La Legge Pinto ed il processo penale

Il nostro ordinamento, fino a circa venti anni fa, era privo di uno strumento concreto che tutelasse tutti coloro che, parti di un processo giudiziario, subissero irrimediabilmente dei danni in seguito al protrarsi oltre misura della situazione giudiziaria pendente. Siamo abituati, infatti, a sentir parlare di cause decennali, in cui le udienze si susseguono senza soluzione di continuità, i giudici si alternano e gli avvocati difensori spesso risultano stanchi dell’avvicendarsi giudiziario, senza ottenere un celere riscontro al loro lavoro.

È in un contesto come questo che le parti processuali, indipendentemente se siano attori o convenuti, possono facilmente lamentare pregiudizi derivanti dalla eccessiva tempistica processuale: si pensi alle spese di giustizia, che occorre sopportare per l’avvicendarsi dei diversi gradi di giudizio; agli oneri e alle parcelle professionali dei difensori coinvolti; ma altresì all’ansia, al turbamento, allo stato di angoscia di tutti coloro che restano in attesa di un responso e che subiscono il trascorrere del tempo. Una simile situazione, generatrice di un danno patrimoniale e non patrimoniale, richiede una tutela specifica, affinché si possa garantire una giustizia sana ed equa.

Lo strumento ci è stato offerto già con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, conosciuta meglio come CEDU, il cui art. 6 prevede il diritto ad ottenere una equa riparazione per il mancato rispetto di un ragionevole termine processuale: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

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Applicazione della Legge Pinto al processo tributario.

Negli ultimi anni il sistema normativo italiano si è adeguato alla normativa europea, in un contesto di partecipazione attiva ad un processo di creazione di una Europa unita non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche giuridico. Gli Stati europei, infatti, hanno dato vita, nel corso degli anni, non solo alla Unione Europea, ma anche ad una serie di organismi collaterali, tra cui possiamo richiamare il Consiglio d’Europa, il cui compito fondamentale è quello di diffondere la difesa dei diritti umani, delle democrazie e dello Stato di diritto. Ed è in seno allo stesso che viene proclamata la famosa CEDU – Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce e garantisce a livello europeo i diritti fondamentali dell’uomo e la cui applicazione da parte di tutti gli Stati membri viene garantita dalla Corte Europea di Giustizia di Strasburgo.

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Legge Pinto e gratuito patrocinio: requisiti e procedura.

Spesso si sente parlare di strumenti giuridici che tutelano tutti coloro che subiscono danni dal protrarsi, per lungo tempo, dei processi giudiziari, sia in ambito civile, che in quello penale ed amministrativo.

Non può dubitarsi che le lungaggini dei Tribunali italiani, per dirimere i vari contenziosi, possano essere considerati oramai alla stregua di una piaga, per la quale il cittadino incolpevole non riesce a trovare cura.

Non solo lo Stato Italiano, ma anche gli altri Stati facenti parte del Consiglio d’Europa, nel corso degli anni, hanno cercato di porre rimedio ai tempi biblici della giustizia, dapprima con la stesura della conosciuta Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU), che rappresenta il baluardo per una giustizia efficiente e concreta (vedi nello specifico l’art. 6), cui l’Italia ha cercato di adeguarsi al fine di dare certezza e celerità al diritto applicato al caso concreto.


I risultati ottenuti sono risultati, però, insoddisfacenti, viste le continue e ripetute denunce che i giudici italiani hanno subito per la violazione dell’art. 6 della CEDU, che sancisce il principio secondo cui “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

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Legge Pinto e contumacia della parte

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la possibilità di poter difendere un proprio diritto leso attraverso l’instaurazione di un giudizio, presieduto da un giudice terzo ed imparziale, il quale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, dovrà condurre la causa e pervenire ad una sentenza che ponga fine alla controversia legale.

Le garanzie processuali che permeano il processo, sia esso civile o penale, concedono alle parti costituite di poter avanzare le proprie richieste, rispettando rigorosamente la tempistica processuale, pena il subire le preclusioni previste e disciplinate dai rispettivi codici di procedura.

I processi giudiziari, infatti, sono cadenzati nel tempo e consentono di avanzare le proprie pretese non certo ad libitum, ma osservando dei termini certi e puntuali.

Ma come inizia, nello specifico, un giudizio civile? Chi volesse tutelare un proprio diritto, che si presume leso, dovrà procedere con la “chiamata in giudizio” o vocatio in jus: l’atto di citazione in giudizio è il primo atto che determina l’instaurarsi di un processo e che dovrà essere necessariamente portato a conoscenza della controparte, attraverso lo strumento della notifica.

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Legge Pinto: legittima la richiesta in pendenza di giudizio

La legge Pinto è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude la proponibilità dell’azione per equa riparazione in pendenza del giudizio.

C. Cost., sentenza 26 aprile 2018, n. 88

La Corte Costituzionale interviene sulla legge Pinto con la sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 si è pronunciata in merito alla illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile.

l’art. 4 della L. 89/2001 (cosiddetta legge Pinto), viene censurato nella versione che prevede che “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”.

La sentenza richiamata: alcuni ricorrenti si erano rivolti alla Corte d’appello per ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale sul presupposto dell’irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio definito con decreto reso in data 14 gennaio 2013.

Tale domanda era stata dichiarata dall’adita Corte inammissibile,  i ricorrenti pronunciavano  quindi opposizione sebbene l’orientamento fosse confermato dalla medesima Corte d’appello sul presupposto che il decreto di perenzione amministrativa non fosse divenuto definitivo.

