Emergenza Covid – termini e Legge Pinto

Le necessità imposte dalla pandamia hanno, come noto, dettato la necessità della redazione del cosiddetto “Cura Italia”, il quale tra le altre cose ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, - comma 8 di detto articolo. Per molti commentatori è logico, in via interpretativa, che, quanto meno sino al 15/04, essendo sospeso ogni termine, per il compimento di qualsivoglia atto processuale, anche introduttivo, deve necessariamente ritenersi sospeso anche il termine prescrizionale/decadenziale che con quell'atto si sarebbe dovuto interrompere/impedire. Peraltro, tale nuova sospensione non può che essere letta in via analogica con la disciplina della sospensione feriale, per cui da tempo si è aperta la strada al superamento della distinzione netta tra termini sostanziali e termini processuali (riconoscendosi la natura sostanziale e al contempo processuale di alcuni termini: Corte Cost. 13/02/85 n.40, Corte Cost. 13/07/1987 n. 255) che ha portato, tra le altre, anche alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.742/69 per la mancata sospensione del termine decadenziale (ritenuto “non processuale”) di impugnativa del verbale di assemblea condominiale (Corte Cost. 02/02/1990 n.49). Sul punto, la giurisprudenza ha recepito l'applicazione di tali pronunce, così rendendo inequivocabilmente condiviso il principio per cui nella “sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti…

Continua a leggereEmergenza Covid – termini e Legge Pinto

Legge Pinto: Liquidazione – pagamento indennizzi e spese legali

Preliminarmente è necessario fare un distinguo tra i diversi soggetti resistenti, poiché per ognuno di essi è prevista una diversa modalità di liquidazione. Ministero della Giustizia Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Liquidazione del Ministero della giustizia A seguito della condanna del Ministero della giustizia, convenuto in giudizio ex L. Pinto provvede il medesimo Ministero così come previsto con il capitolo 1264 (“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”), gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia. In considerazione dell'elevato numero di condanne riportate dal Ministero della giustizia nei contenziosi ex lege n. 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264. Pertanto l'effettiva liquidazione spessa all’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna, anche con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione ed all’esecuzione delle sentenze emesse dai giudici amministrativi per l’ottemperanza di provvedimenti decisori di cui alla legge n. 89/2001 e depositate dal primo ottobre 2013. Cosa…

Continua a leggereLegge Pinto: Liquidazione – pagamento indennizzi e spese legali

Decreto Pinto: termini per il Ricorso in cassazione

E' necessario porre un distinguo, nel caso in cui il ricorso per cassazione debba essere proposto avverso il decreto della fase sommaria oppure avverso il decreto emesso a seguito di opposizione art 5 ter 89/01. Nel secondo caso il termine decorre dal deposito in cancelleria del decreto (quello c.d. lungo semestrale) oppure 60 giorni in caso di notificazione ai fini della decorrenza del termine breve di 60 giorni. Comunque si tratta di provvedimento suscettibile di passaggio in giudicato per cui si applica la norma generale.

Continua a leggereDecreto Pinto: termini per il Ricorso in cassazione

Applicazione della Legge Pinto al Processo Amministrativo

È possibile garantire il diritto ad un equo indennizzo per tutti coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole?La legge Pinto (legge n. 89 del 24 marzo 2001) riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo amministrativo di eccessiva lunghezza la possibilità di richiedere un'equa riparazione per il danno di natura patrimoniale e non. In buona sostanza, si tratta di uno strumento processuale approntato dal Legislatore volto a combattere il fenomeno dell’eccessiva lunghezza temporale dei processi in Italia. Premettiamo, fin da subito, che per durata ragionevole di un processo di primo grado di giudizio si reputano ragionevoli 3 anni, due anni per il processo di secondo grado e 12 mesi per il grado di legittimità. Per le procedure concorsuali si considerano di durata ragionevole i termini di 6 anni, mentre per i procedimenti di esecuzione forzata si considerano tre anni. Legge Pinto al processo amministrativo: chiarimenti utili La “Legge Pinto” (legge 89/2001 e successive modifiche), ha affermato nel quadro normativo nazionale un principio già riconosciuto in ambito comunitario dall’art. 6 CEDU: il riconoscimento di un’equa riparazione alle parti processuali a seguito della lesione del loro diritto alla definizione del processo amministrativo in un termine ragionevole. È rilevante capire quali siano i requisiti necessari…

