: Coraggio - Redattore: Petitti[…] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, e 2, comma 1, in relazione agli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a), b) e m), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dal Corte d'appello di Napoli nel procedimento vertente tra S. A. e il Ministero della giustizia, con ordinanza dell'11 marzo 2020, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della…

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La Legge Pinto ed il processo penale

Il nostro ordinamento, fino a circa venti anni fa, era privo di uno strumento concreto che tutelasse tutti coloro che, parti di un processo giudiziario, subissero irrimediabilmente dei danni in seguito al protrarsi oltre misura della situazione giudiziaria pendente. Siamo abituati, infatti, a sentir parlare di cause decennali, in cui le udienze si susseguono senza soluzione di continuità, i giudici si alternano e gli avvocati difensori spesso risultano stanchi dell’avvicendarsi giudiziario, senza ottenere un celere riscontro al loro lavoro.

È in un contesto come questo che le parti processuali, indipendentemente se siano attori o convenuti, possono facilmente lamentare pregiudizi derivanti dalla eccessiva tempistica processuale: si pensi alle spese di giustizia, che occorre sopportare per l’avvicendarsi dei diversi gradi di giudizio; agli oneri e alle parcelle professionali dei difensori coinvolti; ma altresì all’ansia, al turbamento, allo stato di angoscia di tutti coloro che restano in attesa di un responso e che subiscono il trascorrere del tempo. Una simile situazione, generatrice di un danno patrimoniale e non patrimoniale, richiede una tutela specifica, affinché si possa garantire una giustizia sana ed equa.

Lo strumento ci è stato offerto già con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, conosciuta meglio come CEDU, il cui art. 6 prevede il diritto ad ottenere una equa riparazione per il mancato rispetto di un ragionevole termine processuale: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

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