Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sezione VI civile, nella Sentenza del 15 ottobre 2018, n. 25618, con relatore Rossetti.
La questione dell’acquisizione al fallimento del risarcimento per equa riparazione, disciplinata dalla legge n. 89/2001 (la cosiddetta “legge Pinto”), rappresenta un tema di grande interesse sia per i professionisti del diritto, sia per i cittadini coinvolti in procedimenti fallimentari.
La legge Pinto si occupa del risarcimento che spetta alle parti di un processo per l’irragionevole durata dello stesso. Ciò che emerge in modo chiaro dalla sua disciplina è che tale diritto è riconosciuto anche al fallito. Tuttavia, un’importante svolta normativa è giunta con la sentenza della Corte Costituzionale del 26 aprile 2018, n. 88, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della legge Pinto nella parte in cui non consentiva che la domanda di equa riparazione potesse essere presentata durante la pendenza del procedimento presupposto. Di conseguenza, è ora possibile avanzare la domanda anche mentre il fallimento è ancora in corso.
Ma cosa accade, in pratica, al risarcimento ottenuto da un fallito per equa riparazione nel caso in cui la procedura fallimentare sia in corso? Si può considerare assoggettabile alla disciplina dell’art. 42 della Legge Fallimentare, secondo cui “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”? In altre parole, il credito derivante dal risarcimento può essere acquisito alla massa fallimentare?
La giurisprudenza che tratta questa specifica questione non è particolarmente abbondante. Tuttavia, un riferimento importante è la sentenza della Corte di Cassazione n. 3117 del 2005. Sebbene essa non si concentri in modo diretto su questo tema, offre un’importante interpretazione. Nella sua parte motiva, la Corte afferma che il credito per risarcimento da equa riparazione, se acquisito dal fallito durante la procedura fallimentare, deve essere considerato come un bene sopravvenuto e, quindi, rientrare nella massa fallimentare, in base a quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, della Legge Fallimentare. Se, invece, la pronuncia che riconosce il risarcimento è antecedente alla dichiarazione di fallimento, il fallito ha già acquisito il diritto patrimoniale sulla somma liquidata, indipendentemente dal fatto che abbia o meno riscosso la somma. In tal caso, il risarcimento costituisce un bene compreso nella massa fallimentare.
Tuttavia, questo principio non manca di sollevare perplessità e dubbi interpretativi, specialmente se si considera la particolarità del caso trattato dalla Cassazione, che riguardava un fallimento revocato e poi nuovamente dichiarato.
Il principio generale esposto dalla Corte, però, appare chiaro: il diritto all’equa riparazione per i danni patrimoniali subiti a causa dell’eccessiva durata di un processo si trasforma in un diritto patrimoniale all’adempimento di un’obbligazione. Tale obbligazione rientra nelle previsioni dell’art. 1173 del codice civile, essendo riconducibile ad atti o fatti idonei a produrla, come definiti dall’ordinamento giuridico. Di conseguenza, il diritto alla somma liquidata come indennizzo, essendo qualificabile come diritto patrimoniale, può essere acquisito al fallimento qualora sopraggiunga durante la procedura.
Detto ciò, è opportuno distinguere le diverse componenti del risarcimento danni riconosciute dalla legge Pinto. Le somme spettanti per danni di natura patrimoniale vanno acquisite all’attivo fallimentare, come confermato dalle norme vigenti. Tuttavia, per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali, come il danno biologico o morale, la natura strettamente personale di tali diritti comporta che essi non siano acquisibili dalla massa fallimentare. A conferma di ciò, la sentenza della Cassazione n. 25618 del 2018 afferma che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 2, della Legge Fallimentare, le somme riconosciute per tali tipologie di danno non possono essere attribuite al fallimento.
In conclusione, la legge Pinto offre una protezione ai soggetti coinvolti in processi eccessivamente lunghi, ma la gestione dei risarcimenti in un contesto di fallimento richiede una particolare attenzione. Mentre i risarcimenti patrimoniali possono essere acquisiti alla massa fallimentare, quelli per danni non patrimoniali rimangono strettamente personali, con tutte le implicazioni del caso. Questo equilibrio tra diritti del fallito e esigenze della massa fallimentare è al centro delle riflessioni giuridiche e pratiche che coinvolgono professionisti e cittadini.