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La natura giuridica del procedimento di equa riparazione c.d. Legge Pinto alla luce dell’ultima riforma.

Tra i problemi più gravi che la giustizia italiana ha dovuto affrontare nel corso degli ultimi 50 anni, rientra indubbiamente la lungaggine dei processi. I tempi estremi della giustizia sono ben noti a chi pratica i tribunali del nostro Paese, dagli avvocati ai giudici, alle persone coinvolte nei processi, che vedono trascorrere inesorabilmente il tempo in attesa di ottenere una sentenza.

Nel corso degli anni il Legislatore ha cercato di porre rimedio ai tempi lunghi dei processi, adottando strumenti che potessero risolvere la problematica, ottenendo tuttavia scarsi risultati, sottolineati anche dalle continue e ripetute denunce che l’Italia ha subito da parte della Corte di Strasburgo, che vigila sulla applicazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU).

A tal proposito appare opportuno ricordare la normativa di riferimento e le modifiche legislative che sono intervenute nel nostro ordinamento, che hanno istituito il c.d. procedimento di equa riparazione, riconoscendo il “diritto alla ragionevole durata del processo”. Ed invero inizialmente, tale diritto era previsto dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU in cui si afferma esplicitamente che “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. Tale diritto poteva essere attivato solo in ultima istanza, ovvero quando fossero stati esperiti tutti i rimedi giudiziari a livello nazionale, sicché per ottenere l’equa riparazione, era possibile ricorrere alla Corte di Strasburgo, la quale qualora avesse ravvisato la responsabilità dello Stato nei confronti della persona offesa per la violazione dei diritti tutelati dalla CEDU, condannava al risarcimento del danno.

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Legge pinto: Il giudice competente – evoluzione della norma.

Il sistema giudiziario italiano, fino a circa 50 anni fa, non prevedeva una tutela diretta ed immediata nel caso venisse violato un diritto fondamentale del cittadino: quello della certezza e celerità del diritto durante l’espletamento di un processo giudiziario, richiedendo che lo stesso giungesse a conclusione in un termine breve e ragionevole.

Spesso, infatti, la notevole burocrazia, le storture giudiziarie e la mole di lavoro rispetto agli effettivi addetti ad amministrare la giustizia, hanno portato ad attese sconcertanti e abnormi dei giudizi pendenti, a volte superando i decenni prima di avere contezza della risoluzione dei casi, con conseguenti danni patrimoniali e non, per coloro che subiscono l’incertezza della situazione giuridica.

Un primo intervento per riconoscere e tutelare il diritto ad una ragionevole durata del processo è sorto grazie alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, in applicazione della Convenzione Europea per la Salvaguarda dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, nota come CEDU, sottoscritta e recepita dai Paesi europei, tra cui l’Italia.

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Legge Pinto e procedure concorsuali

Il nostro sistema giuridico si è particolarmente evoluto nel corso degli ultimi anni, soprattutto in considerazione delle nuove esigenze sociali e giuridiche che sono emerse e alla evoluzione storico/normativa che viviamo costantemente. Un ordinamento giuridico deve, infatti, costantemente ascoltare i problemi e le richieste dei suoi consociati e deve progredire di pari passo per evitare di diventare anacronistico e inadatto a tutelare le situazioni giuridiche che, man mano, si presentano al vaglio.

Tra le situazioni giuridiche che hanno richiesto un intervento legislativo al fine di tutelare le posizioni sottostanti, rientra indubbiamente quella della lungaggine giudiziaria: il nostro sistema giustizia ha visto sempre più frequentemente il prolungarsi di processi oltre ogni ragionevole e legittima aspettativa, causando danni alle parti in causa.

Gli esempi sono diversi: come non pensare ai lunghi processi civili, che vedono i difensori e i giudici alternarsi in udienze decennali, così come quei processi penali che spesso si chiudono per intervenuta prescrizione del reato, a seguito del decorso del tempo.

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Il Mef attiva un numero dedicato alle pratiche relative alla Legge Pinto ed alle sentenze CEDU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato il numero 06.4761.5587 a cui i cittadini che hanno proposto un ricorso ex Legge Pinto possono chiamare. Gli operatori sono stati formati per dare tutte le informazioni sui pagamenti relativi agli indennizzi a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata dei processi (Legge Pinto) ed a quelli maturati a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per l’inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Orari del Contact Center dell’Ufficio X:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00.

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Se ritiene di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, ed hai intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento, chiama il numero verde 800-973078. Riceviamo presso lo Studio Legale in Bari.

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Durante il primo colloquio valuteremo l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.

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Testo vigente “Legge Pinto”

La ‘legge di stabilità’ del 2016, come noto, ha apportato numerose modifiche alla norma sull’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, meglio noto come indennizzo ex ‘Legge Pinto’. In particolare, sono stati ridimensionati gli importi concessi come indennizzo (art. 2­bis) ad una somma ricompresa tra euro 400 ed euro 800 (anteriormente il massimo era euro 1.500) per anno eccedente la ragionevole durata del processo. Sono stati introdotti alcuni rimedi preventivi che la parte ricorrente dovrà concretamente dimostrare di avere esperito nel corso del giudizio preposto. Vengono inoltre, introdotte nuove ipotesi di esclusione dell’indennizzo.

Testo vigente 2018 Legge Pinto

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