Continua a leggereApplicazione della Legge Pinto al Processo Amministrativo

Termini impugnazione Processo Amministrativo

Nel salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione, la l. n. 1034/1971 ha statuito, come mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze emesse dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), l’appello al Consiglio di Stato (o, relativamente alla Sicilia, al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana), quale strumento per il riesame integrale della controversia oggetto di decisione in primo grado. L’appello è un rimedio, in alcun modo obbligatorio, che per lo più la parte soccombente può esperire per impugnare il giudicato, tanto al fine di far valere le proprie ragioni in ordine a possibili errori, vizi, ingiustizie della sentenza di primo grado. Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), sancisce il termine per proporre l’appello in 60 giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza del TAR; in difetto di notificazione della sentenza, il termine per proporre appello è di 6 mesi (art. 92 c.p.a.). Questo ad eccezione delle materie di cui all’art. 119 del Codice (perlopiù coincidenti con le materie di cui all’art. 23 bis della l. n. 1034/1971, come modificato dalla l. n. 205/2000) il termine per proporre l’appello è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Continua a leggereTermini impugnazione Processo Amministrativo

La Legge Pinto ed il processo penale

Il nostro ordinamento, fino a circa venti anni fa, era privo di uno strumento concreto che tutelasse tutti coloro che, parti di un processo giudiziario, subissero irrimediabilmente dei danni in seguito al protrarsi oltre misura della situazione giudiziaria pendente. Siamo abituati, infatti, a sentir parlare di cause decennali, in cui le udienze si susseguono senza soluzione di continuità, i giudici si alternano e gli avvocati difensori spesso risultano stanchi dell’avvicendarsi giudiziario, senza ottenere un celere riscontro al loro lavoro.

È in un contesto come questo che le parti processuali, indipendentemente se siano attori o convenuti, possono facilmente lamentare pregiudizi derivanti dalla eccessiva tempistica processuale: si pensi alle spese di giustizia, che occorre sopportare per l’avvicendarsi dei diversi gradi di giudizio; agli oneri e alle parcelle professionali dei difensori coinvolti; ma altresì all’ansia, al turbamento, allo stato di angoscia di tutti coloro che restano in attesa di un responso e che subiscono il trascorrere del tempo. Una simile situazione, generatrice di un danno patrimoniale e non patrimoniale, richiede una tutela specifica, affinché si possa garantire una giustizia sana ed equa.

Lo strumento ci è stato offerto già con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, conosciuta meglio come CEDU, il cui art. 6 prevede il diritto ad ottenere una equa riparazione per il mancato rispetto di un ragionevole termine processuale: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”

(altro…)

Continua a leggereLa Legge Pinto ed il processo penale

Applicazione della Legge Pinto al processo tributario.

Negli ultimi anni il sistema normativo italiano si è adeguato alla normativa europea, in un contesto di partecipazione attiva ad un processo di creazione di una Europa unita non solo dal punto di vista sociale ed economico, ma anche giuridico. Gli Stati europei, infatti, hanno dato vita, nel corso degli anni, non solo alla Unione Europea, ma anche ad una serie di organismi collaterali, tra cui possiamo richiamare il Consiglio d’Europa, il cui compito fondamentale è quello di diffondere la difesa dei diritti umani, delle democrazie e dello Stato di diritto. Ed è in seno allo stesso che viene proclamata la famosa CEDU – Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce e garantisce a livello europeo i diritti fondamentali dell’uomo e la cui applicazione da parte di tutti gli Stati membri viene garantita dalla Corte Europea di Giustizia di Strasburgo.

