Legge Pinto l’erede ha diritto a conseguire, “pro quota” e “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius”

Massima estratta:

La Corte stabilisce che, in caso di decesso di una parte in un giudizio civile, l’erede ha il diritto di ricevere, in qualità di successore, una quota dell’indennizzo maturato dal defunto per l’eccessiva durata del processo. Inoltre, l’erede ha diritto a un indennizzo proprio per l’ulteriore protrazione del processo a partire dal momento in cui assume formalmente il ruolo di parte nel giudizio. Questo diritto all’indennizzo si basa sul principio che l’erede subentra in un processo già caratterizzato da una durata irragionevole, ma può richiedere un indennizzo per la sofferenza morale dovuta all’irragionevole durata del processo solo dopo la sua formale costituzione come parte, secondo quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

EstrattoOrd. Sez. 6 Num. 29448 Anno 2019

Questa Corte ha più volte espresso l’orientamento, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto a conseguire, “pro quota” e “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius” per l’eccessiva protrazione del processo, nonchè, “iure proprio”, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, quest’ultimo ha diritto all’indennizzo “iure proprio” solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale – come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, “Fazio ed altri c. Italia” – è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell’art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell’effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 – 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 – 2, 24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6 – 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass. Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.