Modifiche LEGGE PINTO – Decreto legge dell’8 agosto 2025 n.117

Ricordo di aver studiato che i decreti legge sono “un atto normativo di carattere provvisorio dell’ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell’art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta “decadenza”) se mancano di contenere la “clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge”, se il giorno stesso della pubblicazione – o entro i cinque giorni seguenti – non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Il decreto-legge, così come il decreto legislativo, costituisce un atto normativo emanato eccezionalmente dal Governo, ovvero quando questo assume il potere legislativo, ordinariamente associato al Parlamento. Decreto-legge e decreto legislativo differiscono in quanto il primo ha carattere di urgenza e per non perdere di efficacia deve essere convertito in legge dal Parlamento, mentre il secondo è un atto redatto per mezzo della delega del Parlamento; insieme alle leggi ordinarie e al referendum, decreto-legge e decreto legislativo fanno parte delle fonti del diritto primarie.”

Orbene non c’è governo che non usi questo strumento per qualsiasi cosa anche quando tutta questa urgenza non sembra esserci almeno non appaia così evidente. Fatte queste premesse di mero esercizio di stile vediamo cosa cambia per la procedura “Legge Pinto” con la consapevolezza che qualsiasi cosa sia stata modificata sicuramente avrà una funzione “restrittiva” – “svilente” della iniziale norma di tutela che copriva quello che ancora oggi rimane uno dei più gravi problemi del sistema giustizia, la lunghezza dei processi, quantomeno per chi pensa di aver ragione o pensa che un suo diritto sia stato leso. A qualcuno gioverà pure che i processi durino tanto ?!

Veniamo al testo che viene riportato qui integralmente:

Art. 9 

Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui
alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza
del processo quando e' superato il termine ragionevole di durata
dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda
di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di
decadenza»
e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa
a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il
rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la
dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste
dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o
irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la
decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare
trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al
disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione
di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e
3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21
gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare
azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i
giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e
l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi
abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1,
utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un
anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di
decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia
dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena
di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante
avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e
comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli
articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio
nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».

Commento:

  1. Normativa vigente – Legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89)

La legge 89/2001, nota come “legge Pinto”, riconosce il diritto a un’equa riparazione in caso di irragionevole durata dei processi, in linea con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo

Art. 4 comma 1: originariamente, la domanda poteva essere presentata anche in pendenza del processo, oppure entro sei mesi dalla decisione definitiva, a pena di decadenza

Con la riforma del 2012 (D.L. 83/2012, conv. L. 134/2012), si eliminò la presentabilità in pendenza, reintroducendo solo il termine semestrale dalla decisione definitiva

Sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018: dichiarò illegittimo il divieto di presentare la domanda durante il processo, ripristinando così la formulazione originaria (cioè, nuovamente possibile “lite pendente”)

  1. La novità: Decreto-legge Art. 9 (8 agosto 2025)

A inizio agosto 2025 (il 9 agosto, salvo conversione legislativa), è stato approvato uno schema di decreto-legge che introduce significative innovazioni:

  • possono proporre la domanda anche in pendenza del processo, quando è già superato il termine ragionevole di durata – ribadendo e rafforzando la facoltà già garantita dalla Corte Costituzionale
  • Si introducono termini perentori per la presentazione delle dichiarazioni necessarie, con decadenza in caso di omissione

Norma rivista

Art. 4
(Termine di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. ((In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.)) (5) (10)

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l’art. 55, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 marzo – 26 aprile 2018, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 02/05/2018, n. 18) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.

Altre modifiche sulle modalità di pagamento per cui è necessario prestare molta attenzione

Art. 5-sexies
(Modalità di pagamento). * Modificato a seguito del decreto legge

  1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata.
    1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all’amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione ((, a pena di decadenza)). ((2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. SECONDO PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 117)).
  2. ((Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.))
  3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
    3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  4. ((Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione)) della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.
  5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
  6. L’amministrazione esegue i provvedimenti per intero.
    L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto.
  9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
  12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità ((…)).

12-bis. ((I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.))
12-ter. ((I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l’entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.))
12-quater. ((Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell’onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell’elenco di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
L’avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.))

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