(altro…)

Continua a leggereApplicazione della Legge Pinto al processo tributario.
Scopri di più sull'articolo Legge Pinto e gratuito patrocinio: requisiti e procedura.
Legge Pinto: equa riparazione.

Legge Pinto e gratuito patrocinio: requisiti e procedura.

Spesso si sente parlare di strumenti giuridici che tutelano tutti coloro che subiscono danni dal protrarsi, per lungo tempo, dei processi giudiziari, sia in ambito civile, che in quello penale ed amministrativo.

Non può dubitarsi che le lungaggini dei Tribunali italiani, per dirimere i vari contenziosi, possano essere considerati oramai alla stregua di una piaga, per la quale il cittadino incolpevole non riesce a trovare cura.

Non solo lo Stato Italiano, ma anche gli altri Stati facenti parte del Consiglio d’Europa, nel corso degli anni, hanno cercato di porre rimedio ai tempi biblici della giustizia, dapprima con la stesura della conosciuta Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (c.d. CEDU), che rappresenta il baluardo per una giustizia efficiente e concreta (vedi nello specifico l’art. 6), cui l’Italia ha cercato di adeguarsi al fine di dare certezza e celerità al diritto applicato al caso concreto.


I risultati ottenuti sono risultati, però, insoddisfacenti, viste le continue e ripetute denunce che i giudici italiani hanno subito per la violazione dell’art. 6 della CEDU, che sancisce il principio secondo cui “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

(altro…)

Continua a leggereLegge Pinto e gratuito patrocinio: requisiti e procedura.

Calcolo dei termini per il passaggio in giudicato, Pinto su Sentenza della Corte d’Appello

Il periodo entro cui si può presentare un ricorso per Cassazione è disciplinato dall'articolo 325 del Codice di Procedura Civile. Questo articolo specifica che il termine per presentare appelli, revocazioni e opposizioni di terzo, come indicato nell'articolo 404, comma secondo, è di trenta giorni. Tale durata si applica anche per la revocazione e l'opposizione di terzo contro le sentenze delle corti d'appello. Per quanto riguarda il ricorso per Cassazione, l'articolo 325 c.p.c. stabilisce un termine di sessanta giorni. Questo periodo è noto come "termine breve" e ha lo scopo di limitare l'incertezza sui rapporti giuridici interessati dalla sentenza, evitando che questi rimangano in sospeso per un tempo eccessivo. In aggiunta, il Codice di Procedura Civile prevede un "termine lungo" per le impugnazioni di tipo ordinario. Questo "termine lungo" scade sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 327 c.p.c., che regola la decadenza dall'impugnazione. Termine breve: 60 giorni Termine lungo: 6 mesi art 327 c.p.c. "Indipendentemente dalla notificazione (1), l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza 124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.. Questa disposizione non si applica…

Continua a leggereCalcolo dei termini per il passaggio in giudicato, Pinto su Sentenza della Corte d’Appello

Legge Pinto e contumacia della parte

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la possibilità di poter difendere un proprio diritto leso attraverso l’instaurazione di un giudizio, presieduto da un giudice terzo ed imparziale, il quale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, dovrà condurre la causa e pervenire ad una sentenza che ponga fine alla controversia legale.

Le garanzie processuali che permeano il processo, sia esso civile o penale, concedono alle parti costituite di poter avanzare le proprie richieste, rispettando rigorosamente la tempistica processuale, pena il subire le preclusioni previste e disciplinate dai rispettivi codici di procedura.

I processi giudiziari, infatti, sono cadenzati nel tempo e consentono di avanzare le proprie pretese non certo ad libitum, ma osservando dei termini certi e puntuali.

Ma come inizia, nello specifico, un giudizio civile? Chi volesse tutelare un proprio diritto, che si presume leso, dovrà procedere con la “chiamata in giudizio” o vocatio in jus: l’atto di citazione in giudizio è il primo atto che determina l’instaurarsi di un processo e che dovrà essere necessariamente portato a conoscenza della controparte, attraverso lo strumento della notifica.

(altro…)

Continua a leggereLegge Pinto e contumacia della parte